Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

  • Pino Sorrentino

    Milano
    12/06/2024 15:49

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

    Chiedo quale sia la procedura idonea alla correzione dello stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nel caso di un errore materiale.
    E' previsto l'intervento del giudice delegato su istanza di correzione presentata al tribunale fallimentare ovvero procedo autonomamente alla correzione dello stato passivo con successivo nuovo deposito presso la cancelleria fallimentare?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/06/2024 19:25

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

      Ai sensi del comma 2 dell'art. 209 l. fall.- ripreso dal pari comma dell'art. 310 CCII con i diversi riferimenti normativi- "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore". Orbene l'art. 98 l. fall. (come l'art. 206, richiamato dall'art. 210 CCII) contiene la finale disposizione che "Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata", di modo che, se si applicasse alla fattispecie degli errori materiali l'art. 209 l. fall. bisognerebbe dedurne che alla correzione di detti errori dovrebbe provvedere il giudice istruttore della causa instaurata di impugnazione dello stato passivo.
      Questa situazione, nonché l'incipit del comma 2 dell'art. 209 l. fall. fanno capire che il legislatore con tale norma ha inteso estendere alla liquidazione coatta la disciplina regolante le ipotesi di impugnazione dello stato passivo (opposizione, impugnazione di crediti ammessi e revocazione) e delle domande tardive., e non anche quella relativa alla correzione degli errori materiali.
      Come interpretare questo silenzio? O si esclude la possibilità del ricorso alla correzione dell'errore materiale dovendo il commissario, in tal caso ricorrere all'istituto della revocazione, che sarebbe abbastanza macchinoso, oppure, si può ritenere che il legislatore non abbia escluso che anche nella liquidazione coatta lo stato passivo possa essere emendato dagli errori materiali in quanto la correzione è implicita nel concetto che detto documento deve riportare l'effettiva situazione del passivo esistente.
      Seguendo questa via, sorge il problema di chi debba procedere alla correzione. Nel silenzio della legge, considerato che la formazione dello stato passivo è compito del commissario liquidatore e considerato che il legislatore, pur avendo trattato delle impugnazioni dello stato passivo non si è occupato della fattispecie in esame, riteniamo che tale compito competa allo stesso commissario.
      Zucchetti SG srl