Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

masse plurime domanda unica e ammissione in via ipotecaria

  • Francesca Crivellari

    roma
    08/03/2024 16:51

    masse plurime domanda unica e ammissione in via ipotecaria

    In un fallimento del 2018 di SNC con due soci, viene depositata un'unica domanda di ammissione al passivo con la specificazione che il creditore intende insinuarsi nelle tre masse (della società e dei due soci). viene chiesto, inoltre, che il credito venga ammesso in via ipotecaria in quanto uno dei due soci falliti ha prestato garanzia ipotecaria su un bene di sua proprietà a garanzia di un finanziamento concesso alla società. il credito viene esaminato solo nella massa della società, ma viene ammesso in via ipotecaria e pertanto il creditore non propone opposizione allo stato passivo. al momento del riparto, essendo stato nelle more venduto il bene sul quale gravava l'ipoteca, il curatore destina il ricavato della vendita ad un creditore ipotecario di secondo grado ammesso al passivo del socio, mentre nulla destina al creditore ipotecario di primo grado che aveva proposto un'unica domanda, affermando che l'ammissione, seppur in via ipotecaria, doveva considerarsi solo nella massa della società (debitrice, ma non proprietaria del bene) e non del socio terzo datore. E' corretto l'operato del curatore? grazie per i chiarimenti che vorrete fornirmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2024 12:58

      RE: masse plurime domanda unica e ammissione in via ipotecaria

      E' sempre difficile dare risposte a casi specifici non conoscendo gli atti di causa, giacchè molto dipende dai particolari della domanda di insinuazione dell'ammissione.
      Alla luce di quello che lei esponi, il creditore avrebbe presentato una unica domanda di ammissione nel passivo della società e dei due soci richiedendo che "il credito venga ammesso in via ipotecaria in quanto uno dei due soci falliti ha prestato garanzia ipotecaria su un bene di sua proprietà a garanzia di un finanziamento concesso alla società". Secondo questa formulazione, a nostro avviso, il creditore chiedeva l'ammissione in chirografo al passivo della società, l'ammissione in via ipotecaria nel passivo del socio proprietario del bene su cui era stata iscritta ipoteca e in chirografo al passivo dell'altro socio e, visto che il credito è stato accolto, lo stesso avrebbe dovuto essere ammesso in conformità a tale richiesta.
      Il credito, invece, è stato esaminato solo nel passivo della società ove è stato ammesso in via ipotecaria e, presumibilmente, nulla è detto in proposto nei passivi dei due soci dato che, come lei dice, il credito è stato esaminato solo al passivo della società. E' chiaro che lo stato passivo, se è nei termini riportati, è errato, ma l'errore ulteriore e forse maggiore lo ha fatto il creditore nel non fare opposizione allo stesso, pensando evidentemente che l'ammissione in via ipotecaria nella società si estendesse automaticamente anche al passivo dei soci, ma non è così. Il terzo comma dell'art. 148 l. fall. infatti prevede che "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci", il che significa che soltanto i crediti in chirografo o assistiti da privilegio generale e ammessi al passivo della società si intendono ammessi anche al passivo dei soci per la stessa entità e con la stessa collocazione; i crediti assistiti da privilegio speciale o da una garanzia specifica, come l'ipoteca e il pegno, proprio perché la garanzia attiene ad un bene specifico che può trovarsi nel patrimonio della società o di uno solo dei soci, vanno dichiarati specificamente e ammessi con collocazioni diverse. Nel caso dovevano essere ammessi come indicato all'inizio in quanto l'ipoteca gravava su un bene che si trovava nell'attivo del fallimento di un socio, per cui trattandosi di un debito sociale dello stesso rispondeva la società e l'altro socio ma in via chirografaria.
      La somma di questi due errori: erronea ammissione e mancata impugnazione dello stato passivo, ha portato inevitabilmente alle conseguenze da lei esposte del pagamento del creditore ipotecario di secondo grado senza che fosse pagato quello di primo grado. Al momento del riparto, infatti, il curatore guardando lo stato passivo del socio proprietario dell'immobile gravato da ipoteche ha trovato tra gli ipotecari soltanto il creditore ipotecario di secondo grado e non quello di primo, ammesso, come visto, in via ipotecaria al passivo della società e non del socio; anzi al passivo del socio (come anche dell'altro socio) non figura proprio neanche come chirografario (per questo dicevamo che l'errore del creditore è stato ancor più grave di quello della procedura).
      Zucchetti SG srl
      • Alessio Slanzi

        BIELLA
        01/06/2024 10:03

        RE: RE: masse plurime domanda unica e ammissione in via ipotecaria

        Buongiorno,
        mi ricollego al quesito del collega per sottoporvi un'altra casistica. Liquidazione giudiziale di una snc nonchè dei soci. Ricevo un'unica domanda di insinuazione da un ente locale che richiede di essere ammesso con privilegio nella massa sociale per la tassa rifiuti e nella massa riferita ad un socio per Imu (personale) non pagata. Secondo voi è ammissibile ricevere un'unica insinuazione (e tecnicamente caricare la medesima domanda nelle due masse)? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/06/2024 17:13

          RE: RE: RE: masse plurime domanda unica e ammissione in via ipotecaria

          Come ricordato nella precedente risposta soltanto i crediti in chirografo o assistiti da privilegio generale e ammessi al passivo della società si intendono ammessi anche al passivo dei soci per la stessa entità e con la stessa collocazione, sicchè, a stretto rigore, solo in questi casi sarebbe ammissibile una unica domanda, ma il senso della norma è quello di consentire una unica richiesta di ammissione al passivo della società per ottenere l'ammissione al passivo dei singoli soci, anche se non espressamente formulata.
          Rimane pertanto la questione di quando sia necessario proporre due domande e questa questione risente della equivocità di una procedura che coinvolge necessariamente società e soci, con un unico curatore e un unico giudice delegato, ma con distinzione dell'attivo e del passivo; in questa situazione molto dipende dalle direttive date dal giudice che se estremamente ligio alla legge può richiedere (al di fuori del caso indicato) distinte domande per ciascuna procedura interessata, nel mentre altri potrebbero ritenere sufficiente un asola domanda. Noi siamo più favorevoli a questa seconda soluzione, per cui il curatore provvederà a sdoppiare le domande registrandole negli elenchi di competenza.
          Zucchetti SG Srl.