Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

istanza ultratardiva

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    04/12/2025 10:18

    istanza ultratardiva

    Buongiorno, in una procedura fallimentare del 2021, l'udienza per la verifica delle domande tempestive è stata tenuta in data 18/02/2021 e quindi lo stato passivo reso esecutivo in pari data.
    Un creditore (società di leasing) che si era insinuato nelle domande tempestive per restituzione dell'immobile in leasing (consegna effettuata nel 2023) presenta una domanda ultra tardiva per canoni scaduti ecc.

    la curatela può rigettare la domanda dimostrando che quel creditore era comunque a conoscenza del fallimento?

    Bisogna comunque verificare il credito in udienza?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2025 19:32

      RE: istanza ultratardiva

      Il credito va verificato in udienza e eventualmente dichiarato inammissibile in quanto il creditore non ha fornito la prova della incolpevolezza del ritardo.
      Ovviamente nel merito non siamo in grado di dire nulla non conoscendo lo svolgimento dei fatti.
      Zucchetti SG srl
    • Gianluca Porcelli

      Latina
      15/01/2026 16:04

      RE: istanza ultratardiva

      il creditore banca (società di leasing) ,insinuato nelle domande tempestive per la restituzione dell'immobile (consegna effettuata nel 2022 dal curatore), ha ceduto il proprio credito ad una società terza che presenta una domanda ultra tardiva per canoni scaduti ed interessi alla data del fallimento, indicando nella domanda "che il concedente ha diritto ad insinuarsi per la differenza fra il credito vantato alla data di fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene", allegando una perizia di stima del primo creditore (banca leasing) e dichiarando che la stessa banca leasing non è riuscita a vendere l'immobile.
      Il contratto era stato risolto, applicando la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore con lettera a/r del 24.9.12; risoluzione definita con sentenza a seguito di azione giudiziale nel 2019 (ante fallimento).
      E' corretto applicare l'art.1526 cc oppure l'art.72 ?

      Grazie





      • Zucchetti Software Giuridico srl

        18/01/2026 16:59

        RE: RE: istanza ultratardiva

        Nel caso prospettato nella domanda l'art. 72, richiamato dall'art. 72-quater, è fuori gioco poiché il contratto si è risolto prima della dichiarazione di fallimento, laddove invece l'art. 72 disciplina la sorte dei "rapporti pendenti". Si applicherà quindi l'art. 1526 c.c.. In questi termini, ex multis, Cass. 12/02/2019, n. 3965.