Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio del locatore per le utenze anticipate

  • Pietro Montemaggi

    Rimini
    20/05/2020 16:49

    Privilegio del locatore per le utenze anticipate

    Buonasera gradirei un vostro parere in merito a questa vicenda. E' fallito un conduttore di immobile commerciale e la società proprietaria dei locali ha presentato domanda di ammissione la passivo chiedendo il privilegio (ex articolo 2764 primo comma del codice civile) per i canoni dell'anno in corso ante fallimento non pagati; il privilegio (ex articolo 2758 secondo comma) per l'iva sui canoni; ed il privilegio (ex articolo 2764 terzo comma) per le utenze utilizzate dal conduttore ma intestate ed anticipate ante fallimento dal proprietario. Il curatore nel progetto ha ammesso nella categoria privilegiati speciali di grado 16 i crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.; ha invece declassato nella Categoria Chirografari l'Iva sui canoni di locazione e le spese per le utenze dell'immobile. La motivazione è che il privilegio non si estende all'Iva e non possono ritenersi privilegiati gli oneri accessori non rientranti nella previsione dell'art. 2764 c.c. connessi per volontà delle parti e non per disciplina legale al rapporto di locazione. A mio parere la declassazione in chirografo è errata. Per l'iva perché il riferimento è ad altra norma e cioè l'articolo 2758. Per gli oneri accessori perché oltre ad essere nel contratto locazione espressamente pattuito che per tutta la durata della locazione i costi relativi alle utenze anche se non intestati al conduttore sono comunque posti a carico dello stesso, perché ritengo che la norma faccia riferimento ad ogni onere rientrante nella normale gestione del bene locato si veda anche (Tribunale Bergamo, 10/02/1995) "Il credito del locatore per le spese anticipate che rientrano nello svolgimento normale del rapporto di locazione e che attengono strettamente al godimento del bene, quali quelle condominiali e di riscaldamento, sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c., restando esclusi dalla previsione normativa soltanto quei crediti per prestazioni accessorie che siano state pattuite tra locatore e conduttore e che non rientrano nelle obbligazioni tipiche del contratto di locazione" e (Tribunale di Milano Istruzioni comportamentali per l'accertamento del passivo indirizzate ai curatori) "Sono da comprendersi in ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto i crediti per mancata restituzione delle anticipazioni fatte dal locatore al conduttore per la gestione del bene".
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/05/2020 20:44

      RE: Privilegio del locatore per le utenze anticipate

      Per quanto riguarda l'Iva, le sue considerazioni sono ineccepibili. E' vero che il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. non si estende all'Iva, ma la rivalsa della stessa è assicurata in via privilegiata dall'art. 2758 c.c., con un grado di privilegio (settimo), addirittura prioritario rispetto a quello per i canoni (sedicesimo). Né potrebbe il fallimento sostenere che mancano i beni oggetto del privilegio speciale ex art. 2758 c.c., perché è stato ammesso in via privilegiata il credito per canoni, che è anch'esso assistito un privilegio speciale; anzi questo rientra tra i c.d. privilegi quasi possessuali la cui efficacia è subordinata alla condizione che la cosa si trovi presso il bene dato in locazione, per cui se è stato riconosciuto il privilegio ex art. 2764 c.c. sui beni che si trovano nell'immobile, gli stessi beni sono oggetto del privilegio speciale ex art. 2758 c.c.
      Sulla questione della restituzione delle utenze, non le nascondiamo che abbiamo qualche dubbio, che nasce dalla lettura del terzo comma dell'art. 2764 c.c., che estende il privilegio ad altri crediti del locatore verso il conduttore, tra cui sono comprese alcune voci specifiche e quella riguardante "ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto". La questione è tutta qui e consiste nello stabilire se la indubbia portata residuale di questa voce possa attribuire il privilegio a tutti i crediti comunque pretesi dal locatore, dipendenti dal contratto di locazione e dal suo inadempimento, oppure soltanto a quelli strettamente e causalmente legati al fattore inadempimento contrattuale. A nostro avviso potrebbero essere compresi nel nella categoria privilegiata i crediti per mancata restituzione delle anticipazioni accessorie fatte dal locatore al conduttore per la gestione del bene produttivo così come quelli per mancato corrispettivo di prestazioni accessorie rientranti nella locazione, e quindi anche la restituzione delle utenze anticipate, tuttavia, mancando precedenti giurisprudenziali consolidati, chi deve decidere in sede di eventuale opposizione allo stato passivo potrebbe anche legittimamente optare per una soluzione diversa.
      Zucchetti Sg srl