Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RICONOSCIMENTO SERVITU' DI PASSAGGIO SU TERRENO DEL FALLITO

  • Lorenzina Merletti

    ASSISI (PG)
    19/04/2023 19:28

    RICONOSCIMENTO SERVITU' DI PASSAGGIO SU TERRENO DEL FALLITO

    Buon pomeriggio,
    è stata presentata circostanziata istanza di rivendica della servitù industriale di transito e parcheggio a carico di alcune particelle di terreno di proprietà di ditta individuale fallita, in favore di una particella interclusa di proprietà di società in concordato.
    Il tutto per accertare e rivendicare un diritto reale riguardante un bene immobiliare.
    La curatrice fallimentare ha ritenuto inammissibile l' istanza di rivendica in quanto l' esistenza del diritto di servitù non può avvenire nell' ambito di accertamento del passivo.
    Ai sensi dell' art. 200 del CCII e dell' art. 92 LF il curatore informa.... i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.... e fra i diritti reali c'è il diritto di servitù.
    Chiedo se c'è qualche argomento che forse mi sfugge.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2023 18:20

      RE: RICONOSCIMENTO SERVITU' DI PASSAGGIO SU TERRENO DEL FALLITO

      Non sono molto chiare le ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda. Si parla di rivendica della servitù, ma questa è fondata su un titolo già costituito (contrato, usucapione già accertata, ecc.) o sull'avvenuta usucapione?
      Ad ogni modo, nel primo caso il terzo, nel rivendicare la servitù di passaggio, chiede di accertare l'esistenza della servitù in forza del proprio titolo precostituito prima della dichiarazione di fallimento ed evidentemente trascritto prima della dichiarazione di fallimento (altrimenti lo stesso sarebbe inopponibile al fallimento in applicazione dell'art. 45 l. fall.) e il giudice si è attenuto all'indirizzo secondo cui l'art. 93 l.fall. non sembra ammettere domande di ammissione al passivo diverse (ed ulteriori) rispetto a quelle aventi ad oggetto il riconoscimento di un credito, ovvero la restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili nei riguardi della curatela, sicchè le domande di accertamento e di accertamento di una servitù sono stati ritenute inammissibili nel procedimento di accertamento del passivo. Il principio di fondo che è alla base di tale considerazione è che lo scopo del fallimento, come ora della liquidazione giudiziale, è la ripartizione dell'attivo fra i creditori e la restituzione dei beni agli aventi diritti, sicchè una azione di accertamento in sede di verifica è ammissibile solo se funzionale a questa finalità, quando, cioè, rappresentino il presupposto per l'ammissione al passivo di un credito pregresso verso il fallito o per la rivendica e restituzione di un bene materiale, nel cui contesto, quindi, la domanda di accertamento viene valutata soltanto incidenter tantum ad opera del giudice delegato.
      Tesi ineccepibile salvo a calibrarla sulle singole fattispecie come quella in questione, ove l'accertamento della servitù sarebbe comunque finalizzato, se non alla restituzione di un bene, alla restrizione dei poteri dispositivi su un bene acquisito all'attivo, in quanto il riconoscimento della servitù avrebbe non solo permesso al terzo di esercitarla in pendenza del fallimento, ma avrebbe costretto questo a liquidare il bene con l'affermato accertamento della servitù di passaggio.
      In sostanza, qualche dubbio potrebbe sussistere nel caso preso in esame; qualora invece il terzo abbia agito per ottenere l'accertamento della intervenuta usucapione per l'acquisto della servitù- domanda pur in astratto ammissibile nei confronti di un fallimento qualora il periodo di usucapione sia maturato prima dell'apertura della procedura (Cass. n. 10895/2013), ha di recente trovato un ostacolo in Cass. 13/05/2021, n.1273 che, in tema di rivendica di proprietà per usucapione, ha escluso il ricorso allo strumento dell'accertamento del passivo anche in via incidentale "poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione".
      Per la verità questa affermazione non del tutto convincente, anzi è molto criticabile, ma può spiegare ampiamente la posizione assunta dal curatore.
      Zucchetti SG srl