Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

reclamo fallimento e creditore istante

  • Gloria Filippo

    Lecce
    26/06/2020 19:48

    reclamo fallimento e creditore istante

    Buonasera.
    al termine del procedimento di reclamo, in cui la società fallita è risultata soccombente, la stessa società è stata condannata a rifondere le spese di giudizio a due creditori convenuti nel giudizio.
    I due creditori dovrebbero insinuarsi al passivo anche per tali ulteriori importi o dovrebbe essere cura del curatore, in quanto fatti a lui già noti, considerarli nel passivo ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2020 17:23

      RE: reclamo fallimento e creditore istante

      L'ultima decisione della S. Corte in materia a noi nota è Cass. 11/09/2019, n.22725, che ha statuito che "non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ancorché egli sia litisconsorte necessario, non potendosi desumere da tale qualità la inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione".
      Noi in passato si siamo espressi in modo diverso, ma la soluzione della Cassazione può essere anche condivisibile in considerazione del fatto che le spese sostenute dal creditore - pur istante per fallimento – non sono strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento in quanto il creditore ricorrente ha un suo specifico interesse a resistere nella causa di opposizione a fallimento, dal momento che l'eventuale revoca della sentenza potrebbe integrare un motivo di responsabilità qualora dovesse risultare che la presentazione dell'istanza di fallimento abbia cagionato un danno ingiusto al resistente; il creditore ricorrente, quindi, non è investito di alcun potere di rappresentanza della massa dei creditori i cui interessi sono curati in via esclusiva dal curatore e dal giudice delegato. Egualmente si può essere d'accordo sulla irrilevanza del litisconsorzio necessario tra il creditore opposto e la curatela.
      La Corte si è anche espressa sulla questione prospettata in via subordinata circa la collocazione privilegiata dello stesso credito, così testualmente disponendo: "Non compete il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento) e dunque non possono inerire al credito per le spese sostenute dal creditore nel giudizio d'opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale".
      Da questo, non discende che il credito in questione possa essere ammesso in chirografo ma che dette spese siano inopponibili alla massa. Le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano, infatti, la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.) e, quindi, se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, come appunto afferma la Corte.
      A questo punto, però, esclusa la concorsualità del credito perché esso trova la sua fonte nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo successiva all'apertura del fallimento ed escluso che il credito in questione vada soddisfatto in prededuzione perché non sostenuto nell'interesse della massa, non rimane che dire che tale credito, in quanto contratto dal fallito per un suo personale interesse successivamente al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito. La Corte, nella citata sentenza, non lo afferma esplicitamente (si limita ad escludere il privilegio e non dice che non va ammesso neanche in chirografo), ma lo si ricava dalla lettura del fatto in cui si spiega che il credito era stato escluso in quanto sorto "successivamente all'apertura del fallimento e dunque da porre a carico dello stesso fallito", per cui il rigetto del ricorso in cassazione conferma tale soluzione.
      Peraltro, la natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, accolta dalla giurisprudenza di merito, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.).
      Zucchetti SG srl