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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
conteggio interessi moratori del creditore con mutuo fondiario
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Silvia Pavanello
Milano26/07/2023 14:51conteggio interessi moratori del creditore con mutuo fondiario
Buongiorno.
Il creditore fondiario avvia azione esecutiva immobiliare ordinaria nel 2020. La società debitrice è liquidata giudiziale nel 2023. La procedura concorsuale interviene nell'azione esecutiva immobiliare già in corso.
Quesiti:
1) nell'insinuazione al passivo del creditore fondiario gli interessi moratori ex art. 2855 cc decorrono dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, o dall'avvio dell'esecuzione immobiliare ordinaria ?
2) quali sono e da quando decorrono gli interessi moratori da calcolare al privilegio ipotecario, e quali al chirografo?
3) nel caso di specie sono stati richiesti interessi moratori chirografari su rate scadute e impagate dal 2015 al 2018, interessi di mora sul 2019 , interessi di mora " su debito" dal 2019 al 2021, e interessi di mora " su interessi" dal 2021 al 2023 ...
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza27/07/2023 19:32RE: conteggio interessi moratori del creditore con mutuo fondiario
Le sue domande toccano una serie di questioni molto controverse.
Quanto alla prima è indubbio che non è possibile attuare una completa parità di disciplina tra esecuzione individuale e fallimentare quanto ad interessi, dato che in quest'ultima, per la natura collettiva dell'esecuzione e la necessità della cristallizzazione delle masse attive e passive all'atto del fallimento, vige la regola della sospensione degli interessi, al contrario di quanto avviene nell'esecuzione individuale. Tanto sicuramente vale per i crediti chirografari, nel mentre per i crediti ipotecari, ai quali, anche se si tratta di ipoteca fondiaria, va applicato l'art. 2855 c.c., richiamato sia per l'esecuzione individuale che per quella collettiva, la separazione tra le due procedure non può essere netta. Si potrebbe ancora sostenere che in sede individuale gli interessi sul credito ipotecario, e quindi l'attribuzione dell'ipoteca agli interessi maturati nell'anno in corso e nel biennio precedente siano riferibili alla data del pignoramento, salvo poi a calcolare, in sede di verifica del passivo, il triennio in questione con riferimento alla data del fallimento, posto che in sede fallimentare va accertato l'entità e collocazione del credito per il quale il creditore fondiario, anche se ha già effettuato l'esecuzione individuale, può partecipare al concorso collettivo; tuttavia un sistema del genere presenterebbe non poche difficoltà applicative, per esempio quanto agli interessi legali successivi che godono, sempre ai sensi dell'art. 2855 c.c., del privilegio ipotecario fino alla vendita, giacchè se la vendita è avvenuta nel corso della esecuzione individuale (prima del fallimento o nell'annata in corso alla dichiarazione), non potrebbero essere riconosciuti gli interessi post fallimentari l'anno di natura. A questa interpretazione lineare sul piano dei principi di diritto, sembra allora preferibile quella che fa decorrere il momento per calcolare il triennio di maturazione degli interessi prelatizi ipotecari e quelli successivi dalla data del pignoramento e non da quella del fallimento.
La seconda domanda va a toccare la tradizione questione della dizione dell'art. 2855, comma 2, lì dove utilizza l'espressione "capitale che produce interessi", che si ritiene essere riferita soltanto agli "interessi corrispettivi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori". In tal senso la Cassazione, che nei crediti per capitale assistiti da ipoteca distingue "l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale" (Cfr., tra varie, Cass. 02/03/2018, n.4927; Cass. 29/04/2015 , n. 8696).
Se si segue questo indirizzo gli interessi di mora richiesti non sono dovuti, ma soltanto gli interessi corrispettivi da collocare in privilegio ipotecario per l'anno in corso alla data del pignoramento e per i due anni successivi e gli interessi legali successivi alla data del pignoramento fino alla vendita del bene ipotecato.
Con questo si è risposto anche al terzo quesito, ove, peraltro, se abbiamo ben capito, il creditore chiederebbe, per gli anni 2021-2023 gli interessi sugli interessi, comunque da rigettare..
Zucchetti SG srl-
Stefania Trozzi
Pescara28/01/2025 17:13RE: RE: conteggio interessi moratori del creditore con mutuo fondiario
Buonasera,
sono liquidatore in una procedura di liquidazione controllata in cui il creditore fondiario ha presentato istanza di ammissione al passivo richiedendo l'estensione della garanzia ipotecaria oltre che per la sorte capitale ( € 111.000) anche agli interessi moratori, per € 108.000,00 , maturati dal 2016 al 2021, data di notifica del precetto. In questo caso, riconoscendo ovviamente il privilegio ipotecario alla sorte capitale, per gli interessi moratori devo richiedere al creditore il conteggio di quelli dovuti dal 2021, data del pignoramento, sino alla vendita nella misura ridotta del tasso legale mentre per i corrispettivip dalla data del pignoramento e per i due anni successivi e gli interessi legali successivi alla data del pignoramento fino alla vendita del bene ipotecato? E' corretto?-
Zucchetti SG
Vicenza30/01/2025 17:06RE: RE: RE: conteggio interessi moratori del creditore con mutuo fondiario
Posto che a norma dell'art. 268, comma 5, c.c.i.i., trovano applicazione nella liquidazione controllata le stesse regole dettate per la liquidazione giudiziale, compreso il richiamo all'art. 2855 c.c.. Quest'ultima norma estende la prelazione agli interessi arretrati limitatamente "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità".
L'ultima annata garantita è, quindi, nel caso, quella in corso al momento dell'apertura della liquidazione controllata, sul cui significato sussiste qualche dubbio, a seguito di discussione sviluppatasi con riferimento al fallimento Scartata, infatti, all'atto dell'approvazione della legge fallimentare la proposta, fatta in sede di progetto, di limitare l'iscrizione preventiva agli interessi maturati fino al giorno del fallimento, l'annata in corso (o l'anno in corso, come si esprimono gli artt. 2749 e 2788) è stata fatta coincidere con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'annata di maturazione degli interessi, ossia quella decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento; e le poche sentenze specifiche sul punto propendono per questa seconda alternativa.
Questo è quanto disponer il comma 2 dell'art. 2855 c.c., in cui rimane da stabilire quali interessi vadano riconosciuti fino a tale data e per i due anni precedenti. Sul punto si è formata una giurisprudenza consolidata, secondo la quale "In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, comma 2 c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori"; ciò perché se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulta "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi (da ult. Cass. 02/03/2018, n.4927; Cass. 29/04/2015, n.8696; Cass. 30/03/2015, n.6403; ecc.). E tanto vale anche per i crediti fondiari. Soluzione non esente da critiche, ma ormai ,come detto, tale interpretazione è consolidata.
In sostanza si può dire che il comma 2 dell'art. 2855 c.c. disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali; per tale triennio non sono quindi dovuti interessi moratori e nulla è dovuto per interessi per gli anni antecedenti al triennio indicato
Il terzo comma dell'art. 2855 c.c. ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento/apertura della liquidazione e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Ne segue che vanno collocati sempre in posizione ipotecaria gli interessi legali fino alla data della vendita del bene ipotecato, perché questa è una conseguenza legale dell'ammissione del credito in via ipotecaria che discende dal terzo comma dell'art. 2855 c.c.; per cui, se nulla è detto in proposito nello stato passivo, la norma trova applicazione automatica al momento del riparto. Quanto al dies a quo della decorrenza degli interessi legali, la norma citata ovviamente parte dal "compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento" perché fino al compimento di tale annata trova applicazione il secondo comma dell'art. 2855 c.c., come sopra detto; anche qui non è dovuta la differenza tra tasso legale e convenzionale eventualmente pattuito.
Questi sono i principi cui deve attenersi nella determinazione e collocazione del credito per interessi germinato da crediti ipotecari, sempre naturalmente che la garanzia ipotecaria sia estesa nella iscrizione anche agli interessi.
Zucchetti SG srl
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