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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
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Gaia Grauso
Cagliari23/11/2023 13:33oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Buongiorno,
in qualità di Curatore ho ricevuto insinuazione da parte dell'agenzia delle entrate e riscossione per varie cartelle: alcune di queste presentano data di notifica pre- fallimento, di conseguenza ritengo di ammettere in chirografo gli oneri di riscossione, le spese tabellari e i diritti di notifica;
per altre cartelle non è indicata la data di notifica: ritengo di ammettere gli importi dei tributi ma di escludere li oneri di riscossione, le spese tabellari e i diritti di notifica;
per altre cartelle la data di notifica è post- fallimento: ritengo di escludere nella loro completezza.
Vorrei chiedere se fosse corretto il ragionamento.
Vi ringrazio anticipatamente.
Gaia Grauso
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/11/2023 10:14RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
È corretto quanto scritto nel quesito relativamente alle cartelle notificate prima del fallimento e quelle non notificate.
Non comprendiamo invece perché non si debbano ammettere quelle notificate dopo; se il debito esiste, non verranno riconosciuti oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica, ma il tributo dovrà essere ammesso, con il suo grado di privilegio (ovviamente, a meno che non si tratti di cartelle relative ad attività svolta dal Curatore, nel qual caso si tratterebbe di debito in prededuzione, con tutto ciò che ne consegue ex art. 111-bis l.fall. ovvero art. 222 CCII)-
Gaia Grauso
Cagliari28/11/2023 10:24RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Buongiorno,
la ringrazio tanto per la sua cortese risposta.
Cordialmente
Gaia Grauso -
Antonella Morabito
TAURIANOVA (RC)27/01/2025 12:44RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Buongiorno,
vorrei fare una precisazione a riguardo.
Gli importi di cui alla cartella notificata successivamente all'apertura
della procedura devono in ogni caso riferirsi a tributi inerenti periodi
antecedenti la stessa. E' corretto?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2025 20:27RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Certo, perché solo in tal caso sono crediti concorsuali da ammettere al passivo. Se invece si tratta di cartelle relative ad attività svolta dal curatore, il credito godrebbe della prededuzione.
Zucchetti Sg srl-
Gennaro Di Lorenzo
BRESCIA30/07/2025 10:03RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Buongiorno,
in una L.G. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla procedura una cartella esattoriale a mezzo PEC 22.05.2025 poi ha chiesto l'ammissione, oltre che del l'imposta al privilegio, al chirografo di spese tabellari per 154.94 (a fronte di un debito IVA di poco più di 200) e dei diritti di notifica per 5.88 ex art. 17, rispettivamente comma 6 e 7 d.lgs n. 112/91.
Tali commi mi risultano abrogati.
Per completezza segnalo che la procedura è del 2024 ed trattasi di debito IVA 2021 con data consegna ruolo 25.12.2024.
Io sarei per escluderli dall'ammissione entrambi.
Cosa ne dite?
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/08/2025 09:39RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Il riferimento di legge indicato da Agenzia delle Entrate Riscossione è evidentemente errato, atteso che, come giustamente rilevato nel quesito, i commi 6 e 7 del D.Lgs. 112/99 sono da tempo abrogati.
Ma la richiesta di ammissione al passivo delle spese tabellari ex art. 17, comma 2, lett. b del D.Lgs. 112/99, anche se la cartella è notificata successivamente all'apertura del fallimento ovvero della liquidazione giudiziale, è invece legittima.
L'hanno stabilito le sentenze della Corte di Cassazione n. 27269/17 e n. 24442/19, che si occupano in primo luogo di altra questione e solo nella seconda parte delle spese tabellari, ma lo fanno comunque in modo molto netto, affermandone senza esitazioni la debenza.
Conformi, le precedenti sentenze Cass. 4861/10, Cass. 7868/14, Cass. 25802/15 e soprattutto Cass. 28284/17, che ci pare la più chiara, tutte concordi nell'affermare che le spese forfettizzate previste dall'art. 17, II comma, lett. b del D.Lgs. 112/99 siano da ammettere al passivo, in chirografo, quali spese per l'insinuazione al passivo, in quanto costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52".
Dovranno quindi essere ammesse in chirografo le spese tabellari, mentre riterremmo non dovuti i diritti di notifica.-
Marco Mantiero
Verona02/09/2025 17:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Buongiorno,
sulla base di quale riferimento normativo possono ritenersi escludibili i diritti di notifica su cartella notificata dopo l'apertura della procedura?
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/09/2025 22:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Riteniamo che fonte siano i principi generali della liquidazione giudiziale, in particolare:
- l'art. 15, comma 1, CCII, a norma del quale "La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore."; ci pare chiaro che i creditori lo debbano essere per un causa antecedente tale data
- l'art. 201, comma 1, CCII, a norma del quale "Le domande di ammissione al passivo di un credito ... si propongono con ricorso": una volta aperta la procedura la notifica non è più necessaria né ha alcuna efficacia, oltre a riferirsi a una prestazione avvenuta successivamente all'apertura della procedura non richiesta dagli organi di essa e senza alcun effetto nei loro confronti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/02/2025 17:48RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
La risposta è effettivamente riferita a tributi relativi a periodi antecedenti l'apertura della procedura.
Se si tratta di periodi successivi all'apertura della procedura l'intero importo della cartella sarà debito in prededuzione, essendo sorto "in corso di procedura".
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Riccardo Riccò
Reggio Emilia (RE)10/09/2026 13:58RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
dissento (molto rispettosamente) in corso di procedura non è che con la notifica l'agente attivi una procedura .... è semplicemente un onere - come quello di tutti i creditori della massa - di sottoporre a (eventuale) verifica - nelle stesse f o r m e prescritte per i crediti concorrenti - l'imposta maturata (che prima della verifica non può dirsi dovuta). poi, per carità, si può dire anche che la procedura è debitore come tutti gli altri e che, se non paga nei termini fissati dalla legge fiscale, è in mora ... eccetera ecc. io non credo, tuttavia, nemmeno si trattasse di onere fiscale dovuto all'esercizio provvisorio (salvo che, forse, non fosse già autorizzato lo specifico pagamento ...) r. riccò -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/09/2026 09:27RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Chiediamo scusa, ma non siamo riusciti a comprendere su quale questione non è d'accordo: potrebbe gentilmente aiutarci riformulando il suo intervento? -
Riccardo Riccò
Reggio Emilia (RE)12/09/2026 14:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
scusino loro, il rif. era a: <>; e, l'imposta, intendevo dire, è dovuta, non lo "intero importo della cartella" (spese tabellari in part.) -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/09/2026 13:31RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica quando non vi è evidenza della data di notifica
Se abbiamo ben compreso il rilievo, ciò su cui viene manifestato il dissenso è l'affermazione è che se viene notificata una cartella per debiti sorti in corso di procedura siano dovuti (in prededuzione) anche gli oneri di riscossione (spese tabellari, diritti di notifica, ecc.).
Il rilievo è certamente pertinente, precisiamo quindi con maggiore dettaglio ciò che abbiamo esposto, in modo estremamente sintetico, a un intervento precedente, muovendo dalla disciplina generale dei crediti prededucibili.
L'art. 111-bis, attuale comma 3, recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".
La prima verifica da effettuare è quindi se la procedura disponga di risorse sufficienti al pagamento di tutte le prededuzioni, già esistenti o che è possibile sorgano in futuro (p.es. spese legali su cause in corso), e poiché la legge non precisa chi debba effettuare tale verifica, riteniamo che essa non possa che competere al Curatore: ci pare difficile, stante il tenore della disposizione, ipotizzare che la valutazione del Curatore sul punto possa essere contestata dai creditori.
Qualora tale verifica dia esito positivo, ovvero che le risorse della procedura appaiano sufficienti al pagamento di tutte le prededuzioni, deve essere valutata con attenzione la portata del termine "possono", valutazione che deve tenere in considerazione due elementi:
- da un lato, l'inequivocabilità del termine utilizzato: se la legge avesse voluto stabilire un obbligo, avrebbe utilizzato il termine "devono", se non l'ha fatto ha esplicitamente voluto riconoscere al Curatore una discrezionalità
- dall'altro, come abbiamo già scritto in altri interventi, il Curatore (anche per il suo ruolo di pubblico ufficiale) ha il dovere di svolgere i suo ruolo con correttezza non solo formale, e il pagamento di debiti erariali nei termini di legge, qualora "possibile", ci pare il comportamento più corretto.
A sostegno di quanto esposto qui sopra nel secondo elemento possiamo citare la relazione illustrativa alla riforma del 2006, che qualifica espressamente questa disposizione come introdotta "a fini acceleratori", e la sentenza della Suprema Corte n. 8185/2010, nella quale si legge "sui crediti ammessi al passivo fallimentare non sono dovuti interessi moratori ... salvo il dovere degli organi di tale procedura imprimere ad essa la massima speditezza possibile in relazione ai casi concreti, e salvo il potere di sollecitazione e di reclamo delle parti". Non si tratta certamente di elementi decisivi, ma sono comunque indicazioni delle quali riteniamo si debba tener conto.
Tutto ciò premesso, riteniamo di poter così meglio precisare la nostra opinione:
- in base al tenore letterale dell'art. 111-ter l.fall. il Curatore non è obbligato a pagare fuori del riparto i debiti in prededuzione (compresi quelli erariali) anche se vi siano risorse sufficienti per farlo, di conseguenza non può essere richiesto alla procedura il pagamento di interessi di mora o altri oneri accessori in conseguenza del pagamento non effettuato negli ordinari termini di legge
- ma il Curatore è tenuto a rispettare generali obblighi di correttezza e speditezza, all'interno dei quali non possiamo escludere rientri anche il pagamento nei termini ordinari dei debiti fiscali sorti in corso di procedura, qualora siano rispettati gli altri requisiti posti dall'art. 111-ter l.fatt.: che essi siano liquidi, esigibili e non contestati, e che le risorse della procedura appaiano ragionevolmente sufficienti a soddisfare tutte le prededuzioni. Da ciò potrebbe discendere, anche se i distinguo sono veramente tanti, l'effettiva debenza degli oneri accessori richiesti in cartella.
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