Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi moratori D.lgs 231/2002 richiesti da un professionista

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/04/2021 10:16

    interessi moratori D.lgs 231/2002 richiesti da un professionista

    salve. un professionista (dottore commercialista nominato custode giudiziario) mi chiede il compenso come liquidato dal tribunale e gli interessi moratori D. lgs 231/2002 dalla data della messa in mora alla data del fallimento o in subordine gli interessi legali. A mio avviso gli interessi moratori riconosciuti dalla cassazione n.3300/2017 riguarda i fornitori e non i professionisti. Diversamente, invece, ritengo che gli interessi legali vadano riconosciuti. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2021 19:40

      RE: interessi moratori D.lgs 231/2002 richiesti da un professionista

      Corretto. Alla stregua della formulazione letterale del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e 2, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale, ma tra il professionista e un ente pubblico territoriale (Cass. 31/10/2019, n.28151; conf. Cass., n. 13858 del 2013 in motivazione).;
      Nel caso, quindi, non trova applicazione tale normativa, ma la regola generale di cui all'art. 1224 c.c., per il quale nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno; fermo restando il diritto ad un interesse superiore se qursti erano convenuti prima della mora e salvo il diritto al risarcimento nel caso dimostri di aver subito un danno maggiore non coperto dagli interessi legali.
      La citata normativa speciale del 2002 consente di applicare automaticamente gli interessi moratori decorso il termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza la necessità di costituzione in mora e la sentenza da lei citata ha solo stabilito che l'esenzione prevista per le procedure fallimentari dall'art. 1 di detta norma riguarda solo gli interessi post fallimentari. Nel caso se, come dice, il professionista ha messo in mora il debitore, da questo momento decorrono gli interessi al tasso legale a meno che il creditore non dimostri che era convenuto un interesse superiore o dimostri di aver subito un danno ulteriore, non coperto dagli interessi legali.
      Zucchetti SG srl