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Contributo unificato iscrizione a ruolo nel processo tributario privilegio ex art. 2752

  • Paolo Parolin

    Padova
    27/04/2021 11:03

    Contributo unificato iscrizione a ruolo nel processo tributario privilegio ex art. 2752

    Buongiorno,
    il Contributo Unificato iscrizione a ruolo nel processo tributario, richiesto dalla Commissione Tributaria, è da ammettere in privilegio ex art. 2752/2778 n. 18 c.c. trattandosi di un ente che esercita la giurisdizione tributaria?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/04/2021 10:03

      RE: Contributo unificato iscrizione a ruolo nel processo tributario privilegio ex art. 2752

      A seguito della modifica dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002, a partire da luglio 2011, la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il contributo unificato di iscrizione a ruolo, che va versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Commissione Tributaria e sostituisce tutte le altre imposte; pertanto il contributo unificato, è sicuramente un'entrata di natura tributaria di natura statale. Di conseguenza il credito in questione ha natura privilegiata, ma dubitiamo che sia conoscibile il privilegio generale richiesto di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., di grado diciottesimo, giacchè tale privilegio assiste i crediti "dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui reddito". Il credito per contributo unificato è rapportabile ai tributi indiretti e, quindi, al primo comma dell'art. 2758 c.c., che attribuisce un privilegio speciale per tributi indiretti di grado settimo sui beni mobili ai quali il tributo si riferisce.
      Mancando i beni materiali quale oggetto del privilegio e non essendo possibile recuperali, il credito può essere ammesso in chirografo, a meno che il giudice non segua la linea rigorosa, indicata dalla S. Corte, di riconoscere comunque il privilegio in sede di stato passivo, salvo riscontro dell'esistenza del bene al momento del riparto. A nostro avviso questa linea è corretta quando non è possibile escludere con sicurezza il recupero del bene al momento non presente nell'attivo fallimentare, ma quando, come nel caso, il bene oggetto del privilegio ontologicamente non può esistere per la sua connaturata immaterialità, diventa superflua l'ammissione privilegiata (che intanto comporta, ad esempio, il non voto in caso di concordato fallimentare) che sicuramente degraderà a chirografo al momento del riparto.
      Zucchetti SG srl