Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

note di credito post chiusura procedura

  • Marcello Perocco

    Marano di Mira (VE)
    22/06/2020 18:33

    note di credito post chiusura procedura

    Buongiorno,

    stiamo procedendo alla prima chiusura di un fallimento.
    Con riferimento alle note di credito che verranno emesse dai fornitori del fallimento, post chiusura procedura ma riferite a crediti ante procedura ci chiediamo:

    - a livello IVA, la nota di credito come deve essere trattata ai fini dichiarativi? potrà essere riferita all' iva a credito ante procedura?

    - le note di credito successive alla chiusura della partita iva del fallimento, data la fatturazione elettronica, che decorso avranno? verranno ricevute comunque dallo SDI?

    - dobbiamo porre attenzione a particolari procedure?

    Grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2020 21:26

      RE: note di credito post chiusura procedura

      Per quanto riguarda le note di credito emesse dopo l'esecutività dello stato passivo (e quindi legittimamente) e a partita IVA del fallimento ancora aperta, la procedura da seguire è descritta dalla Risoluzione 11/10/2001 n. 155, che così recita:
      "… la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento [la ripartizione finale dell'attivo, n.d.r.] e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
      Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis
      ".

      Le note di credito in questione dovranno quindi anche essere indicate nella dichiarazione IVA relativa all'anno di chiusura della procedura.


      Per quanto invece riguarda quelle ricevute successivamente alla cessazione della posizione IVA del fallimento, non dovrà né potrà essere effettuato alcun adempimento essendo, appunto, la posizione IVA già chiusa.

      Il fatto che la fatturazione avvenga elettronicamente non muta il comportamento che il Curatore dovrà tenere.