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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
coltivatore diretto
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Antonello Pio Troiano
CIRC. SACCHETTI 99 (RA)11/12/2020 13:52coltivatore diretto
Salve,
in una procedura fallimentare ricevo domanda di insinuazione da parte di molti coltivatori diretti (art. 2083 cc) che richiedono il privilegio ex art. 2751 bis n. 4. Mi producono visura CCIAA con annotazione nella sezione speciale e/o iscrizione in apposita sezione per gli imprenditori agricoli ai fini previdenziali. Trattasi però di meri indizi.
La normativa fiscale non mi aiuta in quanto le attività dirette alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici seguono regimi impositivi a seconda che l'attività si limiti allo sfruttamento delle potenzialità del terreno o le ecceda (art. 32 c.2 e 55 dpr 917/86). Nel primo caso il reddito rientra tra quelli fondiari ed è determinato con il metodo catastale, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTURATO, DAI DIPENDENTI IMPIEGATI, DAL CAPITALE INVESTITO, nel secondo caso è reddito di impresa e si determina applicando le comuni regole.
Tutti gli istanti insinuati determinano il reddito catastalmente (sfruttano il fondo nei limiti) allegandomi le relative dichiarazioni.
Ma se da un punto di vista fiscale l'attività è agricola SOLO perché sfruttano il fondo nei limiti stabiliti dal Ministero (senza porsi il problema di quanti dipendenti e/o attrezzatura utilizzano), da un p.to di vista civilistico/fallimentare ho la necessità di sapere se rientrano tra i piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 cc.
Per riconoscere il privilegio dovrei verificare che il lavoro dell'imprenditore e/o dei suoi familiari sia prevalente rispetto al lavoro di terzi e capitale investito, notizie che la dichiarazione fiscale non presenta.
E' sufficiente una semplice dichiarazione dell'istante?
Come risolvere secondo voi il problema? Avete prassi dei Tribunali?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/12/2020 19:40RE: coltivatore diretto
L'art. 2751 bis, n. 4, c.c. riconosce il privilegio generale sui mobili ai "crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati nell'art. 2765", per cui essenziale per il riconoscimento del privilegio è che il creditore sia un coltivatore diretto. Tale qualifica "si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo" (Giur. pac., tra le ult., Cass. 16/05/2018, n.11917; Cass. 03/04/2015, n.6842; Cass. 17/07/2003, n.11187).
Ovviamente è il creditore che si insinua chiedendo il privilegio che deve fornire la prova del possesso della qualifica che giustifica il privilegio, non essendo sufficiente l'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli perché, come detto, il privilegio compete non a tutti gli all'imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 c.c. (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), ma ai soli coltivatori diretti.
Inoltre il privilegio di cui al n. 4 dell'art. 2751nbius c.c. è conferito al credito del coltivatore diretto del fondo per i corrispettivi della vendita dei prodotti, il che fa capire che la norma si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che ricorra un qualche collegamento della vendita con ulteriori contratti. "La norma non trova pertanto applicazione alla diversa situazione del conferimento dei prodotti ad una cooperativa, di cui il coltivatore diretto sia socio, atteso che in tal caso il contratto di compravendita si innesta su un rapporto di carattere associativo, che se da un lato lo obbliga al conferimento del prodotto per consentire alla società il perseguimento dei fini istituzionali, dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva, e corrispondentemente gli attribuisce poteri, diritti - di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale, ad una quota degli utili - e specifici vantaggi, fra i quali quello di poter collocare la propria merce sul mercato a condizioni più vantaggiose" (in termini, Cass. 03/04/2007, n.8352; Conf. Cass. 4/01/2008, n.598).
Ciò diciamo, c perché la presenza nel suoi caso di "molti" coltivatori diretti che si insinuano indice a ritener che si tratti di fallimento di cooperativa con attività commerciale esterna; se è così e i vari crediti si riferiscono proprio ai corrispettivi dei prodotti conferiti alla cooperativa di cui sono soci e non pagati, il privilegio può essere escluso in radice, al di là della verifica del possesso da parte dei creditori della qualifica di coltivatori diretti.
Zucchetti SG srl-
Antonello Pio Troiano
CIRC. SACCHETTI 99 (RA)11/12/2020 22:58RE: RE: coltivatore diretto
La fallita è società commerciale che acquistava dai coltivatori diretti e/o cooperative e/o fornitori generici di frutta e vendeva alla grande distribuzione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/12/2020 19:02RE: RE: RE: coltivatore diretto
Bene. Noi avevamo prospettato l'ipotesi del fallimento della cooperativa perché avrebbe eliminato alla base il problema del privilegio. Non ricorrendo detta situazione, vale la prima parte della risposta data per cui deve controllare se viene, caso per caso, documentata la qualifica di coltivatore diretto.
Zucchetti Sg srl
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Francesco Andrea Brunale
Campobasso21/02/2025 23:32RE: coltivatore diretto
Buonasera. Io mi trovo in questa strana situazione. Sono il curatore fallimentare di una Snc. Essendo fallita la società (autotrasporti), sono falliti anche i due soci. Questo accadeva nel 2021. Uno dei due soci svolgeva l'attività di coltivatore diretto. Ora l'INPS mi richiede per questo socio il pagamento dei contributi per gli anni successivi al fallimento, specificando che il socio è fallito in un ambito diverso da quello di coltivatore. Io ho sostenuto che il fallimento della persona fisica annulla ogni tipo di richiesta creditoria da parte dell'ente per gli anni successivi al fallimento. INPS mi risponde picche dicendo che il socio si deve cancellare dall'INPS come coltivatore diretto e pagare quanto maturato dopo il fallimento. Cosa devo fare? Se vale il principio dell'INPS, a questo punto, il debito dovrebbe pagarlo direttamente il socio e non la curatela. Faccio presente, infine, che gli avvisi sono diretti al socio e non al Fallimento.
Grazie mille.
Avvocato Francesco Andrea Brunale-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/02/2025 16:11RE: RE: coltivatore diretto
Condividiamo la sua opinione. Il fallimento del soggetto individuale, anche se quale socio illimitatamente responsabile di una snc, ha carattere collettivo e coinvolge l'intero suo patrimonio. Eventuali attività personali svolte dal fallito dovrebbero essere comunicate al curatore che chiede al giudice di fissare la quota che da quell'attività il fallito ricava da assegnare a lui per i bisogni suoi e della sua famiglia ai sensi dell'art. 46 l. fall. da qui la fondatezza della sua ulteriore considerazione; ossia se per la normativa Inps la mancata cancellazione dal' Inps obbliga al pagamento dei contributi questo è atto a carico di chi svolge l'attività personale di coltivatore diretto, alla quale è estranea la procedura che, come detto, di quell'attività può acquisire il ricavato nei limiti di cui all'art. 46 l.fall. Correttamente quindi gli avvisi sono stati diretti al socio personalmente e non alla procedura che al momento non deve fare nulla. Ove l'Inps dovess insinuarsi al passivo, eccepirà quanto sopra pe escludere il credito.
Zucchetti SG srl-
Francesco Andrea Brunale
Campobasso01/03/2025 17:39RE: RE: RE: coltivatore diretto
Grazie per la risposta. Rendo noto che in seguito alla sentenza di fallimento della snc, ho trascritto la stessa sugli immobili della società ed anche sui terreni dei soci, tra cui quelli della fallita coltivatrice diretta che ho poi posto in vendita. Credo che la dichiarazione di fallimento porti ad includere nella massa anche tali beni immobili (terreni). Se non avessi trascritto, credo che sarei incorso in grosse responsabilità professionali. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/03/2025 18:17RE: RE: RE: RE: coltivatore diretto
Esatto. Ha fatto bene ad effettuare la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del socio sui beni immobili dello stesso, anche se questi fondi erano coltivati dallo stesso socio quale coltivatore diretto per l'effetto, già detto, della collettività oggettiva del fallimento, che coinvolge l'intero patrimonio del debitore.
Zucchetti Sg srl
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