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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)08/02/2014 14:30URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
IN UNO STATO PASSIVO DICHIARATO ESECUTIVO IL 15 01 2014, IL NOMINATIVO DI UN CREDITORE E' STATO DA ME INDICATO ERRONEAMENTE (BANCA SELLA, ANZICHè BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.).
IL CREDITORE MI HA CHIESTO, TRAMITE PEC, DI MODIFICARE LO STATO PASSIVO SENZA FARE UNA FORMALE OPPOSIZIONE /IMPUGNAZIONE.
A MIO AVVISO SIAMO NELL'ART. 98 ULTIMO COMMA L.F..
QUINDI:
IL CURATORE FA ISTANZA AL GD PER OTTENERE UN DECRETO DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE, MA L'EMISSIONE DELLO STATO PASSIVO CORRETTO E' A CARICO DEL GD (COME CREDO) O DEL CURATORE ? IL GD EMETTE UN NUOVO PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA' (NON CREDO)?
gRAZIE
Cordiali saluti
Paolo Alloisio-
Zucchetti SG
Vicenza10/02/2014 20:51RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
La fattispecie è configurabile quale errore materiale rientrante nella previsione dell'ult. comma dell'art. 98. La procedura è semplicissima essendo sufficiente un ricorso da parte del curatore o del creditore al giudice delegato di correggere l'errore, spiegando quello che è accaduto; il giudice decide dopo aver sentito il creditore (se l'istanza è fatta dal curatore) o il curatore (se l'istanza è fatta dal creditore) ed emette il decreto di correzione, con cui dice che lì dove nello stato passivo, al cronologico n. … è scritto X deve leggersi e intendersi Y (o usa formule similari). Non vi è bisogno d'altro perché lo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo, così come, del resto non vi è bisogno di una nuova dichiarazione di esecutività quando vine accolta una opposizione ad una esclusione, che, contenutisticamente, è molto di più della correzione di un errore materiale.
Zucchetti Sg Srl
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Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma02/07/2015 11:06RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Buongiorno, mi collego al quesito proposto chiedendo una vostra opinione sul seguente quesito.
Il provvedimento del GD ammette un lavoratore per la somma richiesta da domanda senza specificare quanto dovuto a titolo di tfr e quanto per differenze retributive.
Nell'istanza il creditore specifica una certa somma dovuta quale tfr prima di un pagamento parziale da parte della società che non è stato specificatamente imputato, per cui sulla somma residua non precisa quanto è dovuto per TFR e quanto per altre differenze retributive.
Lo stato passivo è già esecutivo. Ora il creditore mi chiede di compilare il mod. sr 52 bis per il tfr, ma non ho la possibilità di indicarlo esattamente per quanto sopra detto ed anche alla luce dell'assenza della contabilità.
Questa ipotesi secondo voi rientra nella disciplina del 98 u.c.? Può il creditore, ritenendo che vi sia una omissione o inesattezza nella decisione, chiedere al GD di specificare la quota dovuta a titolo di tfr, ovviamente indicandola al giudice?
Diversamente cosa rispondo al creditore?
Da ultimo gradirei che mi chiariste se tale dichiarazione del responsabile della procedura su tfr e altri crediti da lavoro è un obbligo o meno del curatore, oppure è possibile che il curatore si esima dal farla.
Vi ringrazio per il chiarimento che vorrete fornirmi ed invio i migliori saluti.
Lisanna Nieddu del Rio
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Zucchetti SG
Vicenza02/07/2015 20:37RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Classificazione: STATO PASSIVO / IMPUGNAZIONICi sembra difficile far rientrare nella previsione dell'art. 98 ult. comma la fattispecie da lei rappresentata perché non è rinvenibile nell'ammissione al passivo un errore materiale da emendare. L'ammissione accoglie integralmente la domanda del creditore (ammesso come richiesto) e se questi non ha specificato le singole voci, non può pretendere che lo faccia il curatore, tanto più se questi è privo di documentazione. Ora le vine richesta la compilazione del modello sr52 e lei potrà rispondere che non è in grado di specificare le singole voci che compongono il credito ammesso perché la domanda- accolta come formulata, non conteneva la suddivisione delle singole componenti del credito e il curatrore non dispone della necessaria documentazione per sopperire a tale deficienza.
E' chiaro che in tal modo procura un danno al lavoratore, per cui prima di rispondere cerchi un contatto con lo stesso, o il suo legale o la sua associazione sindacale in modo da ricostruire in qualche modo il credito nelle sue componenti, e solo nella imposibilità di tanto dà la risponsta nei termini indicati.
nessuna legge prevede un obbligo per i curatori di sottoscrivere il predetto modello, ma riteniamo che rientri tra i suoi doveri di organo fallimentare provvedervi.
Zucchetti SG srl
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Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma03/07/2015 09:50RE: RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Mi pare di capire allora che potrei chiedere al creditore che sia lui a specificare adesso (visto che non lo ha fatto con l'istanza) quali somme residuano a titolo di tfr tra quelle ammesse.
In tal caso potrei inserire nel modello quanto dallo stesso indicato, giusto?
Grazie ancora per i chiarimenti.
I migliori saluti
Lisanna Nieddu del Rio-
Zucchetti SG
Vicenza03/07/2015 19:52RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Si giusto. Non è molto ortodosso il procedimento, ma, come dicevamo, si tratta di penalizzare eccessivamente il dipendente, senza alcun danno per la massa.
Zucchetti SG Srl
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Grazia Viciguerra
Pizzighettone (CR)09/10/2015 15:22RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Buongiorno,
in merito alla correzione dello stato passivo esecutivo avrei bisogno urgentemente di un chiarimento relativamente alla definizione di errore materiale e chiedere inoltre: se un creditore ammesso al passivo come da richiesta, invia al curatore una comunicazione in cui fa presente, secondo quanto previsto dall'art. 56 L.F., la rettifica del credito inizialmente vantato in diminuzione, il curatore dovrà effettuare ricorso tramite impugnazione o tramite revocazione? o in questo caso si tratta di errore materiale e quindi è sufficiente una mera richiesta al G.D. di modificare lo stato passivo riducendo l'importo ammesso?
Grazie
Cordialmente
Grazia Viciguerra -
Grazia Viciguerra
Pizzighettone (CR)09/10/2015 15:23RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Buongiorno,
in merito alla correzione dello stato passivo esecutivo avrei bisogno urgentemente di un chiarimento relativamente alla definizione di errore materiale e chiedere inoltre: se un creditore ammesso al passivo come da richiesta, invia al curatore una comunicazione in cui fa presente, secondo quanto previsto dall'art. 56 L.F., la rettifica del credito inizialmente vantato in diminuzione, il curatore dovrà effettuare ricorso tramite impugnazione o tramite revocazione? o in questo caso si tratta di errore materiale e quindi è sufficiente una mera richiesta al G.D. di modificare lo stato passivo riducendo l'importo ammesso?
Grazie
Cordialmente
Grazia Viciguerra-
Zucchetti SG
Vicenza09/10/2015 19:00RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
La correzione degli errori materiali dello stato passivo esecutivo di cui all'ult. comma dell'art. 98 l.f. si riallaccia al procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo della sentenza previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Entrambi, infatti, sono diretti a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza o dello stato passivo, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Ossia il procedimento è diretto ad identificare con la corretta espressione grafica del provvedimento giurisdizionale l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza, mediante l'eliminazione dei difetti di formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza rispetto al concetto contenuto nella sentenza appaia manifesta sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale. Se ad esempio il creditore ha chiesto cento e nello stato passivo si dice che la domanda viene accolta così come formulata, per cui si ammette lo stesso per 80, la correzione serve ad eliminare il contrasto solo esteriore tra ciò che si voleva (accogliere la domanda per 100) e ciò che è stato scritto, (ammesso per 80). Non è invece errore materiale, ma un vizio della volontà non emendabile con la procedura di correzione, quello per il quale giudice, sulla base di una erronea interpretazione dei dati forniti, si forma una volontà che conformemente esprime nel provvedimento; come nel caso, in cui il giudice, ritenendo erroneamente che il creditore che ha chiesto 100 per tre forniture ne abbia fatto soltanto due, lo ammette per 80.
Applicando questi principi all'ipotesi del creditore che si è insinuato per 100 e, poi dopo l'ammissione come richiesto per 100, ritiene di operare una compensazione per cui il suo credito si riduce a 50, è chiaro che il provvedimento del giudice è corretto e non è fondato né su errore materiale né su un errore vizio. Qui, infatti il problema e: può il creditore che già sia stato ammesso al passivo come richiesto per l'intero credito effettuare la compensazione? Nell'ambito del fallimento è difficile perché lo stato passivo dichiarato esecutivo preclude, all'interno appunto della procedura, successive modifiche se non a seguito di una delle impugnazioni previste dall'art. 98; nel caso esclusa l'opposizione allo stato passivo per mancanza di soccombenza e l'impugnazione di crediti ammessi che riguarda i crediti ammessi di altri creditori, rimarrebbe la revocazione di credito ex art. 98 co. 4, ma, ammesso che possa essere diretta ad un credito proprio, deve ricorrere una delle ipotesi ivi previste (ammissione dovuta a falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti scoperti successivamente).
Ovviamente se non si modifica lo stato passivo, il creditore rimane ammesso per l'intero credito, che va pagato in moneta fallimentare, e rimane debitore dell'importo che voleva porre in compensazione. Se e quando il curatore agirà per chiedere il pagamento di questo credito, la giurisprudenza ritiene che in quel giudizio ordinario (nel quale la statuizione fallimentare non produce effetti) il convenuto possa eccepire la compensazione con il suo maggior credito, anche se già insinuato; a quel punto, se la compensazione è accolta, si può chiedere la revocazione del credito ammesso al passivo alla luce del fatti nuovo verificatosi.
Zucchetti Sg Srl
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Luigi Lamberti
Cava de' Tirreni (SA)01/03/2016 15:26RE: RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Mi inserisco nella discussione per sottoporre un caso di errata rappresentazione dell'effettiva volontà del giudice espressa nel provvedimento di ammissione al passivo.
La fattispecie è la seguente:
- fallimento di una società in nome collettivo e dei soci in proprio;
- massa attiva della società fallita priva di beni immobili;
- massa attiva dei singoli soci con beni immobili;
- ammissione al passivo (come da domanda in via privilegiata - privilegio giudiziale) di un credito vantato da una banca nei confronti della società, nonché dei singoli soci in proprio, stante le iscrizioni di ipoteche giudiziali presso la Conservatoria sui beni immobili di dei singoli soci;
- esposizione nel prospetto di stato passivo esecutivo della società fallita del credito ammesso "come da domanda" in privilegio (pur in assenza nella massa attiva della società fallita di beni immobili);
- omessa esposizione del credito nei rispettivi prospetti di stato passivo dei singoli soci (pur in presenza di beni immobili dei singoli soci sui quali vi era trascrizione dell'ipoteca giudiziale da parte della banca).
Si chiede se nel caso specifico sia possibile effettuare una rettifica con decreto del giudice, su proposta del curatore, ai sensi dell'ultimo comma art. 98 L.F.
Grazie.
Cordiali saluti
Luigi Lamberti
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Zucchetti SG
Vicenza01/03/2016 20:21RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Non capiamo bene il significato della richiesta e dell'ammissione in privilegio. Se per essa si intende l'ammissione ipotecaria, -come sembrerebbe dall'intera esposizione- la correzione ex ult. comma dell'art. 98 è a nostro avviso possibile trattandosi di un errore materiale, dovuto ad una svista consistente nel considerare che i beni gravati da ipoteca facessero parte del patrimonio della società e di quello dei soci.
Zucchetti SG srl
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Valerio Nicosia
Verona22/03/2016 17:14RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Mi collego alla discussione sopra per chiedere un parere circa la situazione che segue:
Emesso decreto di esecutività stato passivo.
Viene fissata udienza per l'esame delle domande tardive.
Un creditore che già si è insinuato tempestivamente al passivo e il cui credito, dunque, è già stato ammesso (quindi fa parte dello stato passivo già dichiarato esecutivo) ora fa domanda di insinuazione tardiva.
Chiede l'ammissione per un importo residuo di circa 1.000 euro dicendo che nella prima domanda aveva sbagliato il conteggio risultante dalle fatture ovvero avveva sbagliato il calcolo dell'imponibile a causa della decurtazione della ritenuta d'acconto operata ex lege in fattura.
Trattasi di caso rientrante nell'art. 98 L.F.?
Grazie
Cordialmente
Valerio Nicosia
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Zucchetti SG
Vicenza22/03/2016 19:10RE: RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Sicuramente no. La correzione di errore materiale di cui all'ult. comma dell'art. 98 riguarda gli errori commessi nella stesura dello stato passivo, non gli errori commessi dal creditore. Questi, accortosi dell'errore fatto nella prima domanda, esaminata ed ammessa al pasivo, ha presentato una domanda tardiva, per cui si tratta di vedere se questa domanda tardiva sia ammissibile o non in considerazione del fatto che le domande tardive devono essere "nuove" riaspetto a quelle già presentate, ossia un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso per petitum e causa petendi da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria.
Sono concetti che per la verità la giurisprudenza ha reso molto elastici, per cui per dire se nel caso la domanda tardiva è nuova bisognerebbe conoscere i dettagli; tuttavia, da quello che abbiamo capito dalla descrizxione da lei fatta, saremmo propensi a ritenerla inammissibile in quanto lo stesso creditore aveva per lo stesso rapporto già presentato una domanda, che ora corregge nell'importo; ossia non chiede un nuovo credito derivante dallo stesso rapporto (ad esempio la mensilità di uno stipendio non richiesta con la prima domanda) ma corregge la domanda già presentata su cui, con la dichirazione di esecutività dello stato passivo, si è formato il giudicato interno.
Zucchetti Sg srl
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Edvige Pascali
Lecce21/01/2025 11:54RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Buongiorno,
la domanda di insinuazione di un lavoratore (ultratardiva) viene correttamente inserita nella procedura Fallco e quindi nel Progetto di Stato Passivo. Quando è elaborato lo stato passivo definitivo, però, tale domanda non viene inserita perchè è flaggata come "ultratardiva" e la procedura di elaborazione dello S.P. definitivo non la legge.
Lo S.P. è dichiarato esecutivo (di fatto SENZA quel lavoratore).
Secondo voi, questo caso potrebbe rientrare nella fattispecie dell'art. 98 L.F. e quindi, io curatore (sentito il creditore) potrei fare un'istanza al Giudice di correzione dello stato passivo perchè erroneamente una domanda (inserita nel progetto) non è stata trasferita nello S.P. definitivo?
Grazie tante.-
Zucchetti SG
Vicenza22/01/2025 19:35RE: RE: URGENTE - CORREZIONE STATO PASSIVO
Ci sembra strano che la domanda ultra tardiva che sia stata ammessa dal giudice non sia considerata nello stato passivo di Fallco. E' preferibile che si rivolga all'assistenza, che la potrà ripercorrere con lei i vari passaggi effettuati in modo da capire come mai si sia verificato l'inconveniente lamentato.
Zucchetti SG srl
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