Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

stato passivo-intervenuto fallimento del creditore ammesso definitivamente allo stato passivo

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    15/09/2024 08:35

    stato passivo-intervenuto fallimento del creditore ammesso definitivamente allo stato passivo

    Salve, in qualità di curatore mi trovo a dover gestire la situazione dell'intervenuto fallimento di un creditore ammesso allo stato passivo e che è stato utilmente inserito nel primo riparto, che nulla ha comunicato al curatore se non in modo informale e in sede di pagamento (ancora non eseguito). il detto creditore in bonis si era insinuato al passivo a mezzo di legale mandatario.
    Io sarei dell'avviso che l'ammissione al passivo del creditore in bonis definitiva, prima del suo intervenuto fallimento, costitiusca valido titolo per l'incasso da parte del curatore del creditore fallito, della somma attribuita nel riparto ma il detto curatore dovrebbe dichiararmi, trasmettendomi anche i documenti giustificativi, dell'intervenuto fallimento e trasmettermi eventualmente anche la sostituzione del mandatario legale. Non credo cioè che siamo in presenza della fattiscpecie di giudizi pendenti interrotti dall'intervenuto fallimento del creditore con riassunzione del curatore legittimata dall'autorizzazione del GD., né tantomeno di successione del credito. Tuttavia chiedo il vostro il vostro illustre parere anche in riferimento al dato normativo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2024 18:07

      RE: stato passivo-intervenuto fallimento del creditore ammesso definitivamente allo stato passivo

      Le sue considerazioni sono corrette. La dichiarazione di fallimento è equiparabile all'apertura di una successione a titolo universale e non particolare, per cui come l'erede del creditore ammesso e poi deceduto non ha bisogno di sostituirsi al de cuius ai sensi dell'art. 115, comma 2, l. fall (come ad esempio nel caso di cessione del credito) potendo chiedere il pagamento dovuto al defunto dimostrando la sua qualità di erede, così il curatore del fallimento aperto a carico di un creditore dopo che era stato ammesso al passivo di altro fallimento, è legittimato a chiedere il pagamento del credito spettante al fallito dimostrando la sua qualità di curatore (allo scopo è sufficiente la sentenza dichiarativa di fallimento, da cui risulta il nome del curatore, salvo che non siano intervenute sostituzioni o revoche).
      Trattandosi di dare esecuzione ad un provvedimento già preso in sede giudiziaria (l'ammissione al passivo del creditore poi fallito) non si versa nella ipotesi del fallimento intervenuto nel corso di un processo tra parti individuate, che andrebbe interrotto a causa dell'intervenuto fallimento di una delle parti.
      Zucchetti SG srl