Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione fattura emessa dopo la data di ammissione alla liquidazione giudiziale

  • Massimiliano Tittarelli

    Pesaro (PU)
    30/04/2024 14:25

    insinuazione fattura emessa dopo la data di ammissione alla liquidazione giudiziale

    Buongiorno,
    ho ricevuto un insinuazione al passivo di un fornitore che ha emesso fatture sia prima che dopo la data di ammissione alla liquidazione giudiziale della società per cui lavorava.

    Io ritengo di non dover ammettere al passivo la fattura emessa dopo, ma solo le due emesse prima; concordate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2024 19:00

      RE: insinuazione fattura emessa dopo la data di ammissione alla liquidazione giudiziale

      No, ci permettiamo di non concordare con la sua opinione.
      La fattura è un atto unilaterale Le funzioni della fattura che emette il venditore (nel caso si parla di forniture) allo scopo di informare il compratore dell'avvenuta esecuzione del contratto da parte del venditore e, quindi, del suo diritto a riscuotere il prezzo, di richiamare le condizioni contrattuali ( qualità, quantità, prezzo, clausole di consegna e pagamento ecc. ) e calcolare l'importo totale dovuto dal compratore; in tal modo l'operazione intervenuta viene documentata contabilmente secondo le disposizioni civilistiche e fiscalmente ai fini del pagamento dell'IVA.
      Si capisce, quindi, perché, si affermi pacificamente in giurisprudenza che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (cfr. fra tante Cass. 18/04/2018, n.9542; Cass. Cass. 12.1.2016, n. 299). Eì vero- è stato aggiunto, che detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ma, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
      Escluso il valore probatorio della fattura, il fatto che queste siano emesse prima o dopo l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore è irrilevante in quanto ciò che conta è che le forniture, per le quali viene chiesto il pagamento, siano state eseguite e non siano stata pagate. Se pertanto il creditore ha fornito la prova di aver effettuata la fornitura (al di là della fattura) o a lei risulta che la merce è stata acquistata e consegnata, il credito può essere ammesso, salvo che non contesti l'avvenuto paga,memnto o vizi della merce o altro.
      Zucchetti SG srl