Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo - Dubbi sull'ammissibiltà

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    19/03/2020 12:10

    Ammissione al passivo - Dubbi sull'ammissibiltà

    Premessa.
    Una "società committente" affida in appalto un servizio di pulizia ad un'altra "società fornitrice" di servizi di tal genere. La "società fornitrice" fallisce e non paga i propri dipendenti. Questi ultimi chiamano in causa sia la "società fornitrice" fallita che la "società committente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. al fine di vedersi riconosciuti i propri crediti di lavoro (TFR in particolare).
    Alla data di dichiarazione di fallimento della "società fornitrice" solo alcuni giudizi si sono già estinti, mentre la gran parte degli altri è ancora pendente presso il Giudice del Lavoro.
    All'udienza per la verifica delle domande tempestive la "società committente" presenta domanda di ammissione con riserva allo stato passivo in relazione a quei crediti di lavoro che si troverebbe a pagare una volta resisi definitivi i relativi giudizi del lavoro. Il Giudice Delegato esclude l'ammissione di tali crediti in difetto di prova della attualità della pretesa ed esclusa la possibilità di ammissione con riserva ex art. 96 L. Fall. in mancanza di pronuncia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e priva di definitività.
    Subito dopo l'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo, nei termini previsti per legge (quindi nei 30 giorni successivi), la "società committente" (creditore escluso) presenta opposizione allo stesso instaurando pertanto un contenzioso tutt'ora pendente che non si concluderà prima della metà del 2021 (in quella frazione d'anno è stata infatti fissata la data per la decisione finale).
    Nel frattempo alcuni giudizi pendenti presso il Tribunale del Lavoro giungono a conclusione e i dipendenti della fallita vengono pagati dalla "società committente" per condanna in solito.
    Il Giudice Delegato provvede poi a fissare una nuova data per l'esame delle ulteriori domande tardive allo stato passivo.
    La "società committente", a seguito dei citati pagamenti effettuati in favore degli ex dipendenti della fallita in qualità di responsabile in solido, presenta ora una nuova domanda di ammissione tardiva al fine di vedere ammessi in via di surroga i medesimi crediti che erano risultati esclusi in sede di udienza delle domande tempestive.
    Domande:
    1. Può dunque lo stesso creditore ("società committente") presentare una nuova domanda di ammissione tardiva al passivo di un fallimento avente ad oggetto, in parte, il medesimo credito che era stato già escluso a seguito di una precedente domanda tempestiva e, per di più, con in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo?
    Si precisa che in occasione della domanda tempestiva la richiesta di ammissione con riserva da parte dell'istante (cioè "società committente") veniva presentata nell'ottica di vedersi risarcito dal fallimento (quale obbligato principale) nell'eventualità che i giudizi presso il Tribunale del Lavoro si fossero poi risolti in favore degli ex dipendenti della fallita.
    In occasione invece della richiesta di ammissione tardiva, l'istante (cioè "società committente") chiede di essere ammesso al passivo per ottenere il ristoro, in via di surroga, di quello che avrebbe dovuto pagare l'obbligato principale ("società fornitrice") e che ha invece pagato l'obbligato solidale (sempre la "società committente").
    A tutto ciò si accompagna l'opposizione fatta dalla "società committente" allo stato passivo (a seguito dell'esclusione della domanda tempestiva) alla quale forse la stessa dovrebbe rinunciare, abbandonandola e pagando le spese legali nel giudizio di opposizione.

    2. Si precisa tra l'altro che alcuni crediti dei quali si chiede, da parte della "società committente", l'ammissione tardiva, sono già stati ammessi allo stato passivo in precedenti udienze direttamente in favore degli ex dipendenti della fallita. Con riferimento a questi ultimi pertanto, qualora il credito della "società committente" fosse ammesso in via di surroga, si dovrebbe procedere ad escludere i crediti già ammessi in favore degli ex dipendenti?

    Ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete darmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2020 20:34

      RE: Ammissione al passivo - Dubbi sull'ammissibiltà

      A nostro avviso la domanda tardiva del committente è inammissibile perchè è ancora pendente il giudizio di opposizione allo stato passivo.
      In effetti, a nostro avviso, il committente, una volta che la sua domanda di insinuazione era stata rigettata, poteva anche non proporre opposizione allo stato passivo in quanto il rigetto era stato determinato dal fatto che il pagamento in favore dei dipendenti non era stato ancora effettuato, per cui il rigetto non precludeva una successiva istanza nel momento in cui egli avrebbe pagato i dipendenti; tuttavia, avendo lo stesso committente proposto opposizione averso il provvedimento di rigetto, ha mantenuto in piedi la sua originaria domanda di insinuazione al passivo. Allo stato quindi è pendente un giudizio di opposizione allo stato passivo teso ad accertare che il committente ha diritto a partecipare al passivo con riserva in attesa di effettuare i pagamenti richiesti dai dipendenti ed una domanda tardiva tesa ad accertare che per gli stessi crediti lo stesso istante ha diritto a partecipare al passivo in via pura, senza cioè riserva, per i pagamenti già effettuati.
      A questo punto l'istante dovrebbe decidere quale via seguire. Se, come appare probabile, intende ottenere l'ammissione come da domanda tardiva, dovrebbe, come lei giustamente suggerisce, rinunciare alla opposizione allo stato passivo.
      Il fatto che i creditori dell'appaltatore (i dipendenti) si siano già insinuati ctrea un ulteriore problema perché il coobbligato (nella specie il committente) del debitore principale fallito (appaltatore) per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (giur. pacifica). Tuttavia nel caso in esame, in cui l'obbligo del committente non è assunto volontariamente dalla parte ma nasce dalla legge, è da ritenere (ma questa è una nostra interpretazione) che il pagamento fatto dal committente è integrale ove esaurisca l'obbligo di legge, per cui questi può insinuarsi ove abbia pagato ai dipendenti tutto ciò che la legge gli imponeva con riferimento al rapporto in questione, anche se i dipendenti vantano altri diritti per altri rapporti. Se si segue questa linea, il committente che abbia soddisfatto i dipendenti di tutto ciò che la legge gli impone può surrogarsi nella posizione degli originari creditori (lavoratori) soddisfatti per la parte che ha pagato. Tanto dovrebbe portare alla rinuncia da parte dei lavoratori di questa parte di credito, non potendo essere pagati due volte; se non lo fanno spontaneamente, bisognerà agire per la revocazione di credito dovuto al fato nuovo e sopravvenuto rispetto all'ammissione del pagamento fatto dal committente.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Santececchi

        Roma
        23/09/2020 13:08

        RE: RE: Ammissione al passivo - Dubbi sull'ammissibiltà

        Con riferimento alla vostra risposta chiedo alcuni chiarimenti.
        Il committente nel presentare domanda tardiva ha allegato anche le quietanze dei vari pagamenti effettuati ad alcuni degli ex dipendenti a seguito della responsabilità solidale e pertanto con questi ha dimostrato di aver pagato quanto dovuto ed indicato nelle varie sentenze del Giudice del Lavoro.
        Stando a quanto capisco, e mi confermi per cortesia se è corretto, dovrei quindi procedere con l'esclusione della domanda tardiva stante il giudizio parallelo di opposizione allo stato passivo ancora pendente nonostante siano nel frattempo intervenuti i sopracitati pagamenti. Ma ciò vale anche nei confronti dell'altro ex dipendente, non ricompreso nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma comunque già ammesso con propria domanda di ammissione allo stesso?
        Se così fosse, come dovrei procedere con riferimento alle surroghe effettuate? In sostanza credo che il committente, anche se verrà di nuovo escluso dallo stato passivo con la presente domanda tardiva, abbia diritto a surrogarsi nelle posizioni degli ex dipendenti già soddisfatti. Come dovrei quindi procedere per ristabilire la spettanza dei crediti ammessi? Posso procedere direttamente sostituendo nel credito gli ex dipendenti già soddisfatti con il committente (che quindi in questo modo si surroga) ovvero si deve seguire un'altra strada (es. da depositare istanza al Giudice Delegato con la quale si chiede la sopracitata surroga in favore del committente nelle posizioni di alcuni altri soggetti)?
        Nel proporre l'esclusione della domanda tardiva del committente dovrei comunque informare il Giudice che quest'ultimo ha comunque già pagato alcuni dipendenti e che quindi avrebbe diritto a surrogarsi nella loro posizione di creditori del fallimento. Ciò vale per tutti i crediti oppure no? Es per quelli ricompresi nella giudizio di opposizione? Devo comunque attendere il giudizio di opposizione allo stato passivo oppure posso già da ora sostituire il soggetto beneficiario del credito (non più gli ex dipendenti già soddisfatti, ma il soggetto committente)? Vorrei in sostanza conoscere la modalità attraverso la quale il soggetto committente si surroga nelle posizioni degli altri, ovvero del soggetto già ammesso allo stato passivo singolarmente e nei confronti di quelli per i quali è ancora pendente il giudizio di opposizione.
        Ringrazio in anticipo per tutte le risposte che vorrete darmi.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/09/2020 19:18

          RE: RE: RE: Ammissione al passivo - Dubbi sull'ammissibiltà

          Per quanto riguarda l'esercizio della surroga quale condebitore solidale per aver effettuato pagamenti ai dipendenti non insinuati al passivo, la via da seguire è quella della domanda tradiva; sennonchè nel caso, per il motivo esposto nella risposta precedente, la domanda tradiva non può essere accolta pendendo il giudizio di opposizione per gli stessi crediti, tanto che, come detto, il committente dovrebbe rinunciare all'opposizione e insistere sulla tardiva, dal momento che ora ha adempiuto al suo obbligo di legge di pagamento.
          Per quanto riguarda i pagamenti di creditori dipendenti, a loro volta direttamente ammessi al passivo, il committente può esercitare la surroga o seguendo la stessa linea della tardiva con rinuncia all'opposizione o anche facendo valere la surroga ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall. sempre rinunciando alla opposizione qualora questa riguardi la posizione del o dei creditori nella cui posizione si surroga.
          Zucchetti SG srl