Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Somme per i creditori irreperibili

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    09/02/2021 17:35

    Somme per i creditori irreperibili

    Sono stati restituiti assegni emessi in sede di riparto parziale dal domiciliatario del creditore, il quale risulta irreperibile.
    Si chiede quale sia la prassi da seguire in questa fattispecie: comunicare al GD il riaccredito sul conto della procedura in attesa che il creditore compaia, ovvero ai sensi dell'art.117 comma 4, LF depositare la somma su un libretto di deposito intestato al creditore in deposito fiduciario presso il curatore.
    Ringrazio ed invio cordiali saluti
    MP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2021 19:01

      RE: Somme per i creditori irreperibili

      L'art. 117 l. fall. dispone che le somme dovute agli irreperibili "sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34", ossia sul conto corrente già intestato alla procedura fallimentare o, in caso di chiusura su un conto corrente sempre intestato alla procedura, con esclusione dell'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore di tutti i singoli creditori irreperibili. Pertanto, in questi casi, si può parlare di accantonamento solo in senso atecnico, in quanto ben diverso dagli accantonamenti specifici previsti dall'art. 113.
      Questo comporta che, ove i creditori irreperibili si manifestino in occasione di un riparto parziale, la somma loro destinata confluisce nuovamente sul libretto della procedura, sicchè, in occasione del successivo riparto parziale, per stabilire la base di calcolo per la determinazione del 20% da accantonare, i c.d. accantonamenti in favore degli irreperibili fanno parte delle liquidità disponibili ripartibili, non essendo specificamente destinate a determinati soggetti con accantonamenti specifici, per cui il calcolo dell'80% da distribuire comprende anche questi importi; di contro i creditori irreperibili nel primo riparto vanno inclusi anche nel secondo non essendo stati soddisfatti in precedenza e non avendo ricevuto un accantonamento specifico, e così via, fino al riparto finale, quando trova piena applicazione l'art. 117 ult. comma e il deposito per un quinquennio.
      Zucchetti SG srl
      • Barbara Baldoni

        Forlì (FC)
        12/03/2021 17:32

        RE: RE: Somme per i creditori irreperibili

        Buongiorno mi inserisco nella discussione. Io ho il caso di un dipendente irreperibile e sono in fase di riparto finale. A questo punto chiederò l'autorizzazione al G.D. in sede di chiusura del conto corrente, ad accendere un libretto nominativo sul quale depositare le somme che poi il curatore depositerà in cancelleria.
        Trattandosi di dipendente le cui somme erogate sono da assoggetarsi a ritenuta, in tal caso il curatore dovrà depositare le somme al netto della ritenuta e provvederà poi a fare la c.u ed il 770 nei termini di legge. Ciò in quanro il deposito ne llibretto per la curatela costituisce pagamento a tutti gli effetti. Oppure sbaglio?
        La ringrazio in anticipo
        Cordialmente
        BB
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/03/2021 10:21

          RE: RE: RE: Somme per i creditori irreperibili

          Il deposito del libretto non è assolutamente pagamento, anzi con ogni probabilità il pagamento non verrà mai effettuato e le somme seguiranno la sorte delineata dall'art. 117, IV comma, l.fall. (altri creditori, o allo Stato).

          Conseguentemente, non deve essere operata alcuna ritenuta, né quindi emessa Certificazione Unica né inserito alcunché nel Mod. 770.
          • Studio Vallone STP SRL Consulenza del lavoro

            MONZA (MB)
            09/03/2022 09:41

            RE: RE: RE: RE: Somme per i creditori irreperibili

            Buongiorno, se il creditore irreperibile si palesa quando il Fallimento è già chiuso. Gli viene corrisposta la somma lorda "accantonata"sul libretto. Il Fallimento non potrà versare ritenute in quanto essendo chiuso, non può più essere sostituto d'imposta. Come andrà fatta la Certificazione Unica, se andrà fatta?
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              25/03/2022 09:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Somme per i creditori irreperibili

              Il problema della ritenuta e della certificazione unica nel caso di somme corrisposte ai creditori irreperibili dopo l'accantonamento e la chiusura del fallimento è tutt'ora irrisolto.
              Si tratta invero di un caso raro, e abitualmente per importi modesti, che non ci risulta sia mai stato oggetto di arresti giurisprudenziali, e anche in dottrina non abbiamo reperito prese di posizione sull'argomento.
              Nella realtà ci risultano prassi difformi fra i vari Tribunali, anche perché, nel silenzio della normativa, non è chiaro nemmeno chi sia a effettuare il pagamento.
              Procedendo per esclusione, in primo luogo diremmo certamente non il Curatore, che ha effettuato tuti gli adempimenti a suo carico e non ha più tale veste.
              Dato che il pagamento verrà effettuato dalla Cancelleria fallimentare o dal Tribunale, riteniamo si possa scartare senza grandi dubbi l'ipotesi che la ritenuta debba essere operata, e la certificazione rilasciata, in nome dell'impresa fallita:
              - se l'impresa esiste ancora, o perché il fallimento si è chiuso a norma dei nn, 1 e 2 del primo comma dell'art. 118 l.fall. , o perché fallimento non di società, e tale impresa esiste ancora, l'unico soggetto legittimato a operare in nome di essa è il suo legale rappresentante, ma non essendo lui a effettuare il pagamento, non ci pare ipotesi ragionevole
              - se l'impresa non esiste più, sostenere che il pagamento viene comunque effettuato "a nome" di essa, e quindi la ritenuta deve essere operata e la certificazione rilasciata con il suo codice fiscale ci pare ancor meno ragionevole, dato che verrebbero contraddette più disposizioni, prima fra tutte il fatto che il soggetto che effettuerà il pagamento non avrà alcuna legittimazione a operare in nome della fallita.
              Rimane quindi la possibilità che sostituto d'imposta, tenuto quindi a operare la ritenta, rilasciare la certificazione unica, e presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mof. 770) sa proprio il Tribunale che effettuerà il pagamento:
              - rientra senza dubbio nei soggetti obbligati a tali adempimenti
              - è pacifico che gli stessi gravino su chi effettua il pagamento, anche se non è il soggetto che ha ricevuto la prestazione e anche se paga con somme non sue.
              Ma come detto nel silenzio della norma, e stante la peculiarità della fattispecie, non possiamo certo escludere che la corresponsione di un importo che mai entra nella contabilità del Tribunale sia considerata un mero "sblocco di somme in deposito vincolate a una specifica destinazione" e non "pagamento" ai sensi del D.P.R. 600/1973, quindi l'assoggettamento a ritenuta possa essere giudicato non sussistente.