Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Stato passivo - prescrizione

  • Andrea Morganti

    Prato
    03/11/2023 13:15

    Stato passivo - prescrizione

    Chiedo cortese Vs parere in merito alla seguente situazione.
    Fallimento maggio 2022.
    ADER notifica a novembre 2022 cartella multiente fra cui omessa TARI 2016.
    ADER si insinua al passivo fallimentare tardivamente per TARI 2016.
    Il Curatore in sede di progetto di SP esclude TARI eccependo prescrizione TARI 2016.
    ADER fa osservazione al progetto di SP (con semplice pec priva di firma) sostenendo che in sede di ammissione al passivo fallimentare la prescrizione può essere eccepita se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo,
    su cui sarà il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione a decidere in merito. Nel caso di specie invece la prescrizione deve essere valutata con ricorso in Commissione Tributaria.
    Tanto premesso, ritenendo la prescrizione di 5 anni sostanziale per la TARI 2016 chiedo se il GD possa esprimersi sulla prescrizione del tributo fonte della cartella o meno.
    In secondo luogo chiedo se la carenza della firma nell'osservazione possa rendere nulla l'osservazione stessa.
    In attesa vs gentile riscontro, RINGRAZIO.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/11/2023 08:55

      RE: Stato passivo - prescrizione

      La sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 34447/2019 effettivamente pare attribuire rilevanza dirimente, per individuare i confini della giurisdizione fra giudice tributario e giudice delegato alla procedura, alla notifica della cartella, stabilendo fra l'altro che "la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella".

      La posizione dell'Agenzie delle Entrate Riscossione ci pare quindi corretta.

      Per quanto riguarda la mancanza di firma nelle osservazioni, non ci pare che ciò ne infici la validità, anche perché esse non esprimono una opinione o forniscono elementi ignoti ma si limitano a segnalare una precisa posizione giurisprudenziale.