Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali

  • Felice Grande

    vietri di potenza (PZ)
    11/03/2020 16:14

    spese legali

    un lavoratore dipendente presenta istanza di insinuazione per € 2.702,25 risultante da atto di precetto conseguente a verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali di lavoro divenuta esecutiva per mancata opposizione come risulta da attestato rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro.
    Il credito è costituito da € 2.489,00 per differenza salariale ingiunta in diffida; € 16,27 per interessi ante fallimento; € 196,98 per spese legati compreso CAP e IVA.
    A mio parere può essere ammesso solo la differenza salariale e gli interessi ante fallimento ma non anche le spese legali per l'atto di precetto.
    è corretto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/03/2020 20:05

      RE: spese legali

      Non esattamente. Va ammesso il credito per capitale differenza salariale con riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., e, d'ufficio (ossia anche se non richiesto) tale credito va rivalutato fino alla data di esecutività dello stato passivo a norma dell'art. 59 l. fall. come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 204 del 1989, e riconosciuti gli interessi fino alla data del fallimento, eventualmente quantificandoli, con l'aggiunta che sul credito ammesso decorrono gli interessi legali fino alla inclusione del creditore in un riparto, giusto il combinato disposto dell'art. 2749 c.c. e ult. comma art. 54 l. fall..
      Il credito per il precetto va riconosciuto perché il creditore ha sostenuto la relativa spesa per essere soddisfatto, ma va ammesso in chirografo in quanto il precetto è un atto propedeutico al procedimento esecutivo, che però inizia con il pignoramento (art. 491 cpc), e solo gli atti del processo esecutivo (oltre che di quello cautelare) godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.
      Zucchetti SG srl