Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RIPARTO SNC

  • CARLA ALICI BIONDi

    Fermo
    29/05/2024 11:41

    RIPARTO SNC

    Buongiorno,
    in una snc fallita è stato predisposto il riparto nel seguente modo:
    Massa 0: società
    Massa 1: socio A
    Massa 2: socio B
    Massa 3: socio C
    Nella massa 0 non c'è alcun attivo da liquidare, nelle altre tre masse invece l'attivo è stato ripartito per il pagamento tra gli altri, anche dei crediti insinuati dai dipendenti.
    La domanda che si pone è la seguente, il pagamento dei dipendenti si considera effettuato dalla curatela o dai singoli soci in proporzione aa quanto indicato nel riparto?
    Ciò al fine di applicare o meno la ritenuta di acconto sulle retribuzioni ripartite, in caso le somme siano riconducibili al fallimento perchè sostituto d'imposta.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2024 17:37

      RE: RIPARTO SNC

      Essendo stato dichiarato il fallimento della snc e dei singoli soci, i crediti dei dipendenti della società insinuati al passivo del fallimento della stessa sono stati insinuati anche al passivo del fallimento dei soci, che rispondono dei debiti societari. Pertanto il pagamento dei dipendenti viene effettuato, nella situazione di mancanza di attivo della società, con l'attivo dei soci e a tali pagamenti provvede il curatore dei fallimenti degli stessi, con tutte le ovvie conseguenze di ordine fiscale.
      Zucchetti SG srl
    • CARLA ALICI BIONDi

      Fermo
      30/05/2024 08:12

      RE: RIPARTO SNC

      Buongiorno, quindi in sostanza dovrò redigere, per ogni massa attiva dei soci e con gli importi in esse contenute, tre CU a nome dei tre soci, per ogni dipendente e di conseguenza pagare tre F24 per le ritenute applicate e redigere infine tre modelli 770. Giusto?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        31/05/2024 14:56

        RE: RE: RIPARTO SNC

        Il Curatore è sempre sostituto d'imposta, anche quando è Curatore del fallimento del socio non imprenditore, che sostituto d'imposta non sarebbe; quindi le ritenute vanno operate, versate e rendicontate nel Mod. 770; come pure dovranno essere inviate le certificazioni uniche, sempre a nome dei soci, come correttamente ipotizzato nel quesito.

        Ci pare però importante esaminare la questione con una visione più ampia, dalla quale emergono a nostro avviso elementi importanti.


        Riteniamo infatti che il pagamento da parte del Curatore del fallimento del socio, di debiti verso dipendenti della società, possa essere equiparato al pagamento del terzo (tale è il socio rispetto alla società) a seguito di pignoramento, e quindi si applichino:

        a) l'art. 21, comma 15, della legge 449/2017, che recita: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte ... devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi ... qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, ... devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"

        b) il relativo provvedimento Protocollo n. 34755 /2010 non aggiunge alcuna novità per quanto riguarda il soggetto che effettua il pagamento, ma stabilisce al punto 4 un preciso obbligo in capo al debitore "originario": "Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito".

        c) la Circolare 8/2011, dedicata ai chiarimenti su tale provvedimento, al punto 2.3 dà invece alcune importanti indicazioni:

        - "La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate", non si parla quindi di altri dettagli da indicare, quali detrazioni, tipologia del reddito, ecc.

        - e soprattutto "Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati ...", con il che è assolutamente chiaro che la citata previsione dell'art. 21 comma 15 si applica anche ai compensi per lavoro dipendente

        - poi, questione ovvia, "il terzo erogatore deve indicare nella propria dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate" (ricordiamo che nel 2011 esisteva solo il Mod. 770, che comprendeva la comunicazione dei dati che oggi sono in parte nelle certificazioni uniche e in parte nel Mod. 770)

        - e infine, a commento del punto 4 del provvedimento qui sopra riportato, sottolinea che "La riportata disposizione prevede che il debitore delle somme debba procedere alla indicazione dei dati relativi al creditore pignoratizio e al rapporto che ha dato origine alla controversia nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione del debitore in relazione alla natura del debito costituisce un elemento significativo e di grande attendibilità, posto che, nei pignoramenti presso terzi, il debitore è senza dubbio il soggetto che più di ogni altro risulta in grado di fornire all'amministrazione finanziaria informazioni precise e dettagliate in merito alla natura delle somme debitorie al fine di verificarne, in sede di controllo, la corretta qualificazione fiscale".

        d) la Risoluzione 18/2010, infine, ha istituito per il versamento di tale ritenuta il codice tributo 1049.


        Chiarita la questione sostanziale, conseguenziale è la parte pratica/procedurale:

        a) il terzo erogatore indicherà l'importo corrisposto e la ritenuta operata nel modello dedicato ai compensi per lavoro autonomo (caselle da 101 a 108), e ciò a ben vedere è coerente con il rapporto fra erogante e percipiente le somme pagate:

        - da un lato, il terzo pignorato potrebbe non sapere esattamente di che tipologia di compenso si tratti (retribuzione, T.F.R., indennità varie, ..., posto che sappia che si tratta di compensi per lavoro dipendente)

        - dall'altro, la modalità di calcolo della ritenuta da effettuare e gli elementi da dichiarare sono quelli tipici del lavoro autonomo: ritenuta nella misura fissa del 20%, obbligo di indicare solo la somma corrisposta divisa in quota soggetta e quota non soggetta a ritenuta, e ritenuta operata.

        b) il debitore originario indicherà, nel Quardo SY, Sezione I, i dettagli del pagamento: codice fiscale del percipiente e tipologia delle somme erogate dal terzo

        c) il percipiente avrà cura di dichiarare l'importo percepito nel giusto quadro della dichiarazione dei redditi: RC per le retribuzioni, RM sex. XII, per il T.F.R., nonché nella sezione XI del Quadro RM.


        Dopo questa lunga ma a nostro avviso opportuna disamina della particolare fattispecie, riteniamo che il Curatore, rivestendo tale ruolo nel fallimento sia della società (debitore originario) che dei soci (terzi erogatori delle somme) sia tenuto sia ad effettuare gli adempimenti a carico di ciascuno dei soci (punto "a" qui sopra), sia quello a carico della società (punto "b" qui sopra).