Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo

  • Vincenza Palazzolo

    Palermo
    20/03/2020 17:01

    insinuazione al passivo

    Tizio stipendiato fa un cessione di credito con istituto di credito di 1/5 dello stipendio.
    Il datore di lavoro ad un certo punto, non versa più la somma di 1/5 al'istituto bancario. Successivamente, il datore di lavoro fallisce.
    Poiché la cessione è da intendersi pro solvendo, ritengo che il lavoratore abbia legittimazione ad agire e che possa dunque insinuarsi allo stato del passivo e richiedere le somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro.
    Mi date conferma in merito?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2020 20:03

      RE: insinuazione al passivo

      Non ci convince la sua soluzione in quanto, nella specie si sta parlando della quota di stipendio ceduta, maturata e non pagata dal datore di lavoro prima della dichiarazione di fallimento. Con la cessione di credito, i credito è trasferito al cessionario e, comunque trattandosi di cessione di crediti futuri, il trasferimento si verifica al momento della maturazione del credito, ossia alla data in cui la retribuzione doveva essere pagata al dipendente; in questa data, mensilmente il credito del dipendente verso il suo datpore di lavoro si è trasferito al cessionario per la quota ceduta di un quinti, sicchè per tali quote maturate prima della dichiarazione di fallimento, è il cessionario che è legittimato a chiedere il pagamento al debitore.
      Il fatto che la cessione sia pro solvendo comporta che, essendo stata la cessione fatta a garanzia di un finanziamento, il rischio dell'inadempimento da parte del debitore ceduto rimane in capo al cedente, al quale, quindi, il cessionario potrà chiedere la restituzione delle somme anticipate essendo venuta meno la garanzia.
      Zucchetti Sg srl
      • Vincenza Palazzolo

        Palermo
        25/03/2020 13:05

        RE: RE: insinuazione al passivo

        Dunque se comprendo bene, il lavoratore non può richiedere in sede di ammissione al passivo le somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro e non versate all'istituto bancario?
        E che dunque oltre a dovere pagare il debito alla banca (in quanto cessione pro solvendo) nessuno mai restituirà le somme che il datore di lavoro ha trattenuto e non ha riversato?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2020 20:03

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo

          Esatto, il lavoratore non può chiedere in restituzione le somme riguardanti i crediti ceduti perché non è più titolare degli stessi, ed, infatti, detti crediti possono essere fatti valere nel fallimento dal cessionario, che riceverà ciò che verrà pagato ai creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c...
          Il lavoratore ha avuto, al momento della cessione un finanziamento, e a garanzia del suo debito, invece di dare una fideiussione o una ipoteca, ecc., ha ceduto una parte del suo credito di lavoro, per cui con il trasferimento del credito si è trasferito anche il rischio dell'inadempimento del credito ceduto. Se il fallimento paga interamente il cessionario, nessuno ha un pregiudizio; se, come lei paventa, il fallimento non riesce a soddisfare integralmente il cessionario, questi rimarrà insoddisfatto come lo sarebbe stato il lavoratore se non avesse ceduto il credito, posto che entrambi sono assistiti dallo stesso privilegio, per cui, come si diceva, anche il rischio dell'inadempimento lo subisce il cessionario.
          Lei giustamente sottolinea che la cessione è avvenuta pro solvendo e non pro soluto, per cui il cessionario potrebbe chiedere al cedente, non il pagamento del credito ceduto, ma la restituzione delle somme anticipate non avendo la garanzia data con la cessione dei crediti futuri raggiunto la sua funzione. Ma questo è un patto (in base al quale il cedente, mantiene anche su di sé il rischio dell'inadempimento del debitore principale) che attiene al rapporto interno tra cedente e cessionario, che non riguarda il debitore ceduto in quanto serve a rafforzare le possibilità di recupero dell'originario credito del cessionario verso il cedente a fronte proprio del mancato adempimento del debitore ceduto. In sostanza, questi ha un debito di 100 verso A; una volta che A cede il credito a B e la cessione gli è stata notificata o l'ha accettata, il debitore deve pagare sempre 100, solo che deve pagare non più A ma B (se pagasse A, B potrebbe chiedere la ripetizione del pagamento), e non gli interessa quali siano i patti intercorsi tra cedente e cessionario, se cioè il primo è sttao liberato o non.
          Zucchetti Sg srl