Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di ammissione al passivo

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    07/05/2020 14:31

    Domanda di ammissione al passivo

    Un creditore che ha pagato un acconto all'ordine per l'acquisto di alcuni beni (mai consegnati) da una società poi dichiarata fallita può chiedere :
    - la consegna dei beni in questione (domanda di rivendica) e
    in subordine
    - l'insinuazione al passivo del proprio credito?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2020 20:58

      RE: Domanda di ammissione al passivo

      Si, può rivendicare i beni perché la vendita di cosa determinata (come nel caso, visto che lei parla di alcuni beni) è un contratto consensuale ad effetti reali per cui la proprietà dei beni, salvo diversa pattuizione, si è trasferita al momento della conclusione dell'accordo (art. 1376 c.c.), tant'è che l'art. 72 non considera contratto pendente (e quindi non soggetto a sospensione) quello in cui sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Se invece, si tratta di vendita di cose determinate soltanto nel genere (ad es. una certa quantità di grano, un certo quantitativo di latte, ecc.) il trasferimento, in base all'art. 1378 c.c. avviene al momento della loro individuazione, che coincide con la consegna al vettore o allo spedizioniere, per cui, in tal caso, la cosa sarebbe ancora di proprietà del venditore. Ovviamente stiamo parlando di beni mobili, altrimenti, per gli immobili e mobili registrati, sorgerebbe il problema della priorità della trascrizione rispetto al fallimento, a norma dell'art. 45 l. fall.
      Se, quindi, come pare di capire, si è trattato di vendita di beni mobili individuati, l'effetto del trasferimento si è già prodotto anteriormente al fallimento e si è prodotto in modo efficace verso i creditori non essendo applicabile l'art. 45 l.fall., per cui il, curatore non può sciogliersi dal contratto, e il rapporto deve essere semplicemente adempiuto: il contraente in bonis che ha acquistato deve eseguire in favore del curatore la prestazione dovuta al fallito, ossia pagare il residuo prezzo, ed ha il diritto di ricevere dal curatore la consegna della cosa, previa insinuazione al passivo della relativa pretesa restitutoria a norma degli artt. 52 e 103 l.fall..
      Qualora, invece, il compratore in bonis non rivendichi i beni in questione, può insinuarsi per il recupero dell'acconto versato.
      Zucchetti SG srl