Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contributo Autorità di Regolamentazione dei Trasporti - Privilegio 2752 com. 1

  • Michele Da Ros

    Pordenone
    29/11/2024 10:49

    Contributo Autorità di Regolamentazione dei Trasporti - Privilegio 2752 com. 1

    Buongiorno, con domanda di ammissione al passivo l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha richiesto il privilegio ex art 2752 comma 1 cod. civ.
    Tale privilegio, sostengono, trova fondamento su due pronunce della Corte Costituzionale la n.256 del 06 luglio 2007 e la n.69 del 7 aprile 2017, ove la Corte riconduce il "contributo" dovuto alla categoria delle entrate tributarie sostenendo che "Si tratta, infatti, di una contribuzione – imposta dalla legge… - alle spese necessarie a consentire l'esercizio della sua attività istituzionale, che si caratterizza per la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante."
    Evidenziano altresì come i Tribunali di Civitavecchia Fall. n. 5/2020, Tribunale di Alessandria Fall. n. 95/2020 e Tribunale di Bologna Fall. n. 41/2022 abbiano già riconosciuto tale privilegio.
    Orbene però nè la norma istitutrice del tributo (D.L. n. 201/2011) vi attribuisce uno specifico privilegio né tale "contributo" è equiparabile ad alcune delle fattispecie elencate dall'art. 2752 comma 1 del cod. civ.:
    "Imposta sul reddito delle persone fisiche, Imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi".
    Di conseguenza il privilegio, a mio avviso, non spetta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2024 20:16

      RE: Contributo Autorità di Regolamentazione dei Trasporti - Privilegio 2752 com. 1

      Effettivamente la Corte Costituzione 06/07/2007, n.256, seppur non direttamente, ha affermato il principio che il contributo versato all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), avendo ad oggetto la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità - e cioè contributi che, costituendo risorse per il funzionamento di un organo chiamato a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici unitaria a livello nazionale- "sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti".
      Alla luce di questa interpretazione che equipara il contributo in questione ad una imposta statale, pare legittimo il riconoscimento del privilegio di cuoi al comma 1 dell'art. 2752 c.c., sebbene in questa norma siano elencati determinati tributi diversi da quello in esame; tuttavia poiché la norma civilistica richiamata attribuisce il privilegio a tributi che sono tutti statali, quando la Corte equipara il contributo in esame ad una imposta statale, amplia automaticamente la categoria del primo comma dell'art. 2752 c.c. facendovi rientrare anche quello in discussione.
      Zucchetti SG srl