Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Notifica cartella di pagamento errara

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    31/03/2023 10:13

    Notifica cartella di pagamento errara

    Buongiorno,
    è pervenuta la notifica di una cartella di pagamento emessa all'esito dei controlli automatizzati ex art. 54 bis DPR 633/72.
    Si tratta dei controlli sulla prima dichiarazione Iva presentata dal curatore (anno 2021, comprensiva del periodo ante e post fallimento) che presenta un credito Iva. Invero, va notato che nella dichiarazione Iva presentata è stato esposto il credito Iva pur non essendo state presentate le dichiarazioni Iva precedenti (ultima presentata anno 2018 che espone lo stesso credito ripreso nella dichiarazione 2021).
    L'Agente della riscossione, sulla scorta dei ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate, pretende il pagamento di somme a titolo di Iva a debito.
    In sostanza, la cartella di pagamento, come pure il ruolo presupposto, sono radicalmente errati giacché per l'anno in esame non vi è un debito di imposta. Al più, potrebbe essere disconosciuto il credito.
    Contestualmente alla notifica della cartella di pagamento l'Agente ha domandato ultratardivamente l'insinuazione al passivo del credito fondato sullo stesso titolo.
    Nel caso di specie è indispensabile impugnare la cartella innanzi al Giudice Tributario (essendo ancora pendenti i termini) oppure, al contrario, è possibile escludere il credito in sede di verifica sul presupposto non solo dell'infondatezza della pretesa ma anche della inopponibilità al fallimento di un titolo (la cartella) costituito dopo la declaratoria della procedura?
    Inoltre, all'Agente della Riscossione è possibile eccepire la ultratardività della domanda anche se il ruolo è stato emesso e consegnato al Concessionario dopo l'anno dalla esecutività dello stato passivo?
    Ringrazio sin da ora
    Domenica Cristina Tripaldi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2023 20:01

      RE: Notifica cartella di pagamento errara

      Se la domanda di ammissione al passivo è corredata dalla prova di notificazione della cartella esattoriale, il curatore non può dedurre il verificarsi di fatti estintivi o modificativi del credito (né assumere che la cartella esattoriale sia affetta da vizi formali), atteso che il contribuente o il curatore hanno l'onere di impugnare la cartella esattoriale per ragioni di merito o di rito dinanzi al giudice ordinario (se si tratta di crediti scaturenti da ordinanza di ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 689/81, oppure, da omesso versamento di contributi previdenziali), ovvero, dinanzi alla Commissione tributaria (se si tratta di imposte e tasse) nel termine prescritto dalla legge. Di conseguenza la mancata impugnazione della cartella esattoriale "cristallizza" in modo definitivo la pretesa dell'ente impositore dando luogo ad un "giudicato" improprio, che comporta che il curatore non può più contestare l'esistenza in tutto o in parte del credito oramai cristallizzato nella misura riportata dall'estratto di ruolo notificato unitamente alla cartella, né ha la facoltà di dolersi delle modalità con cui è stata avviata la riscossione coattiva, conservando, in tal caso, esclusivamente il potere di eccepire che l'azione esecutiva avviata attraverso la notificazione della predetta cartella esattoriale si è prescritta.
      L'agenzia riscossione va considerata, a parte questa ripartizione di giurisdizione, come un qualsiasi creditore per cui anch'essa è tenuta a fornire la prova, qualora presenti domanda in via ultra tardiva, che il ritrado non è a lei imputabile. E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che i più lunghi termini per la formazione dei ruoli ed emissione delle cartelle non possono costituire ragioni idonee per la scusabilità del ritardo la quale va valutata in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo (Cass. 30 marzo 2016, n.6195 Cass. 11 ottobre 2011, n.2091. E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento di questa attività – spiega la Corte- che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo, tenendo conto che, ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale e che parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito con riserva di produzione dei documenti.
      Zucchetti SG srl