Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    09/03/2021 18:55

    ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.

    Nell'ambito di una procedura fallimentare dichiarata nel 2019 vi era un contratto di leasing per il quale il sottoscritto ha dato comunicazione di non voler subentrare ed è stata disposta la restituzione del bene.
    La società oggi si insinua tardivamente sia per i canoni scaduti alla data del fallimento che per quelli a scadere, impegnandosi a comunicare al sottoscritto quanto ricaverà dalla vendita del bene per eventuale conguaglio in sede di riparto delle somme da assegnare. Da varie sentenze della Cassazione che ho trovato (Cass. civ. , Sez 6-1 n17577 del 2015 , Cass. n 21213 del 13.09.2017 )mi sembrerebbe invece che debba ammettere senz'altro il credito per i canoni scaduti, mentre per quelli a scadere la società dovrà fare un'ulteriore insinuazione tardiva per la parte residua al netto del ricavato della vendita del bene. Approfondendo la questione mi sembra di intendere, che il nuovo codice della crisi d'impresa vada verso la soluzione proposta dalla società. Inoltre se ammettessi secondo quanto previsto dalla Cassazione, visto che già l'insinuazione è tardiva, l'ulteriore insinuazione potrà anche essere ammessa come ultratardiva, se nel frattempo fosse scaduto il termine per la presentazione di quelle tardive?
    Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2021 19:22

      RE: ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.

      L'indirizzo della Cassazione da lei richiamato è stato superato da una interpretazione più organica secondo cui "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto", In questa interpretazione si vede l'affinità della fattispecie del leasing ai crediti pignoratizi di cui all'art. 53 l.fall. , per cui il concedente deve insinuarsi al fallimento per poter vendere o allocare il bene e lo può fare direttamente previa stima.
      Nel suo caso, avendo già restituito il bene, conviene seguire la "vecchia" tesi della Corte da lei richiamata ammettendo la società per i crediti scaduti e rigettando la domanda per i crediti a scadere in mancanza di prova, non essendo stati forniti gli elementi relativi alla allocazione del bene, indispensabili per determinare l'eventuale entità del credito o del debito. In tal modo, la società concedente non dovrà presentare una domanda tardiva o supertardiva, ma fare opposizione all'esclusione parziale, altrimenti questa diventa definitiva.
      Zucchetti SG srl