Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

mutuo fondiario

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    10/01/2012 11:06

    mutuo fondiario

    Buongiorno vorrei gentilmente la Vostra opinione in merito alla domanda di insinuazione al passivo da parte di una banca per debito derivante da mutuo fondiario garantito da ipoteca intestato al fallito e al di lui coniuge. La banca richiede l'insinuazione al passivo per il totale del debito residuo in via privilegiata ipotecaria. Si deve ammettere il 50% del capitale richiesto essendo il mutuo cointestato oppure l'intero capitale come richiesto in virtù della solidarietà ed indivisibilità degli obblighi nascenti dal contratto? Si precisa inoltre che l'immobile è stato alienato in sede di procedura esecutiva immobiliare di cui la banca è creditore procedente e la curatela è interventua in tale procedura per ottenere il ricavato netto derivante dalla vendita dell'immobile per la parte di sua competenza ( l'immobile era di proprietà del fallito per il 50% e della moglie per il restante 50%).

    Vengono inoltre richieste in prededuzione le spese legali e notarili sostenute dalla banca nella procedura esecutiva immobiliare. Sono da ammettersi in chirografo ( dovendosi escludere la prededuzione) oppure in privilegio ex art. 2770 essendo la banca il creditore procedente pur non avendo fatto esplicita richiesta di tale prelazione?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2012 19:57

      RE: mutuo fondiario

      Nel caso di solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito- debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito.
      La solidarietà passiva, infatti è un mezzo di rafforzamento dell'obbligazione, per cui questi può rivolgersi a ciascuno dei coobbligati chiedendo l'intero, fermo restando che non può ottenere mai più di quanto gli è dovuto e fermo restando il diritto del coobbligato che ha pagato l'intero di rivalersi, a sua volta, nei confronti del coobbligato per la parte pagata eccedente la sua quota.
      Nel suo caso, quindi, non vi è dubbio che la banca possa insinuare l'intero credito nel fallimento del coobbligato secondo l'importo dovuto al momento della dichiarazione di fallimento, per cui la banca deve detrarre quanto in precedenza ricevuto, spontaneamente o coattivamente, dal debitore fallito e dall'altro. Pare di capire che nel caso l'esecuzione individuale sia proseguita anche dopo il fallimento, per cui il creditore banca può insinuare l'intero credito, ma al momento del pagamento deve ovviamente tenersi conto di quanto ha percepito in sede esecutiva e poi vanno fatti i conteggi tra coobbligati.
      Per quanto riguarda le spese della procedura esecutiva, esse teoricamente godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., come da lei giustamente indicato; tuttavia si potrebbe obiettare che, successivamente alla dichiarazione di fallimento le spese della procedura esecutiva non erano più indispensabili né sono state fatte nell'interesse della massa, che ormai aveva acquisito il bene, ma, considerato che l0'esecuzione si è svolta anche sulla quota della moglie che non entrava nell'attivo fallimentare, forse non è opportuno sollevare una tale eccezione.
      Il fatto che il creditore non abbia chiesto il privilegio indicato, può essere superato dal fatto che ha chiesto l'ammissione in prededuzione, che è qualcosa di più.
      Zucchetti Sg Srl

      • Orietta Baroni

        MONTE SAN SAVINO (AR)
        24/02/2025 13:51

        RE: RE: mutuo fondiario

        Buongiorno,
        posto che la banca può insinuarsi per l'intero credito derivante da mutuo cointestato nel passivo dell'unico soggetto che ha fatto ricorso alla Liquidazione Controllata mi chiedo se, in sede di ammissione dell'istituto bancario, sia opportuno rappresentare quanto riferite in ordine a ciò a cosa si dovrà verificare al momento del pagamento del credito in relazione alla quota retratta dalla vendita distribuibile in sede di LC ed in relazione a possibili accordi e/o pagamenti dovessero sorgere tra la banca ed il soggetto non intestatario della procedura.
        Se condividete e ritenendo di non poter qualificare il credito quale credito condizionale ex art. 154 ccii, chiedo quale potrebbe essere la segnalazione opportuna.
        • Orietta Baroni

          MONTE SAN SAVINO (AR)
          24/02/2025 13:52

          RE: RE: RE: mutuo fondiario

          Vi ringrazio molto.
          Un cordiale saluto
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/02/2025 19:38

          RE: RE: RE: mutuo fondiario

          Non è necessaria alcuna precisazione nello stato passivo in quanto discende dalla legge che il creditore non possa percepire dai vari coobbligati un importo superiore al suo credito, per cui se egli è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale di uno dei coobbligati per 100, ma nel frattempo ottiene da altro coobbligato 60 (a seguito di pagamenti spontanei o coattivi), al momento del riparto nella procedura di liquidazione quel creditore non potrà percepire più di 40, anche se l'attivo concorsuale permetterebbe una soddisfazione maggiore. Sarà una questione interna tra coobbligati regolare i loro rapporti a seconda delle quote di responsabilità di ciascuno e degli importi d ciascuno sborsati.
          Zucchetti SG srl