Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

soggetto acquista nel 2018 piena proprietà immobile, 15 dopo aliena ai genitori nuda proprietà e nel 2020 fallisce

  • Massimo Tucci

    BERGAMO
    21/05/2020 11:32

    soggetto acquista nel 2018 piena proprietà immobile, 15 dopo aliena ai genitori nuda proprietà e nel 2020 fallisce

    In data 2016, viene costituita una S.a.s., di cui socia acccomandataria è la signora X, la quale prosegue a svolgere la propria attività fino al 30.06.2018 poi basta, la società è lasciata lì e neppure posta in liquidazione.
    In data 14 novembre 2018, pendenti debiti per oltre 30.000 Euro, la Signora acquista la piena proprietà di un appartamento; il 26 novembre 2018 cede la nuda proprietà a propri genitori che pagano un prezzo inadeguato trattenendo per se non l'usufrutto ma la nuda proprietà.
    Ora, mi domando se è sufficiente trascrivere la sentenza di fallimento e rivendicare la proprietà; o se per la continuità delle trascrizioni finchè non effettuo la revoca del secondo atto i nudi proprietari potranno oppormi la continuità delle trascrizioni ex art. 2644 cod.civ.

    Vi ringrazio dell'attenzione e spero Vi interessi, nonostante squisitamente giuridico. Ma con grossi impatti sulle procedure.

    Cordialità.

    Avv. Massimo Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2020 19:34

      RE: soggetto acquista nel 2018 piena proprietà immobile, 15 dopo aliena ai genitori nuda proprietà e nel 2020 fallisce

      A parte la inspiegabile situazione secondo cui la signora in questione il 26 novembre 2018 avrebbe ceduto "la nuda proprietà a propri genitori che pagano un prezzo inadeguato trattenendo per se non l'usufrutto ma la nuda proprietà", dobbiamo immaginare che detta signora abbia ceduto ai genitori l'usufrutto mantenendo la nuda proprietà oppure che abbia ceduto ai genitori la nuda proprietà mantenendo l'usufrutto; se, infatti, ha ceduto entrambi i diritti ha trasferito l'intera proprietà piena ai genitori e se ha trattenuto entrambi i diritti per sé non ha effettuato alcun trasferimento.
      Ad ogni modo, qualunque cosa sia accaduta, la trascrizione della sentenza di fallimento va effettuata con riferimento al diritto di cui risulta titolare la fallita, ossia con riferimento all'usufrutto sull'immobile se ha conservato tale diritto cedendo la nuda proprietà o con riferimento alla nuda proprietà ove abbia ceduto il diritto di usufrutto, nel mentre non si può estendere la trascrizione al diritto trasferito, anche se revocabile l'atto di trasferimento, giacchè la revocatoria ha natura costitutiva e, quindi, fin quando non è dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento, il diritto trasferito (sia esso l'usufrutto o la nuda proprietà) fa parte della sfera patrimoniale del relativo acquirente. Quando il curatore promuoverà l'azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento del diritto attuato (l'usufrutto o la nuda proprietà), si provvederà a trascrivere la domanda giudiziale, in modo che alla data di questa trascrizione possano poi risalire gli effetti della eventuale sentenza revocatoria.
      Zucchetti SG srl