Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica

  • Giovanni Dell Eva

    Forlì (FC)
    14/12/2013 09:14

    leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica

    Buongiorno
    La situazione è la seguente:
    la società A affitta la propria azienda alla società B nel settembre 2012; con l'azienda vengono trasferiti (in quanto elencati in un allegato al contratto di affitto) tre contratti di leasing (trattasi di autoveicoli) di cui uno scadente a novembre 2012, uno a aprile 2013 e uno a aprile 2014.
    A febbraio 2013 la società A fallisce e la curatela subentra nel contratto di affitto di azienda (al momento del fallimento quindi un contratto era giunto a scadenza mentre gli altri due no).
    Per tutti i tre contratti di leasing i canoni non risultano pagati già da alcuni mesi prima dell'affitto di azienda e, successivamente all'affitto, neppure l'affittuaria B paga i canoni e il riscatto.
    Alla società di leasing nessuno comunica l'affitto di azienda e quindi il fatto che l'utilizzatore dei beni è ora l'affittuaria B.
    Sugli automezzi il curatore ha trascritto la sentenza di fallimento e li ha inseriti nell'inventario.
    Successivamente, a luglio 2013, la società di leasing presenta due domande tardive:
    1) l'insinuazione al passivo per i canoni (e il riscatto per il contratto scaduto prima del fallimento) fino al fallimento oltre ad interessi di mora; non chiede qundi i canoni successivi al fallimento;
    2) la rivendica per la restituzione dei beni. I beni attualmente sono nella disponibilità dell'affittuaria.
    A questo punto ho contattato la società di leasing che quindi solo ora ha appreso dell'affitto di azienda.
    In sede di progetto di stato passivo quale posizione dovrebbe assumere il curatore in relazione alle due domande? Consideranche che: la curatela non ha dichiarato di subentrare nei contratti, i beni non sono stati riallocati, i beni sono nella disponibilità dell'affittuaria che non ha mai pagato canoni.
    Grazie
    Giovanni Dell'Eva
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/12/2013 18:43

      RE: leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica

      In primo luogo va ribadito che, a seguito del fallimento di A, il contratto di affitto di azienda con B, è automaticamente proseguito, anorma della'rt. 79 l.fall., non avendo nessuna delle parti dichiarato di voler recedere entro sessanta giorni dal fallimento.
      Partendo da questo dato dell'esistenza ancora in corso del contratto di affitto, la risposta alla sua domanda si trova nell'art. 2558 c.c., dettato per la vendita dell'azienda, ma applicabile anche all'affitto per l'espressa disposizione contenuta nel terzo comma.
      Orbene, il primo comma di tale norma stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Lei conferma che i tre contratti di leasing sono stati oggetto del contratto di affitto di azienda, ma comunque lo sarebbero stati, in quanto essendo stati gli stessi stipulati per l'esercizio dell'attività, la successione sarebbe stata automatica, quale effetto naturale dell contratto di affitto, in deroga alla disciplina della cessione del contratto prevista dagli artt. 1406 e segg. c.c.
      A questo punto bisogna vedere quali sono stati i riflessi della automatica cessione all'affittuario dei tre contratti di affitto sulla società concedente i leasing; e qui subentra il secondo comma dell'art. 2558 c.c., che stabilisce che "il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante".
      Come si vede, secondo l'assetto normativo risultante dall'art. 2558 c.c., il contemperamento tra l'interesse del cessionario dell'azienda (e dei soggetti a lui equiparati, tipo l'affittuario) alla successione nei contratti attinenti all'esercizio dell'azienda e gli interessi dei terzi contraenti, avviene attraverso l'attribuzione a questi di un diritto di recesso per giusta causa, da un lato limitato nel tempo e decorrente dalla "notizia del trasferimento"; dall'altro con la previsione di una responsabilità dell'alienante (e dei soggetti a lui equiparati, affittante) in caso di recesso.
      Ossia, il disposto del secondo comma dell'art. 2558 c.c. non attribuisce ai terzi il diritto d'impedire detta successione, ma solo quello di recedere dai contratti in questione per giusta causa, recesso che può essere effettuato entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto affitto, che ha determinato la successione nei contratti. Di conseguenza, l'acquirente dell'azienda e l'alienante (nonché i soggetti ad essi equiparati) - a prescindere dalla pubblicità notizia, riguardo agli atti di cessione della proprietà o del godimento dell'azienda, prevista per le imprese soggette a registrazione dall'art. 2556 - hanno, in base a tale assetto normativo, l'onere di dare comunicazione dell'avvenuta cessione ai terzi contraenti, ma al solo fine di dare inizio al decorso del termine di tre mesi per il loro eventuale recesso, restando in difetto l'acquirente esposto al recesso e l'alienante (e i soggetti a lui equiparati) alla su detta responsabilità fin quando non passino tre mesi dalla comunicazione che venga fatta al contraente.
      Ritornando al caso di specie, la società di leasing, ha, quindi, tre mesi di tempo dalla comunicazione che gli è stata tardivamente fatta dell'avvenuto affitto, per cui se non recede, nulla può pretendere dalla società fallita, se non i canoni scaduti prima dell'affitto e non pagati.
      Per quanto riguarda la domanda di rivendica, bene ha fatto il curatore ad inventariare i beni oggetto dei tre leasing giacchè il terzo comma dell'art. 87bis, dispone che "sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88". Questo non esclude la rivendica, quale riconoscimento del diritto, ma non può produrre effetto restitutorio (per questi casi, nel passito l'art. 103 prevedeva la separazione, oggi non più contemplata) perché solo con il recesso dal contratto di affitto, i beni oggetto dei tre leasing vengono espunti dal contratto di affitto e, rientrati nella disponibilità dell'affittante, possono essere rivendicati e restituiti. In mancanza di recesso, i beni potranno essere restituiti alla scadenza del contratto di affitto ed alla condizione che l'affittuario non eserciti il riscatto. Di conseguenza la domanda di rivendica può essere accolta- sempre che sussista adeguata documentazione- con la riserva del mancato esercizio del riscatto da parte dell'affittuario, con restituzione alla scadenza del contratto di affitto(o ad altra forma di cessazione anticipata, quale eventualmente la risoluzione).
      Qualora la società di leasing dichiari di voler recedere nel termine indicato, le domande vanno accolte in via incondizionata.
      Zucchetti Sg Srl
      • Lucia Catone

        Galatina (LE)
        08/03/2026 00:58

        RE: RE: leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica

        Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, in una situazione molto simile a quella esposta, si sottopone il seguente quesito:
        in epoca anteriore all'apertura della procedura di liquidazione , la società aveva stipulato un contratto di fitto d'azienda, nel compendio aziendale concesso in fitto erano ricompresi anche alcuni veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria (leasing).
        A seguito del contratto di fitto d'azienda, l'affittuaria ha proseguito l'utilizzo dei suddetti veicoli provvedendo, di fatto, al pagamento dei canoni di leasing direttamente alla società concedente la locazione finanziaria.
        Una delle società di leasing ha dichiarato al curatore di non essere stata informata del contratto di fitto d'azienda e del conseguente utilizzo dei beni da parte dell'affittuaria, pur avendo continuato a percepire i canoni regolarmente dall'affittuaria!
        Alla luce di quanto sopra, il curatore della liquidazione giudiziale ha la facoltà di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, qualora la prosecuzione degli stessi risulti non conveniente per la massa dei creditori, considerato che:
        il valore di riscatto dei veicoli appare particolarmente elevato rispetto al presumibile valore di realizzo, oltre al valore dei canoni ancora da corrispondere;
        la durata residua dei contratti di leasing è superiore alla durata del contratto di affitto d'azienda;
        se le circostanze 1) dei canoni corrisposti dall'affittuaria dell'azienda alla concedente la locazione finanziaria, 2) non vi è il recesso/scioglimento del contratto di fitto di azienda, possano incidere sulla facoltà del curatore di esercitare lo scioglimento dei contratti di leasing menzionati;
        nell'ipotesi in cui l'affittuaria manifesti l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto dei veicoli, quale debba essere il trattamento dei canoni di leasing già corrisposti dall'affittuaria nel periodo di godimento dei beni, ed in particolare se tali pagamenti debbano considerarsi:
        riferibili esclusivamente al rapporto tra affittuaria e società di leasing, ovvero
        suscettibili di assumere rilevanza anche nell'ambito dei rapporti con la procedura.
        Si richiede, pertanto, un parere in ordine alla corretta gestione dei rapporti contrattuali con le società di leasing (una ha già presentato formale istanza di rivendica, la seconda società ha eccepito di non essere a conoscenza del contratto di fitto di azienda, ma di fatto non ha formalizzato nessuna istanza) e con l'affittuaria dell'azienda, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/03/2026 17:02

          RE: RE: RE: leasing di beni e affitto di azienda - insinuazione e rivendica

          "La cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 del codice civile, la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta" (Cass. 14/10/2022, n. 30296).
          Posto che l'art. 2558 c.c.- che detta il principio riportato- si applica per l'espressa previsione del comma 3, anche ai contratti di affitto di azienda, deve ritenersi che nel caso con l'affitto dell'azienda (come detto anche nella risposta che precede) siano stati ceduti anche i contratti di leasing aventi ad oggetto i furgoni, che erano beni strumentali all'esercizio dell'impresa esercitata con l'azienda data in affitto. Ne consegue che il curatore del concedente l'affitto non ha un potere di decidere sulla sorte dei contratti di leasing in questione essendo gli stessi stati ceduti all'affittuario , che infatti ha continuato il rapporto pagando i canoni direttamente alle concedenti il leasing.
          Questo dato rileva anche sotto il profilo della conoscenza da parte di queste ultime dell'avvenuta cessione e della loro mancanza di volontà di recedere ai sensi del comma 2 dell'art. 2558 c.c. e, in ogni caso, opera come consenso tacito alla cessione; invero, poiché il contratto di leasing non è fra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta "ad substantiam", il consenso alla sua cessione, che può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione, non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.
          Zucchetti SG srl