Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione e modifica stato passivo

  • Germano Sciarrotta

    corigliano-rossano (CS)
    29/04/2020 11:41

    Opposizione e modifica stato passivo

    In seguito a sentenza del Tribunale che accoglie l'opposizione del creditore escluso e testualmente: "in accoglimento dell'opposizione, a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo, ammette l'opponente al passivo del Fallimento...", ritenete occorra un Decreto del G.D. per la successiva modifica dello stato passivo o può operarla il Curatore o ancora lo Stato Passivo si intende modificato senza altre attività e dunque l'opponente può partecipare al riparto o richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS con la sentenza di accoglimento passata in giudicato.
    Pongo la domanda perchè l'INPS richiede lo stato passivo non impugnato da cui risulti l'ammissione dell'opponente.
    Grazie.
    Germano Sciarrotta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2020 20:49

      RE: Opposizione e modifica stato passivo

      Con il provvedimento del Tribunale il creditore opponente è stato già ammesso allo stato passivo, per cui si tratta ora semplicemente di adeguare lo stato passivo dichiarato esecutivo alla disposizione del tribunale.
      Chi lo deve fare? La legge non lo dice; escluso che debba essere il giudice delegato il quale con il provvedimento di rigetto del credito in questione e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo ha esaurito il suo compito, rimane il cancelliere, essendo lo stato passivo depositato in cancelleria e trattandosi di dare esecuzione ad un provvedimento del tribunale.
      Ma a questo punto sorge un'altra domanda: lo deve fare d'ufficio o su istanza di qualcuno e di chi: del creditore interessato o del curatore? Teoricamente dovrebbe farlo d'ufficio, ma poiché l'adeguamento formale dello stato passivo è interesse sia del creditore coinvolto sia del curatore per la regolarità dei successivi riparti, noi consigliamo al curatore di prendere l'iniziativa di modificare direttamente lo stato passivo, inserendovi il credito ammesso dal tribunale in sede di opposizione, considerato che allo stesso curatore la legge attribuisce il potere della modifica formale dello sttao passivo in caso di cessione di credito ammesso o di surroga (art. 115 l. fall), , in modo da evitare tutte le esposte complicazioni, che paralizzerebbero la procedura.
      Zucchetti SG srl
      • Danilo Burgio

        Messina
        05/07/2024 13:11

        RE: RE: Opposizione e modifica stato passivo

        Buongiorno,

        faccio seguito alla Vs. per chiedere se, in caso di impugnazione da parte del Curatore di cartelle esattoriali innanzi alla CTP e susseguente sentenza della stessa, sia necessario l'autorizzazione del GD alla modifica dello stato passivo.

        Grazie e cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/07/2024 17:31

          RE: RE: RE: Opposizione e modifica stato passivo

          Riteniamo di no in quanto si tratta di una rettifica dovuta per la quale il curatore non deve svolgere alcuna valutazione di merito sul credito, ma dare solo esecuzione a quanto già deciso nella competente sede.
          Zucchetti SG srl