Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededuzione spese esecuzione

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    26/10/2021 21:51

    Prededuzione spese esecuzione

    In una liquidazione dei beni il liquidatore ha redatto il progetto di stato passivo collocando in prededuzione parte delle spese maturate nella precedente esecuzione immobiliare. Non trattandosi ovviamente di spese sorte in occasione o in funzione della procedura di liquidazione intenderei fare le osservazioni al progetto e chiedo la cortesia di segnalarmi qualche eventuale sentenza recente al riguardo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2021 19:23

      RE: Prededuzione spese esecuzione

      Non ci risultano precedenti giurisprudenziali specifici sul punto, ma può dirsi pacifico che le spese dell'esecuzione precedente all'apertura della procedura non sono funzionali a quest'ultima (così come non lo sono nel fallimento le spese delle esecuzioni antecedenti alla dichiarazione di insolvenza), per cui non godono della prededuzione di cui al comma 2 dell'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2012, ma solo del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. se si è trattato di esecuzione mobiliare o di cui all'art. 2770 c.c., se esecuzione immobiliare.
      Egualmente nessun dubbio sussiste sulla possibilità di muovere osservazioni nel termine fissato dall'art. 14 octies, legge citata, ove l'utilizzo del termine "osservazioni" e non di "opposizioni" lascia intendere che queste possano essere mosse non solo dal debitore che ha visto la propria domanda non accolta, ma da chiunque interessato che nel fallimento potrebbe proporre impugnazioni in senso stretto per contestare che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta
      Zucchetti SG srl
      • Riccardo Benaglia

        Piacenza
        06/11/2021 11:44

        RE: RE: Prededuzione spese esecuzione

        Buongiorno,
        in caso di intervento del liquidatore del patrimonio nella procedura esecutiva immobiliare già pendente le spese maturate (antecedenti all'atto di intervento) vanno ammesse in prededuzione o in via privilegiata?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2021 08:12

          RE: RE: RE: Prededuzione spese esecuzione

          In via privilegiata con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.. Invero, con il decreto di apertura della procedura il giudice ha disposto che "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive" (lett. b, comma 2, art.14 quinquies l. n. 3 del 2012) e questo le ha consentito di subentrare nella posizione dell'esecutante, a norma del secondo comma dell'art. 14 nonies; pertanto le spese della procedura sostenute fino al decreto di apertura sono da considerare anteriori alla stessa e, in quanto rilevatesi utili, godono del privilegio indicato.
          Zucchetti SG srl
      • Nicoletta Crociani

        forli' (FC)
        26/06/2024 13:27

        RE: RE: Prededuzione spese esecuzione

        Buongiorno, in una liquidazione giudiziale il proponente della esecuzione immobiliare iniziata precedentemente alla sentenza di apertura della liquidazione richiede in privilegio ai sensi dell'art. 2770 le spese e i compensi per l'ipoteca sull'immobile, le spese anticipate durante la procedura esecutiva , in cui la Liquidazione Giudiziale è intervenuta, e i compensi professionali dell'avvocato che ha promosso e seguito l'esecuzione.
        Nella mia opinione le spese e i compensi relativi all'ipoteca nonchè le spese professionali dell'avvocato che ha seguito la procedura di esecuzione non sono da ritenersi in privilegio ai sensi dell'art. 2770.
        Gli unici importi per i quali proporrei l'ammissione con il privilegio sarebbero le spese anticipate sostenute per la Procedura esecutiva in quanto sostenute in favore della massa di tutti i creditori.
        Voi ritenete opportuna la mia interpretazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/06/2024 18:39

          RE: RE: RE: Prededuzione spese esecuzione

          Non esattamente. L'art. 2770 c.c., quando concede il privilegio ai crediti per le spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni immobili inytende riferirsi a tutte le spese sopportate dal creditore esecutante a partire dall'inizio dell'esecuzione, ossia dal pignoramento, , sia queste le spese vive che quelle per il legale. L'interesse comune dei creditori cui fa riferimento la norma non va valutato con riferimento a ciascuna spesa, ma con riferimento al procedimento nel suo complesso nel senso che è utile per i creditori l'esecuzione fatta che ha potenzialmente impedito che il debitore si liberasse dell'immobile, che è così rimasto a disposizione i tutti i creditori dopo l'apertura del concorso; di modo che non sono considerate nell'interesse dei creditori, ad esempio, le spese per un secondo pignoramento in quanto già il primo svolgeva la funzione protettiva indicata.
          Le spese e i compensi per l'ipoteca non hanno nulla a che fare con la previsione dell'art. 2770 c.c., che attiene, come detto, alle spese del processo esecutivo (e cautelare); tuttavia le spese dell'ipoteca, se riguardanti quelle per l'iscrizione, possono rientrare nella previsione dell'art. 2855 c.c. ed essere quindi ammesse in via ipotecaria nella stessa posizione del credito insinuato con tale collocazione.
          Zucchetti SG srl