Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ex art.2764

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    08/07/2026 18:52

    privilegio ex art.2764

    Buonasera,
    chiedo cortesemente il vostro qualificato parere su questo fatto.
    In corso di procedura sono costretto ad occupare i locali di proprietà di terzi.
    All' interno ci sono beni di infimo valore.
    I canoni maturati in corso di procedura sono in prededuzione e, nel caso sono anche di significativo importo (poniamo 1.000).
    I beni realizzati ammontano a 200. Peraltro sul ricavato insistono anche altre prededuzioni di grado superiore a quelle di cui all' oggetto.
    Il ragionamento potrebbe essere il seguente.
    Sul ricavato insistono le prededuzioni di grado superiore (penso alla quota parte del compenso del curatore, tra l' altro)
    a seguire, se avanza sui 200, poniamo 50, a parziale soddisfazione del credito di 1000.
    al differenza di 950 dovrebbe andare al chirografo sul restante valore della massa attiva (in considerazione che il fallimento ha altra massa attiva a prescidendere dal contenuto in quello specifico fabbricato).
    Dico giusto ?
    molte grazie.
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/07/2026 18:55

      RE: privilegio ex art.2764

      Si giusto: anzi, come abbiamo detto altre volte, trattandosi di una spesa specifica relativa ad un bene, la mancanza del bene o l'esaurimento del ricavato dallo stesso potrebbe far venir meno il diritto al pagamento stesso del credito, ma, si tratta di un orientamento non generalmente seguito.
      Ad ogni modo, nella sua situazione dovrebbe cercare di non perpetuare la spesa e, trattandosi di beni che non è conveniente conservare dato che il loro possibile ricavo è inferiore al canone di locazione o all'indennità di occupazione dei locali ove si trovano, le converrebbe dismettere gli stessi ai sensi del comma 2 dell'art. 213 CCII. In tal modo i beni ritornerebbero nella disponibilità del liquidato il quale sarebbe obbligato a liberare i locali. Probabilmente non lo farà perché non ha interesse a farlo né forse le disponibilità e nei confronti del proprietario dei locali risponderebbe la curatela che ha instaurato o continuato il rapporto di locazione o di occupazione. A questo punto potrebbe chiedere lo sgombero dei locali ai sensi del comma 2 dell'art. 216, che noi riteniamo applicabile anche alla fattispecie; ovvero, se non si condivide questa linea dovrebbe procedere ad una offerta reale di cui all'art. 1209 c.c., con le relative conseguenze di legge.
      Zucchetti SG srl
    • Alessandro Bartoli

      Citta' di Castello (PG)
      10/07/2026 16:13

      RE: privilegio ex art.2764

      Molte grazie e buon lavoro