Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi generati da credito ipotecario

  • Carlo Piras

    CAGLIARI
    13/09/2013 13:00

    interessi generati da credito ipotecario

    Buongiorno
    sto esaminando l'istanza di insinuazione al passivo di un fallimento del 2013, avanzata da un istituto di credito che chiede di essere ammessa al passivo relativamente ad mutuo fondiario, assistito da ipoteca, per l'importo del capitale scaduto e impagato, per gli interessi scaduti, per gli interessi di mora e per il capitale a scadere.
    L'immobile acquistato con il mutuo fondiario è stato oggetto di pignoramento nel 2010, promosso dall'istituto di credito, e di procedura esecutiva tuttora in corso.
    Avrei bisogno di un chiarimento in ordine all'ammissione al passivo degli interessi.
    Il limite delle tre annualità previsto dall'art. 2855 c.c per l'estensione del privilegio ipotecario anche agli interessi decorre dalla data di fallimento o dalla data, precedente, del pignoramento?
    Il privilegio ipotecario vale sia per gli interessi scaduti che per gli interessi di mora?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2013 17:59

      RE: interessi generati da credito ipotecario

      L'art. 54 l. fall., il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina fondiaria, atteso che tale disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal comma 3 del citato art. 54 l. fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparata al pignoramento), ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario. "E poiché l'art. 2855 c.c. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata nel comma 2, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi" (così Cass. 29/08/1998, n. 8657, e conf. più recentemente Cass. 30/08/2007, n. 18312; tra i giudici di merito, Trib. Palermo 20 agosto 1991, in Dir. fall., 1992, III, 300; App. Roma 27 novembre 1990, in Giust. civ., 1991, 1, 200; Trib. Ascoli Piceno, 05/02/2010 in Giur. merito 2010, 6, 1559; Tribunale Milano 19/05/2008, n. 1385).
      Si tratta per la verità di argomento abbastanza debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata quale l'ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori, ma è quella prevalente in giurisprudenza.
      Per quanto riguarda il decorso del triennio in caso di pignoramento che precede la dichiarazione di fallimento non ci risultano precedenti giurisprudenziali, e tutto farebbe pensare che il riferimento debba essere al primo provvedimento intervenuto, che ha segnato l'inizio dell'azione esecutiva.
      Zucchetti Sg Srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        17/04/2024 10:47

        RE: RE: interessi generati da credito ipotecario

        Si domanda se è ancora valida la risposta data in data 16/09/2013 ore 17:59 al quesito inerente agli interessi generati da credito ipotecario.
        Si ringrazia.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/04/2024 18:07

          RE: RE: RE: interessi generati da credito ipotecario

          Si è ancora valida. Riportiamo una sentenza del Trib. Bari 07/03/2017 che riprende quasi alla lettera quanto scritto nella nostra risposta del 2013. Si legge infatti in detta sentenza: "L'art. 54 della legge fallimentare, il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, comma 2 e 3, c.c. trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, atteso che la disciplina speciale cui i medesimi sono soggetti non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal terzo comma del citato art. 54 L. fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparala al pignoramento), ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario. E poichè l'art. 2855 c.c. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi, non rilevando al riguardo la circostanza che l'art. 14 del citato D.P.R. n. 7 del 1976, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza". Nello stesso senso Cass. 02/03/2018, n.4927; Cass. 28/07/2014, n. 17044.
          Zucchetti SG srl