Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art 115 rettifica stato passivo.

  • Anna Di Gennaro

    Avellino
    10/04/2025 20:27

    art 115 rettifica stato passivo.

    Buonasera,

    per mutati orientamenti diretti, si chiede confronto su una questione : la curatela ha l'obbligo di formalizzare istanza 115 L.f. in luogo della società fallita ,allorchè in bonis ammessa al passivo di altra procedura , oppure si ritiene sufficiente una mera comunicazione di cambio pec -avvenuto fallimento e cambio coordinate?

    si ringrazia e si saluta

    avv.anna di gennaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2025 20:20

      RE: art 115 rettifica stato passivo.

      L'art. 115, comma 2 l. fall. riguarda .le ipotesi in cui i crediti ammessi siano stati ceduti o in essi ssi sia surrogato in terzo. Si tratta cioè di successioni a titolo particolare nel credito ammesso al passivo; in un caso per cessione del credito, per la quale l'art. 1263 c.c. stabilisce che "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori"; e, nell'altro per surrogazione convenzionale (artt. 1201 e 1202 c.c.) o legale (art. 1203 c.c.), nella quale si realizza non già una modificazione soggettiva dello stesso rapporto, ma una diversa situazione in cui un terzo, estinto il credito dell'originario creditore- che normalmente determina l'estinzione del privilegio- fa valere, in nome e nell'interesse proprio, quel credito con i privilegi che lo assistevano.
      Il curatore non succede al fallito in un credito né tanto meno si surroga ad esso, ma acquista la disponibilità dell'intero patrimonio dello stesso che deve gestire e liquidare per provvedere al pagamento dei creditori, (art. 42 l. fall.) ad eccezione dei beni personali di cui all'art. 46, e per questa ragione l'art. 43 dispone che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
      Alla luce di tanto emerge che il curatore non è tenuto alla procedura di cui all'art. 115, comma 2, l. fall. ma è sufficiente che comunichi al curatore del fallimento in cui il fallito era insinuato al passivo l'intervenuto fallimento e i dati relativi, con copia della sentenza; alla fin fine poi le due operazioni più o meno coincidono.
      Zucchetti SG srl