Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

progetto di stato passivo

  • Roberta Antonica

    REGGIO EMILIA (RE)
    07/03/2014 10:13

    progetto di stato passivo

    cortesemente richiedo una guida su come procedere per la comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori e le sue modalità di deposito in cancelleria.
    Il fallimento è del 2011, l'udienza riguarda domande tardive presentate in cancelleria una in maggio 2013 e l'altra in settembre 2013 e si terrà a fine marzo.
    Le mia perplessità sono:
    1- le domande sono state correttamente presentate in quanto alla loro presentazione potevano ancora essere depositate in cancelleria? Oppure dovevano essere comunicate al curatore via PEC?
    2- il progetto di stato passivo può essere depositato solo tramite Falco o deve essere depositata una copia cartacea?
    3- l'avvenuto deposito del progetto di stato passivo deve essere comunicato a tutti i creditori( tenendo presente che si è già fatta comunicazione a tutti i creditori della fissazione dell'udienza tardiva in cui si avvisava che il progetto di stato passivo sarebbe stato depositato 15 giorni prima dell'udienza.)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2014 18:43

      RE: progetto di stato passivo

      L'esame e la eventuale ammissione delle domande tardive vanno ad integrare lo stato passivo già dichiarato esecutivo ma non richiedono una nuova dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che ha una sola data di esecutività che è quella in cui il giudice l'ha resa la prima ed unica volta. Questo comporta che l'art. 97- per il quale il curatore "immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli…" - richiamato dall'art. 101 per le tardive, va interpretato nel senso che dopo l'esame delle tardive va comunicato ai creditori- che nel nuovo sistema a regime hanno già ricevuto copia dello stato passivo esecutivo- soltanto le integrazioni.
      Nella fattispecie da lei rappresentata il fallimento risale al 2011, per cui è presumibile che lo stato passivo sia stato depositato in cancelleria secondo le regole anteriori all'introduzione della Pec e che, pertanto lei abbia comunicato ai creditori soltanto l'avvenuto deposito in cancelleria, secondo la formulazione dell'epoca dell'art. 97. Se è così questa dell'esame delle tardive potrebbe essere l'occasione (appunto facoltativa) per trasmettere ai creditori lo stato passivo completo (se lo ha in formato informatico), come integrato con le tardive, anche se ai creditori interessano soltanto le nuove ammissioni essendo per quelle precedenti già maturati i tempi per le eventuali impugnazioni.
      Siamo partiti dalla domanda n. 3 perché ricapitolativa del nuovo sistema, che risponde anche alla domanda n. 2. poiché lo stato passivo è stato già depositato in cancelleria, ora deve solo depositare via Pec le integrazioni tardive.
      La data della dichiarazione di fallimento fa anche presumere che al 19.12.2012, data di entrata vigore del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221, fosse stata già fatta ai creditori la comunicazione di cui all'art. 92. Se è così, i creditori potevano presentare domande con il sistema tradizionale fino al 31.10.2013, per cui le due domande tardive presentate in cancelleria nel in maggio e nel settembre del 2013 sono state regolarmente depositate.
      Zucchetti SG Srl
      • Filippo Rasile

        REGGIO EMILIA (RE)
        08/03/2014 09:43

        RE: RE: progetto di stato passivo

        quindi le comunicazioni del curatore da eseguirsi esclusivamente mediante deposito in cancelleria (per i no pec) vanno effettuate materialmente con un invio tramite pec all'indirizzo pec della cancelleria fallimentare ?
        anche con un unico file ?

        grazie mille
        filippo rasile
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/03/2014 20:50

          RE: RE: RE: progetto di stato passivo

          Il deposito in cancelleria dello stato passivo va effettuato per via telematica seguendo le regole di interoperabilità SIECIC dove è attivo il PCT (in attesa di ulteriori disposizione della DIGSIA riguardanti nuovi atti telematici in formato XLM) e mediante inserimento in aree riservate del sito web del tribunale e di quello personale del curatore. Ovviamente basta una comunicazione, che poi va integrata a seguito di eventuali ammissione tardive.
          Si ritiene (e questo è un punto ancora poco chiaro) che il deposito di una copia cartacea dello stato passivo sia comunque necessaria quando vi siano creditori e terzi aventi diritti sui beni ai quali non è pervenuto neanche il progetto per non aver essi comunicato l'indirizzo PEC o le variazione dello stesso. E' opportuno in questo caso depositare in cancelleria l'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale, perché soltanto a questi la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia.
          Zucchetti SG Srl
        • Chiara Costa

          Piacenza
          11/07/2024 13:02

          RE: RE: RE: progetto di stato passivo

          chiedo cortesemente una precisazione. vigente il nuovo codice della crisi, allorquando all'art. 203 cci (ma anche per esempio nell'art. 273 comma 3) si dispone il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo (nell'art. 273 comma 3 direttamente lo stato passivo) si intende il deposito nel fascicolo della procedura o il deposito telematico presso la cancelleria competente?
          vi ringrazio
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            11/07/2024 20:02

            RE: RE: RE: RE: progetto di stato passivo

            Attualmente il deposito è materiale presso la cancelleria inb quanto così dispone l'art. 203 comma 2; diciamo attualmente perché nel correttivo che dovrebbe essere emanato prossimamente viene eliminato, nel comma 2, il riferimento al deposito dell'istanza "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico degli atti e documenti della procedura.
            Zucchetti SG Srl