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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
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Alessandro Cottica
SONDRIO10/02/2022 12:43Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Buongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto.
Con domanda di ammissione al passivo, viene chiesto il riconoscimento del credito per spese legali sostenute dal creditore per la richiesta di fallimento della società debitrice (istanza accolta), in prededuzione ex art. 111 l.f. o in subordine in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.
All'attivo del fallimento è stato acquisito esclusivamente un bene immobile, gravato da più ipoteche in favore di un istituto di credito, oggetto di esecuzione immobiliare iniziata prima del fallimento e interrotta su richiesta del Curatore.
Nel caso di ammissione del credito in prededuzione ex art. 111 l.f., in quanto sorto in funzione della procedura concorsuale (il fallimento), di fatto addebiterei tale onorario al creditore ipotecario, che dal fallimento non ha avuto alcun beneficio perchè, come detto, era già in corso una procedura esecutiva immobiliare (e l'immobile ipotecato è l'unico bene acquisito, di valore inferiore al credito vantato dal creditore ipotecario).
Come ritenete quindi che vada ammesso tale credito?
grazie
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Zucchetti SG
Vicenza10/02/2022 18:35RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Il problema consiste nello stabilire come considerare il credito per le spese sopportate sa un creditore per la presentazione della domanda di fallimento (accolta) del proprio debitore.
Abbiamo più volte ricordato che la Cassazione (Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) ha così statuito: "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
Noi abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su questa decisione, ed abbiamo riportato alcune decisioni di merito che inquadrano queste spese tra quelle prededucibili Ad esempio, Trib. Treviso 7 marzo 2017, che ha statuito come "con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale, ricorrono…i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'articolo 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore"; o Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale "il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria; conf. Trib. Bari 13 marzo 2018.
Del resto la stessa Cassazione è giunta a questa conclusione trattando del credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio, che "costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito (Cass. 09/09/2014, n.18922), per cui anche per quanto attiene la domanda del creditore si può ritenere che la stessa sia finalizzata alla apertura della procedura e, come tale, goda della prededuzione ai sensi dell'art. 111, co. 2 l. fall.
Riconosciuta questa qualifica al credito in questione, il resto ne deriva di conseguenza in quanto trova applicazione il comma terzo dell'art. 111ter l. fall. per il quale al pagamento delle spese prededucibili contribuiscono tutti i beni dell'attivo proporzionalmente, in modo che il residuo netto venga attribuito ai creditori secondo la graduatoria di legge; ovviamente se l'unico attivo è costituito dall'immobile ipotecato, questo finisce per sopportare interamente le spese in questione in danno del creditore ipotecario.
Nel caso specifico, del resto, nulla cambierebbe ove si seguisse la tesi della Cassazione perché il privilegio ex art. 2770 c.c. sull'immobile precede l'ipoteca (art. 2748, co 2, c.c.).
Zucchetti Sg srl-
Luca Cesaroni
Bergamo07/09/2022 15:37RE: RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Buongiorno,
mi confermate l'orientamento di ammettere in prededuzione al chirografo il Legale che ha asistito il debitore anche in caso proposizione dell'istanza di fallimento in proprio. Sinceramente non capisco la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'ausilio di un Legale quando lo stesso imprenditore potrebbe depositare l'istanza autonomamente.
Cordiali saluti.
Luca-
Zucchetti SG
Vicenza07/09/2022 19:41RE: RE: RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Nella fattispecie di cui alla risposta che precede si discuteva del credito per l'assistenza legale del soggetto che aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di altro soggetto e ricordavamo che parte della giurisprudenza lo considera in prededuzione, nell'ambito di questo in chirografo. Diverso è il caso da lei prospettato in cui si discute delle spese sopportate sempre per assistenza legale ma dal soggetto che ha chiesto il fallimento in proprio; qui ferma restando la prededuzione , il rapporto tra fallito e legale è rapportabile all'incarico professionale, per cui il credito del legale in questione è prededucibile, ma nell'ambito delle prededuzioni va considerato privilegiato ex art. 2751 bis n. 2c.c.
Quanto alla sua considerazione finale, non vi è dubbio che la domanda di autofallimento non richiede l'espletamento di quelle incombenze tecniche di richiesta copie, di notifica, ecc. cui è tenuto il creditore istante e non instaura un contraddittorio come nel caso in cui la domanda sia presentata da questi, per cui si potrebbe sostenere che il debitore possa presentare da solo la domanda; tuttavia, dopo la riforma degli anni 2006-2007, eliminato il fallimento d'ufficio, la domanda di fallimento ha perso la funzione di denuncia/ segnalazione che aveva in precedenza e che rendeva superflua l'assistenza tecnica, per cui il problema della difesa del debitore va collegato al nuovo procedimento, così come disciplinato dal novellato art. 15. Questo detta una disciplina unica da chiunque provenga l'iniziativa del fallimento e la configurazione della domanda di autofallimento come esercizio di azione, soggetta all'onere della prova- che si estende anche alla dimostrazione del superamento della soglia di indebitamento di cui all'ut. comma dell'art. 15-, finalizzata all'ottenimento di un provvedimento che incide sullo status della persona, inducono a ritenere che alla fattispecie sia necessaria l'assistenza tecnica. Del resto l'art. 82, comma 3, cpc, dispone che, "salvo i casi in cui la legge prevede diversamente, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente", e per la richiesta di fallimento non è prevista alcuna norma in eccezione a detto principio, a differenza, ad esempio, di quanto statuito per la domanda di insinuazione al passivo dall'art. 93, che prevede che tale domanda possa essere sottoscritta anche personalmente dalla parte. Se la difesa tecnica è necessaria, la sua opera diventa funzionale alla procedura fallimentare, da cui la natura prededucibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 l. fall.
Zucchetti SG srl
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Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)08/10/2024 19:03RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Si chiede se il medesimo privilegio (prededuzione chirografaria) riconosciuto per le spese legali (compenso dell'avvocato) al creditore istante, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui la fallita abbia presentato ricorso in appello contro la dichiarazione di fallimento (nel mio caso di apertura della liquidazione giudiziale) e la Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, abbia condannato la fallita (debitrice) al pagamento anche delle spese legali in quella sede.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza09/10/2024 12:05RE: RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Assolutamente no. Le spese sostenute dal fallito, come dal soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale, per la propria difesa nel reclamo, respinto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non possono gravare sulla massa, dato che sostenute dopo la dichiarazione di fallimento per una sua iniziativa processuale, assolutamente eventuale e volontaria e nel suo esclusivo interesse.
Zucchetti SG srl-
Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)10/10/2024 16:28RE: RE: RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Credo di essermi spiegato male; le spese legali che intendevo sono quelle sostenute dal creditore che ha proposto istanza di fallimento, per la propria costituzione in secondo grado a causa dall'appello proposto dalla fallita avverso l'istanza di fallimento (in appello, la corte ha confermato il fallimento e condannato la fallita al pagamento delle spese legali sostenute dal creditore istante).
Pertanto ritengo che se godono di prededuzione le spese legali sostenute dal creditore per l'iniziale istanza di fallimento, alla stessa stregua possano godere del medesimo privilegio le spese legali sostenute dal creditore istante per la costituzione in appello.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza13/10/2024 10:54RE: RE: RE: RE: Credito per onorario sostenuto per la dichiarazione di fallimento
Per quanto riguarda la condanna della società fallita al pagamento delle spese di causa in favore del creditore istante del fallimento e convenuto nel giudizio di reclamo, per il caso di rigetto di questo, il discorso è più complesso.
Dando, infatti, per pacifico che al pagamento di dette spese è tenuta la società fallita, appositamente condannata, si tratta di stabilire, in primo luogo, se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, qu questo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto sorto successivamente al fallimento ad opera del fallito, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
A questa tesi si è opposta la S. Corte più recente (Cass. 11/09/2019, n.22725) che ha spiegato che le spese sostenute dal creditore convenuto nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento poste a carico del soccombente fallito reclamante, non sono strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento dato che il creditore ricorrente ha un suo specifico interesse a resistere nella causa di opposizione a fallimento, dal momento che l'eventuale revoca della sentenza potrebbe integrare un motivo di responsabilità qualora dovesse risultare che la presentazione dell'istanza di fallimento abbia cagionato un danno ingiusto al resistente. Pertanto ha negato la natura prededucibile di tale credito e affermata la natura postconcorsuale, e pertanto l'inopponibilità al fallimento, delle spese in questione, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.). Questa tesi, che sembrava più convincente, lo è ancora di più nel nuovo codice ove i crediti prededucibili sono in qualche modo tipizzate e individuati solo in quelli tali qualificate dalla legge o elencati nell'art. 6.
In sostanza, è la società fallita tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto per l'impossidenza della società in liquidazione giudiziale o in fallimento, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nella liquidazione giudiziale per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata né chirografaria.
Zucchetti SG srl
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