Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio autotrasportatore x noli
-
Roberta Aldini
Sassuolo (MO)03/10/2013 16:20Privilegio autotrasportatore x noli
Verificando una domanda di ammissione al passivo di una srl che svolge attività di autotrasporti, riscontro la generica richiesta di privilegio.
L'attività prestata è "nolo mezzi per trasporto terra".
Non rilevo l'esistenza di alcun privilegio per questo tipo di attività.
Peraltro non rilevo alcun privilegio per gli autotrasportatori in generale, se non rientranti in altre categorie come gli artigiani (tolto quello per i vettori sulle cose trasportate).
Ritengo di non dover inserire il privilegio richiesto sia nella richiesta del creditore, perchè non specificato, che nella proposta del curatore.
Chiedo conferma.
Grazie
Il Curatore
Roberta Aldini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2013 19:59RE: Privilegio autotrasportatore x noli
Il credito in questione, vantato da un autotrasportatore quale prezzo per il trasposto di cose, è astrattamente assistito dal privilegio di cui all'art. 2761 c.c., che appunto tutela i crediti del vettore (comma 1°) derivanti dal trasporto di cose per via terrestre o per via d'acqua interna, assunto per contratto, indipendentemente dal fatto che il vettore sia un imprenditore o un trasportatore occasionale; non sono, invece, assistiti da questo privilegio i crediti derivanti dal trasporto di persone, dal contratto di spedizione (a meno che lo spedizioniere non assuma egli stesso anche l'esecuzione del trasporto, ai sensi dell'art. 1741), e dal trasporto marittimo o aeronautico (che è regolato, dagli artt. 548 e 1022-1026 cod. nav.). Il privilegio copre i crediti dipendenti dal contratto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore; tra i primi rientrano i crediti per il corrispettivo del trasporto e quello per eventuali spese anticipate dal vettore per riparazioni, conservazione e deposito delle cose; tra i secondi quelli per le spese di imposte che, pur essendo a carico del proprietario, del mittente o del suo destinatario, siano dal medesimo anticipate, e non quelli per imposte che risultino a carico esclusivo del vettore in quanto tale.
Si è detto che che il privilegio sussite in astratto per il fatto che trattasi di un privilegio possessuale, per cui è condizionato dalla conservazione della detenzione delle cose da parte del vettore o da parte di un terzo che le detenga per suo conto- come avviene nel deposito presso i magazzini generali - e viene, perciò, meno in caso di riconsegna delle merci trasportate al destinatario o ad un terzo per conto di costui o al mittente.
In sostanza se le cose trasportate sono state consegnate al fallito, come è presumibile che sia avvenuto, il privilegio non può essere riconosciuto.
Va escluso anche il privilegio artigiano, che essendo legato ad una condizione soggettiva, il creditore avrebbe dovuto chiedere e documentare non potendo emergere dalla causale del credito.
Va escluso, infine il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per il quale sono assistiti da privilegio generale i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, nella lettura data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 29.1.1998 n. 1, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina; di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che rientrino in una fattispecie contrattuale tipica (quale, ad esempio il deposito, il trasporto, l'appalto ecc.) non possono ricadere nella previsione normativa indicata, sebbene il credito sia nato da una attività non intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Zucchetti SG Srl
-
Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)03/11/2023 18:10RE: RE: Privilegio autotrasportatore x noli
Spett.le
ho ricevuto per una liquidazione giudiziale una domanda di insinuazione al passivo da medesimo tenore: società SRL richiede per servizio di autotrasporto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Dalla lettura del vostro chiarimento troverei conferma nel dover escludere tale privilegio; vi chiedo se da questa vostra risposta dal 2013 abbiate incontrato o valutato diverse interpretazioni.
grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2023 10:20RE: RE: RE: Privilegio autotrasportatore x noli
No, la situazione è rimasta immutata.
Il richiamo dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. si spiega con il fatto che tale norma è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 29.1.1998 n. 1, dichiarata non conforme a costituzione nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, da allora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Alla luce, quindi, di questo intervento, come abbiamo detto nella risposta che precede, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
E' questo il caso del vettore ne del trasportatore, che sono fattispecie legali specifiche, regolate non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche quali beneficiari di privilegi; se non si tenesse conto di tanto, bisognerebbe dire che la riforma della norma dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ha abrogato questi come altri privilegi che non avrebbero più ragione di esistere, data la priorità di quello per prestazione d'opera.
Zucchetti SG Srl
-
-
-