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INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    14/12/2018 11:56

    INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

    Gentilissimi,
    una srl ha presentato domanda di concordato in bianco, seguita da fallimento su istanza in proprio. Ora molti creditori stanno richiedendo gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 fino alla data della dichiarazione di fallimento e non fino alla data di iscrizione del ricorso ex 161 c. 6 rifacendosi alle sentenze della Cassazione 3300/17 e 8979/16.
    Gradirei vostra opinione in merito.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/12/2018 20:57

      RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

      Le sentenze da lei richiamate hanno affermato il principio che "il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore". I giudici in questi casi erano stati chiamati a decidere se- atteso che, secondo il comma 2 dell'art. 1 L. n. 231 del 2002 "Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore"- tale divieto decorre dal momento della dichiarazione di fallimento ovvero anche da prima in quanto l'imprenditore verserebbe già prima della declaratoria di fallimento in stato di insolvenza che non gli consentirebbe di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
      La Cassazione ha fissato come decorrenza del divieto la data della dichiarazione di fallimento, ma questa soluzione non risolve il suo caso perché il fallimento è stato preceduto da una fase di concordato in bianco, per cui il problema da porsi è se, muovendo dalla tesi della Corte, si possa vedere nella specie una consecuzione tra le procedure tale da far retroagire gli effetti del fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato.
      A nostro avviso la risposta a questa domanda deve essere negativa perché non si è mai aperta la procedura cui la concessione del termine ex art. 161 comma sesto l.f. era finalizzata, ossia l'ammissione al concordato (o la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione), dato che, come lei ci ricorda, il debitore ha rinunciato alla iniziale domanda ed ha chiesto il fallimento in proprio; di conseguenza non riteniamo che si possa collegare in qualche modo la seconda procedura alla prima sostanzialmente abortita per volontà dello stesso debitore.
      Combinando, pertanto, queste considerazioni con l'indirizzo della Cassazione, ci sembra che gli interessi moratori possano decorrere fino alla data di dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Miserocchi

        Forlì (FC)
        02/02/2021 14:35

        RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

        Nel diverso caso di concordato in bianco dichiarato inammssibile , seguito da dichiarazione di falimento e dunque, riterrei, di consecuzione di procedure, gli interesi moratori si dovrebbero arrestare alla data di deposito del ricorso ex art 161/6 ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/02/2021 18:34

          RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

          Nella risposta che precede ci eravamo posti il problema se, in caso di fallimento preceduto da una fase di concordato in bianco che non era sfociata nella presentazione della domanda e del piano concordatario, si potesse vedere una consecuzione tra le procedure tale da far retroagire gli effetti del fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato. A questa domanda avevamo risposto negativamente perché non si era mai aperta la procedura cui la concessione del termine ex art. 161 comma sesto l.f. era finalizzata, ossia l'ammissione al concordato (o la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione), dato che, nel caso, il debitore aveva rinunciato alla iniziale domanda ed aveva chiesto il fallimento in proprio.
          Il fatto che nel suo caso, non sia stato il debiore a rinunciare a presentare la domanda e il piano, ma, se abbiamo ben capito, sia stato il tribunale a dichiarare inamissibile la proposta concordataria, nulla cambia.
          Va aggiunto che di recente la Cassazione (Cass. 15/01/2021, n.639) ha statuito che "La L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda".
          Tale decisione si riferisce alla prededucibilità dele spese per l'assistenza alla presentazione di domanda di concordato preventivo dichiarato inammissibile, ma il principio su cui si regge è esattamente lo stesso richiamato in precedenza in quanto anche per gli interessi è la continuità che fa da ponte tra due procedure per cu8i gli effetti prodotti nella prima non si perdono nella seconda che ad essa segua; in mancanza di continuità- che si verifica quando la prima procedura è dichiarata inammissibile- gli effetti collegati alla presentazione della domanda, quali quelli sul trattamento degli interessi, non trasmigrano nella seconda né si legano alla disciplina che nella seconda propone gli stessi effetti.
          Zucchetti SG srl
      • Rosella De Santis

        BERGAMO
        21/04/2021 17:01

        RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

        Quindi nel diverso caso di concordato non omologato per mancato raggiungimento delle maggioranze a cui segue dichiarazione di fallimento su istanza in proprio del debitore gli interessi si fermano alla data di iscrizione nel Registro Imprese della domanda di concordato in bianco?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/04/2021 20:10

          RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

          Esatto perché in tal caso è possibile vedere la consecuzione tra le due procedure per cui al blocco degli interessi posto dall'art. 55 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., si salda l'applicazione diretta dell'art. 55 l. fall. a seguito della dichiarazione di fallimento.
          Zucchetti SG srl
          • Rosella De Santis

            BERGAMO
            27/04/2021 12:29

            RE: RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

            in caso di consecuzione delle procedure il decreto ingiuntivo emesso dopo la data d'iscrizione del ricorso ex art. 161 c. 6 L.F. è opponibile al curatore del successivo fallimento?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/04/2021 19:28

              RE: RE: RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

              Si, se la dichiarazione di esecutività ex art. 647 è stata emessa prima della dichiarazione di fallimento.
              La consecutività nel caso ha poca rilevanza perché sono diversi i poteri processuali del debitore nel concordato (e, a maggior ragione, nel pre concordato) e nel fallimento. Nel primo caso il debitore non perde la capacità processuale, per cui può opporsi al decreto sicchè , se non lo fa, il decreto diventa definitivo; nel mentre nel fallimento il debiore perde interamente la disponibilità dei beni e, di conseguenza, la capacità processuale che passa al curatore, per cui il decreto ingiuntivo che alla data del fallimento non era già esecutivo, non può più diventarlo.
              Zucchetti Sg srl
              • Rosella De Santis

                BERGAMO
                28/04/2021 09:06

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

                quindi nel caso di dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ante fallimento anche gli interessi successivi alla data di iscrizione del ricorso ex 161 c. 6 (mi riferisco comunque al caso di procedura aperta con decreto di ammissione) sono comunque da ammettere al passivo del fallimento o almeno per quelli può valere l'art. 55? e le spese legali liquidate in decreto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  28/04/2021 19:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INTERESSI DLGS 231/02 IN CASO DI CONSECUZIONE CONCORDATO IN BIANCO FALLIMENTO

                  L'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore in concordato, sebbene non vietata per i motivi detti nella risposta precedente, non è comune perché quel decreto, anche se esecutivo non può essere portato ad esecuzione, tuttavia vale come accertamento del credito, da utilizzare ad esempio nel successivo consecutivo fallimento.
                  Il fatto è che il decreto, che contenga anche l'ingiunzione al pagamento degli interesso, come diventa giudicato per il capitale dovrebbe esserlo anche per gli interessi; tuttavia, vi è una regolamentazione degli interessi nelle procedure concorsuali risalente all'art. 55 l.fall (e da questo alle altre norme richiamate) applicabile già nel concordato per l'espresso richiamo dell'art. 55 contenuto nell'art. 169 l. fall..
                  La domanda allora da farsi è: prevale la norma che blocca il decorso degli interessi alla data di presentazione della domanda o iil titolo giudiziario passato in giudicato? Si potrebbe dire che prevale quest'ultimo perché il debitore in concordato avrebbe potuto proporre opposizione per escludere gli interessi, ma è anche vero che, esistendo una disposizione di legge che regola la materia, anche il provvedimento del giudice va letto nell'ambito di tale normativa. Noi optiamo per questa seconda soluzione per cui, il creditore può far valere il decreto ingiuntivo a prova del credito, ma per la regolamentazione degli interessi successivi alla presentazione del domanda di concordato trova applicazione l'art. 55, nella fase concordataria pe ril richiamo fatto dall'art. 169, e direttamente nel successivo fallimento.
                  Zucchetti SG srl