Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese legali per domanda di ammissione al passivo

  • Enrica Giovanardi

    Manerbio (BS)
    23/12/2011 16:51

    Spese legali per domanda di ammissione al passivo

    Vorrei chiedere se, a vostro giudizio, può essere ammessa al passivo (seppur in chirografo) la parcella del legale che ha assistito il creditore nella proposizione della domanda di ammissione al passivo.
    Il dubbio nasce per il fatto che l'assistenza legale non é obbligatoria, potendo il creditore presentare la domanda in proprio.
    Quindi la spesa dipende da una scelta del creditore e mi domando se debba gravare sul fallimento.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/12/2011 16:20

      RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

      Dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° L.F. si ricavano due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
      Ciò vale sicuramente per le spese borsuali effettivamente sostenute; ma, data la non obbligatorietà del patrocinio di un procuratore legale per la presentazione della domanda, effettivamente c'è da chiedersi se, una volta che sia intervenuta tale opera di rappresentanza o di assistenza, possano, insieme al credito e alle spese vive, essere riconosciuti i relativi diritti, competenze ed onorari dell'avvocato, dal momento che anche nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quando lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, ad essa, ciò nonostante, compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un procuratore.
      La Suprema Corte ha costantemente dato risposta negativa al quesito in considerazione della cristallizzazione dei crediti prodotto dalla dichiarazione di fallimento sia per la insensibilità del patrimonio fallimentare agli atti successivi dei singoli creditori, che verrebbero ad alterare la par condicio sia per la non obbligatorietà della rappresentanza legale nel giudizio di verifica dei crediti; di conseguenza, le spese del creditore che abbia voluto servirsene non costituiscono un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, che permettere di superare il principio della cristallizzazione per le spese borsuali, ma, proprio perché affidate alla mera volontà del creditore, costituiscono un credito autonomo, che, essendo sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento, è come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare (in tal senso, da ult. Trib. Novara 11 maggio 2010).
      E' anche vero, tuttavia, che l'assistenza del legale, non obbligatoria per legge, lo può diventare in relazione al contenuto della domanda, per cui, a nostro parere, fermo il principio sopra enunciato, le spese del legale dovrebbero comunque essere riconosciute (e collocate nella stessa posizione del credito) tutte le volte in cui l'assistenza di un legale si presenti come indispensabile in relazione alla complessità della domanda.
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandra Andreanò

        Roma
        17/10/2018 11:23

        RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

        Scusate, e se a chiedere il riconoscimento delle spese di insinuazione è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella sua domanda di ammissione al passivo? Il principio è lo stesso?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/10/2018 12:30

          RE: RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

          Per le spese per l'insinuazione da parte dell'agente per la riscossione il discorso è diverso, e chiaramente inquadrato dalle sentenze della Suprema Corte n. 26284/2017, 25802/2015 e 4861/2010; recita fra l'altro la seconda di esse: "le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equi-ordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l. fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare".

          Ciò "in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore".

          In sostanza, i diritti forfettizzati sono dovuti, perché la procedura di insinuazione al passivo tramite l'agente per la riscossione è stabilita da una norma di legge.

          L'Ufficio del Massimario della Cassazione, nella Relazione del 27/6/2017, ha parlato di "resistenze sul punto della giurisprudenza di merito", fra le quali segnaliamo quella del Tribunale di Milano (Circolare al Curatore del 20/1/2010), secondo la quale il credito per le spese segue la stessa "logica" del credito relativo agli aggi e, pertanto, deve essere ammesso al passivo ove risulti posta in essere e provata, da parte dell'agente della riscossione, una qualche attività esattiva (quantomeno la notifica della cartella di pagamento), prima della sentenza di fallimento.

          Infine ricordiamo, ed è sempre la stessa sentenza n. 25802/2015 a puntualizzarlo, che : "il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso".
          • Alessandra Andreanò

            Roma
            22/10/2018 15:39

            RE: RE: RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

            Grazie mille per l'esaustiva risposta.
      • Alessandra Mazzola

        SALERNO
        08/09/2019 17:32

        RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

        quando nella domanda di insinuazione al passivo il legale del creditore chiede "liquidazione compensi per la presente procedura di ammissione al passivo secondo equità del giudice" come comportarsi?
        cioè deve essere quantificato al momento della richiesta dal legale o semplicemente il curatore deve indicare nella proposta di rimettersi alla valutazione del giudicante per la determinazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/09/2019 19:52

          RE: RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

          Il legale in questione, invece di formulare una domanda precisa per il rimborso spese insinuazione, si rimette all'ufficio fallimentare per la sua determinazione. Di conseguenza è preferibile che il curatore, nel progetto di sttao passivo, faccia una sua quantificazione secondo tabelle forensi, su cui poi il giudice si pronuncierà in via dedfinitiva.
          Zucchetti SG srl
    • Alessandro Civati

      Milano
      21/04/2023 11:58

      RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

      Buongiorno.
      Intervengo sull'annosa questione dell'ammissione delle spese di insinuazione.
      La Cassazione sostiene che dette spese debbano essere ammesse al passivo, in via chirografaria, quando attengono ad una domanda presentata da Agenzia delle Entrate Riscossione o da società che curano l'esazione dei crediti per conto di enti locali.
      Tuttavia ciò non crea una disparità di trattamento tra creditori?
      Il creditore privato non può chiedere l'ammissione di tali spese per via del principio sancito dagli artt. 93 LF e 201 CCII (non obbligatorietà dell'assistenza legale per la presentazione della domanda), mentre l'agente della riscossione ha diritto al riconoscimento delle stesse spese ex art. 17 d. lgs. 112/1999.
      A me sembra, però, che gli artt. 93 LF e 201 CCII si pongano quali norme speciali rispetto al citato art. 17 d. lgs. 112/1999, poiché se, in linea di principio, l'agente della riscossione ha diritto al riconoscimento di tali spese nell'ambito delle procedure esecutive (norma generale) è pur vero che in relazione a quella particolare procedura esecutiva che è costituita dal fallimento (o dalla liquidazione giudiziale) la richiamate norme (artt. 93 LF e 201 CCII), in deroga al generale principio dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica avanti all'Autorità giudiziaria (art. 82 cpc), stabiliscono che il creditore possa agire personalmente e ciò vale sia per il creditore privato sia per quello istituzionale. Conseguentemente non possono essere riconosciute spese inerenti all'assistenza tecnica, che diviene una mera scelta (di opportunità) del creditore (che ne deve sopportare il costo, senza pretendere di farlo gravare sulla procedura concorsuale).
      Del resto, i creditori che si fanno rappresentare da Agenzia delle Entrate Riscossione ben potrebbero presentare "personalmente" le domande di ammissione al passivo. Se scelgono, come è loro facoltà, di far valere il credito per il tramite dell'agente della riscossione, senza esserne obbligati, mi pare che il conseguente aggravio di spese debba incombere esclusivamente su di loro, anche perché, viceversa, si creerebbe, per l'appunto, una disparità di trattamento, che dovrebbe allora indurre a riconoscere (e ad ammettere al passivo) le spese di insinuazione tanto dei creditori istituzionali, tanto di quelli privati.
      In merito gradirei conoscere il vostro pensiero.
      Cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/04/2023 11:20

        RE: RE: Spese legali per domanda di ammissione al passivo

        Potremmo anche essere d'accordo con le considerazioni esposte nel quesito (non lo saremmo comunque per intero, per una serie di motivi, dalla legittimità della disparità di trattamento se è a favore dello Stato, al fatto che i costi dell'assistenza alla presentazione dell'istanza da parte del concessionario sono fissati per legge e "calmierati" mentre la stessa cosa non esiste e sarebbe difficilmente regolamentabile per i privati), ma la Cassazione è stata ben chiara, e non vediamo come sostenere il contrario possa avere buon esito in sede di esame della, assai probabile, opposizione al passivo.