Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F.

  • Alberto Mason

    Cassola (VI)
    13/06/2024 13:06

    Decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F.

    Spett.le Fallco,
    sottopongo la seguente questione.
    All'esito di un giudizio di opposizione a decreto di esecutività dello stato passivo con rigetto della domanda del creditore, il tribunale fallimentare, con decreto ex art. 99 L.F., ha condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese legali a favore della curatela.
    Quid iuris è se il decreto in questione costituisca titolo esecutivo atto all'esazione coattiva delle spese verso il creditore.
    La questione si pone in quanto nessuna norma generale e speciale lo definisce esplicitamente tale, a mente dell'art. 474 c.p.c., trattandosi di titolo giudiziale non definito dalla legge come "sentenza".
    Per altro verso, il giudizio a cognizione piena ha avuto ad oggetto l'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, che però ha solamente efficacia endo-concorsuale ex art. 96 u.c. L.F.
    Una soluzione potrebbe essere quella di ritenere che il decreto, ovvero quantomeno il solo capo di condanna alle spese, abbia natura di sentenza (depone a favore di tale tesi il fatto che si tratti di giudizio a cognizione piena, ma nulla più) ovvero di decreto dell'ausiliario del magistrato ex art. 168 TU Spese di Giustizia (titolo esecutivo). Quest'ultima norma tuttavia non sembra aderire alla sostanza della fattispecie, poiché la condanna è stabilita a favore della procedura concorsuale e non a favore della persona fisica dell'ausiliario-curatore.
    In ogni caso mi sembra di capire si debba trovare la soluzione esclusivamente in via interpretativa, con i pericoli connessi ad eventuale opposizione agli atti esecutivi.
    Ringrazio sin d'ora del vostro riscontro.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/06/2024 20:29

      RE: Decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F.

      A norma del comma 11 dell'art. 96, il giudizio di opposizione allo stato passivo si conclude con un provvedimento definitivo sull'accoglimento o rigetto della impugnazione che ha la forma del decreto motivato, da adottarsi entro 60 giorni dall'udienza o dal termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. La norma in esame effettivamente non chiarisce se il decreto del tribunale sia immediatamente esecutivo oppure no, ma considerato che si tratta di un provvedimento emesso in camera di consiglio, dovrebbe trovare applicazione l'art. 741 c.p.c.- che contiene una disposizione applicabile anche ai decreti camerali di secondo grado soggetti ad impugnazione- per cui essi producono effetto dalla data dell'inutile spirare del termine di 30 giorni per il ricorso in cassazione avverso di esso. Depone in tal senso anche la previsione dell'art. 113, co 1, n. 3, che dispone l'accantonamento, nei riparti parziali, in favore dei creditori opponenti la cui domanda sia stata accolta ma "la sentenza non è passata in giudicato" e che, evidentemente, sarebbe inutile ove la "sentenza", rectius decreto, fosse immediatamente esecutivo dato che la norma è dettata a tutela del creditore il cui diritto a partecipare al riparto è stato già riconosciuto; in tal caso, poiché il provvedimento che accoglie l'opposizione non è definitivo, il creditore interessato non avrebbe diritto a partecipare al concorso e viene tutelato mediante l'accantonamento della somma che gli sarebbe assegna.
      Zucchetti SG srl