Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CANCELLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    21/01/2025 14:04

    CANCELLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE

    Buon giorno ho ceduto tramite asta un immobile su cui era stato trascritto prima del fallimento - in sede di sepazione consensuale - un diritto di abitazione a favore della moglie del fallito e della figlia . La moglie aveva poi presentato istanza di rivendica sull'immobile assegnato in forza del suddetto diritto di abitazione che e' stata rigettata dal giudice su proposta del sottoscritto curatore .
    In sede di rogito il notaio nell'elenco dei gravami ha fatto menzione di questa assegnazione della casa coniugale specificando che "detta formalita e' stata dichiarata non opponibile al fallimento".
    La casa e' stata rogitata completamente libera da persone e cose in quanto la moglie e la figlia si erano gia trasferite in altro luogo prima di quella data .
    Il compratore mi ha chiesto di chiedere al Giudice l'autorizzazione alla cancellazione di tutti i gravami incluso il diritto di abitazione . Vi chiedo se a vostro avviso e nella prassi e' possibile chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a cancellare anche questo tipo di gravami ( quando dichiarati non opponibili al fallimento) non avendo trovato risposte su casi analoghi.
    Distinti saluti
    Carli Stefano
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2025 19:42

      RE: CANCELLAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE

      Non sappiamo la ragione per la quale nell'atto di vendita sia stato scritto che l'assegnazione della casa coniugale sia stata dichiarata non opponibile al fallimento, visto che il relativo diritto risulta trascritto prima dell'apertura della procedura fallimentare. Probabilmente a seguito del rigetto della istanza di rivendica del bene, ma non sappiamo come era stata formulata la domanda, o forse perché è stato già accertato (da chi?) che il coniuge assegnatario non viveva più in detta abitazione, evento che, a norma dell'art. 337-sexies c.c., fa venir meno il diritto di godimento assegnato.
      In questa incertezza non crediamo che il giudice delegato possa disporre la cancellazione della trascrizione del diritto, dovendosi prima appurare se effettivamente lo stesso non era opponibile al fallimento o se è venuto meno a causa del trasferimento della beneficiaria: se quest'ultima non è d'accordo a dare il consenso alla cancellazione, dovrà iniziarsi una causa per appurare le situazioni accennate e, in quella sede, potrà essere disposta la cancellazione. Se, invece, è già intervenuto un provvedimento che attesti la cessazione del diritto o la inopponibilità al fallimento, il giudice delegato potrebbe dare l'ordine di cancellazione della trascrizione.
      Zucchetti Sg srl