Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compenso professionista per presentazione istanza fall. in proprio

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    04/05/2020 13:04

    compenso professionista per presentazione istanza fall. in proprio

    Buongiorno
    un professionsita richiede l'insinuazione al passivo per il compenso maturato per l'assistenza nella prestazione dell'istanza di fallimento in proprio.
    La cifra è alta, volevo sapere se è opportuno farmi liquidare dal GE il giusto compenso o se posso ammetterlo senza questionare sull'importo.
    Il privilegio della prededuzione è ex Art. 2571bis n. 2?
    Grazie
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2020 20:23

      RE: compenso professionista per presentazione istanza fall. in proprio


      "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134". Così, in termini, Cass. 09/09/2014, n.18922; conf. Trib. Firenze del 25.06.2014, cui sono da aggiungere le numerose sentenze che hanno riconosciuto la prededuzione ai professionisti che hanno collaborato per la presentazione di una domanda di concordato, cui abbia fatto seguito il fallimento.
      Quanto all'entità della parcella, se questa è ritenuta eccessiva rispetto al preventivo o manchi un preventivo sottoscritto, il curatore può contestare la stessa in quanto non corrispondente alla relativa tariffa e chiedere che sia liquidata dal Consiglio dell'Ordine. Sulla base di questo può escludere il credito dal progetto di riparto o ridurlo, salvo a svolgere la controversia in sede di opposizione allo stato passivo.
      Zucchetti SG srl