Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga Mediocredito Centrale

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    31/05/2023 10:25

    Surroga Mediocredito Centrale

    Chiedo Vostro parere sul dubbio che nutro dal punto di vista meramente procedurale.
    Ho ricevuto da Mediocredito la comunicazione di surroga - senza alcuna documentazione a corredo - nel credito chirografario ammesso al passivo di un istituto bancario.
    Dopo qualche mese, ho ricevuto la notifica della relativa cartella da parte dell'agente della riscossione.
    Dopo di ciò, non ho ricevuto più alcun atto.
    Mi chiedo quindi se possa, o debba, già disporre la surroga ex art.115 LF senza attendere una formale richiesta in tal senso da parte dell'agente; in ipotesi positiva, se debba surrogare il creditore Mediocredito o l'agente della riscossione.
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2023 20:16

      RE: Surroga Mediocredito Centrale

      Premesso che al recupero del coattivo degli importi erogati da MCC si procede attraverso l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 67, comma 2, D.P.R. n. 43/1998, la prima domanda da lei proposta presuppone lo scioglimento di un dubbio ancora non risolto; ossia il MCC, escusso dalla banca che ga effettuato il finanziamento ed è stata ammessa al passivo in chirografo, può utilizzare la procedura di cui al secondo comma dell'art. 115 l. Fall. per sostituirsi alla banca per la parte per cui è stata escussa (normalmente la garanzia ammonta all'80% del credito erogato) o deve formulare una domanda di insinuazione al passivo?
      La prima alternativa si giustifica col fatto che si tratta di una surroga di MCC alla banca, che una delle due fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 115 l. fall., ma è anche vero che, nel caso, la surroga non avviene nella medesima posizione del surrogato – che è la ragione per cui è attribuito al curatore il potere di verificare la documentazione e procedere alla "rettifica formale dello stato passivo", essendo stata la posizione già vagliata dal giudice delegato in sede di verifica- dal momento che qui il surrogante chiede l'ammissione privilegiata (e con un privilegio di altro grado) al posto di una precedente ammissione in chirografo e sulla collocazione privilegiata il giudice non si è ami pronunciato.
      Noi, come detto in altre occasioni, preferiamo questa seconda soluzione, ma esiste incertezza in proposito, per cui bisognerebbe sapere come il giudice si è comportato in casi simili.
      Questa questione è importante perchè, se è necessaria una domanda di insinuazione, è pacifico che nel caso da lei rappresentato questa manca, essendosi MCC limitata a comunicare l''avvenuta surroga e l'AER a notificare la carella; se in vece si ritiene applicabile il secondo comma dell'art. 115 l. fall. non è necessaria una domanda che abbia le caratteristiche di cui all'art. 93, ma è sufficiente che vi sia una comunicazione di volersi surrogare alla panca già ammessa, per l'importo da indicare e con il privilegio preferito ad ogni altro di cui al comma 5 dell'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
      Quasi certamente nel suo caso manca anche questa minima richiesta, ma bisogna verificare i particolari per capire se una domanda del genere si possa individuare negli atti presentati, salvo poi a rigettare la surroga qualora una tale domanda, come sembra al momento , sia priva della necessaria documentazione che dimostri l'avvenuto esborso in favore della banca.
      Quanto alla seconda domanda, il titolare del credito è MCC, ma una volta che la pratica è passata all'Agenzia riscossioni diventa questa legittimata (è superfluo qui appurare se esclusiva o per quali competenze) a chiedere il pagamento e sostituirsi alla banca, per cui, qualora si ritenesse di seguire la tesi della l'applicazione del secondo comma dell'art. 115 l. fall. e si ritenesse presente una domanda dell'AER (cosa che al momento, come detto, non sembra esserci) è quest'ultimo ente che, nella modifica dello stato passivo, bisognerebbe sostituire alla banca per avvenuta surroga.
      Zucchetti SG srl
      • Manuela Rossi

        Bassano del Grappa (VI)
        04/09/2023 09:12

        RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione per sottoporVi il seguente quesito in qualità di curatore di un fallimento in via di chiusura.
        Nel 2014 la srl, ante fallimento, otteneva due linee di credito da un Istituto bancario con la garanzia dell'80% del Fondo garanzia a favore delle PMI previsto dalla legge n.662/96.
        La garanzia era subordinata al rilascio di una fidejussione omnibus a firma dei due Soci e della moglie di uno dei due.
        All'apertura del fallimento nel 2015 veniva tempestivamente inviata la comunicazione ex art. 92 l.f. all'istituto che aveva erogato le due linee di credito che però non ha mai provveduto alla presentazione dell'insinuazione al passivo.
        Mesi fa MCC inviava al fallimento ed ai fidejussori la comunicazione di surroga e contestuale dichiarazione di credito nei confronti della fallita ed invito di pagamento rivolto ai fidejussori in solido per avvenuta escussione della garanzia del Fondo per circa Euro 26.000,00.
        Al ricevimento della comunicazione di surroga in qualità di curatore comunicavo a MCC che la banca finanziatrice non rientrava tra i creditori ammessi al passivo.
        A questa comunicazione faceva seguito a giugno la notifica al fallimento della cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, per surroga MCC a seguito di escussione di garanzia del Fondo pubblico 662/96, con la precisazione nella cartella del nominativo dei fidejussori coobbligati in solido.
        Sollecitato un riscontro, a luglio la scrivente riceveva per conoscenza dapprima la messa in mora rivolta da MCC alla cessionaria del credito della banca finanziatrice, con la fissazione del termine di dieci giorni perché procedesse con l'insinuazione al passivo, pena la restituzione dell'importo liquidato.
        Decorso inutilmente il termine, a stretto giro l'Agenzia delle Entrate Riscossione presentava domanda di insinuazione ultratardiva per la cartella di pagamento per escussione della garanzia di MCC e sua richiesta di surroga alla banca finanziatrice "sostanziandosi (la domanda ultratardiva) nel mero completamento della procedura iniziata con l'ammissione della Banca finanziatrice".
        Pochi giorni fa la procedura ha ricevuto anche l'insinuazione ultratardiva del cessionario del credito della banca finanziatrice.
        Nell'istanza di insinuazione al passivo il cessionario specifica di non aver ricevuto nessuna comunicazione dell'intervenuto fallimento pertanto non gli è stato consentito insinuarsi tempestivamente nella procedura.
        La cessione del credito della banca finanziatrice è avvenuta però a fine 2017, oltre due anni dopo l'apertura del fallimento, pertanto la scrivente ha inviato l'avviso ai sensi dell'art.92 alla banca finanziatrice che in quel momento era l'unica titolare del credito.
        L'attivazione della garanzia del Fondo è stata richiesta dal cessionario nel 2021, sette anni dopo la messa in mora notificata nel 2014 alla società in bonis dalla banca finanziatrice.
        Mi chiedo però se la domanda ultratardiva del cessionario sia ammissibile perché, prima di richiedere la liquidazione della perdita al Fondo, in questi anni avrebbe avuto la possibilità di verificare l'intervenuto fallimento della società beneficiaria ed attivarsi con l'insinuazione al passivo.
        Se la sua domanda non superasse il vaglio di ammissibilità dovrei escludere anche l'insinuazione di MCC.
        Nel chiederVi cortesemente un parere sull'eventuale rigetto delle due ultratardive, Vi ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/09/2023 12:52

          RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

          Lei correttamente ha inviato l'avviso ex art. 92 l. fall. alla banca finanziatrice che, all'epoca della dichiarazione di fallimento risultava essere l'unica creditrice verso il fallito. La cessione del credito è avvenuta due anni dopo la dichiarazione di fallimento, e lei non ci dice se è stata data comunicazione della cessione o se è stata accettata oppure se rientrava in una cessione globale in cui la notifica al debitore dell'avvenuta cessione risulta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non ricorre quest'ultima ipotesi la cessione è a lei inopponibile per non esserle stata notificata, tuttavia anche se le è stata notificata o se questa è avvenuta a mezzo pubblicazione sulla Gazz. Uff., lei non era tenuta a fare alla cessionaria una nuova comunicazione ex art. 92 l. fall. in quanto era essa tenuta ad informarsi della condizione del credito acquisito, tra cui rientra anche la verifica della situazione cin cui si trova il debitore e verificare, visto che questi era stato assoggettato a fallimento, se il creditore cedente si era insinuato al passivo perché, in mancanza (come è avvenuto nel caso) avrebbe dovuto presentare una domanda di insinuazione e non una domanda di surroga. Riteniamo pertanto che la cessionaria non possa lamentare di non essere stata avvisata e che la domanda super tardiva difficilmente possa, alla luce della tempistica da lei rappresentata, superare il vaglio di ammissibilità.
          Per il MCC la risposta è più difficile perché bisogna appurare quando è stata escussa la garanzia e quanto tempo è passato da tale evento alla presentazione della domanda supertardiva; dalle date indicate sembrerebbe che MCC si sia mossa tempestivamente, comunicando immediatamente l'avvenuta escussione e la surroga e presentando, a seguito della sua precisazione, domanda di insinuazione, ma, ripetiamo, l'accertamento va effettuato sulla base dei dati concreti.
          Zucchetti Sg srl
          • Manuela Rossi

            Bassano del Grappa (VI)
            05/09/2023 18:20

            RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

            Buonasera,
            Vi ringrazio molto per il sollecito riscontro. Confermo che il credito della banca finanziatrice è stato ceduto nell'ambito di una cessione globale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017. Il 30.08.2023 il soggetto cessionario del credito ha inviato al fallimento una domanda ultratardiva, non una domanda di surroga, motivando il ritardo con il mancato ricevimento della comunicazione dell'intervenuto fallimento del debitore.
            La garanzia del Fondo PMI è stata escussa il 07.04.2022.
            A questo punto il mio dubbio è il seguente: in seguito all'escussione della garanzia MCC ha diritto di rivalersi direttamente sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005.
            Mi sembra di capire che ciò avvenga in surroga della banca finanziatrice ammessa allo stato passivo.
            In questo caso la banca finanziatrice non ha presentato la domanda di ammissione al passivo ed il soggetto che ne ha acquisito il credito propone solo ora un'ultratardiva. Se quest'istanza ultratardiva non supera il vaglio di ammissibilità richiesto dall'art.101 co.4° l.f. può essere ammessa l'ultratardiva dell'Agenzia Entrate Riscossione per il credito in surroga di MCC? In altre parole, il credito di MCC è autonomo o subordinato all'ammissione del credito principale della banca finanziatrice (in questo caso del cessionario)?
            Vi sono molto grata per il prezioso supporto, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/09/2023 19:22

              RE: RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

              E' autonomo. La surroga consente, a chi ha il diritto di surrogarsi nella posizione di altro creditore, di far valere appunto il credito del surrogato, ma poi bisogna calare tale diritto nella procedura in cui opera la surroga. Nel fallimento, i crediti vengono azionati mediante domanda di insinuazione al passivo e, nel caso in cui sia già insinuato il surrogato, si consente la domanda di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 115 (prima dell'introduzione del quale, infatti la Cassazione richiedeva per il surrogante come per il cessionario, anche in questo caso una domanda di insinuazione). Il MCC, quindi, come il cessionario, in mancanza della insinuazione del creditore banca cedente e surrogata, possono partecipare al concorso del fallimento del debitore finanziato solo attraverso una formale domanda di insinuazione al passivo.
              Zucchetti SG srl
    • Antonio Spadaccini

      Francavilla al Mare (CH)
      03/09/2025 13:22

      RE: Surroga Mediocredito Centrale

      Buongiorno,

      Nella procedura di cui sono curatore, nel 2023 Banca Intesa si è insinuata nella curatela per il credito relativo al finanziamento COVID di euro 24.881,10 in rango chirografario.

      Ad aprile 2025, ho ricevuto una comunicazione di surroga, mediante PEC, da parte di Mediocredito Centrale "che ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art.2, comma 4 del DM 20.6.2005 e contestuale dichiarazione di credito, comunica il provvedimento di liquidazione della perdita deliberato dal consiglio di gestione del fondo di essere creditore nei confronti della curatela dell'importo complessivo di euro 24.881,10"

      In data odierna la curatela ha ricevuto una cartella di pagamento in cui è riportato l'importo da riscuotere, per conto di Mediocredito Centrale, di euro 24.886,98 a seguito di escussione di di garanzia di fondo pubblico 662/96.

      Nel caso in questione Mediocredito centrale, oltre ad inoltrato una comunicazione di surroga, avrebbe dovuto presentare un'apposita istanza con cui richiedeva di sostituirsi a Banca Intesa?

      In merito alla cartella di pagamento, non essendo presentata apposita istanza di insinuazione e surroga non si deve fare nulla in particolare, anche comunicazioni allo stesso Mediocredito Centrale di presentare apposita istanza?

      In attesa di vs. riscontro,

      Ringrazio e saluto cordialmente.

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        04/09/2025 17:33

        RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

        Dal punto di vista formale la sua conclusione è ineccepibile essendo necessaria una formale istanza di ammissione al passivo, stante la diversa collocazione del credito di MCC rispetto a quello insinuato della banca e la comunicazione prima e la notifica della cartella di pagamento non equivalgono a domanda di insinuazione.
        Tuttavia, stante il comportamento inequivocabile di Mediocredito di voler partecipare al passivo e la passi di alcuni tribunali che ammettono la surroga anche in questi casi, senza necessità di insinuazione, la notifica della cartella, prescindendo dal formalismo di legge, potrebbe essere interpretata quale domanda di ammissione al passivo, sempre che sia stata presentata nel termine per le tardive; se infatti è presentata dopo il decorso di tale termine, e quindi è da considerare come super tardive in cui diventa fondamentale l'accertamento della mancanza di imputabilità nel ritardo, saremmo più rigorosi e evitando di considerare quale domanda di insinuazione la notifica della cartella. In tal caso è una sua scelta se non fare nulla o sollecitare l'AER a presentare formale domanda
        Zucchetti SG srl
        • Gennaro Di Lorenzo

          BRESCIA
          11/09/2025 08:37

          RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

          Porto alla Vostra attenzione il seguente caso:
          La banca finanziatrice si è insinuata al chirografo nella L.G. ed è stata ammessa.
          MCC non ha fatto nulla, nè surroga, nè insinuazione e/o iscrizione a ruolo da parte dell'AdER,.
          Ad MCC non ho dato comunicazione dell'apertura della Liquidazione Giudiziale; ho ritenuto non fosse creditore della procedura fino all'escussione e che dell'apertura della procedura la comunicazione gli andava resa dalla banca.
          La liquidazione Giudiziale è stata chiusa e per completezza aggiungo che sono stati pagati in parte solo i dipendenti.
          Qualche giorno fa arriva una raccomandata intestata alla società ed in consegna a me quale curatore da parte di MCC, di cui ignoro il contenuto, che ho rifiutato in quanto la procedura è chiusa.
          Ho operato correttamente?
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            12/09/2025 09:20

            RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

            Corretto. La procedura di liquidazione giudiziale è stata chiusa e lei, quindi, è cessato dalla carica di curatore per cui la posta indirizzata alla società tornata in bonis non deve essere più trasferita a lei, che non ha più alcun potere di gestione del patrimonio liquidato né può compiere atti di accertamento del passivo. Del resto MCC corretamente non aveva scritto a lei o alla procedura, ma indirizzato la sua missiva alla società in bonis.
            Zucchetti SG srl
    • Lorenzo Guido

      roma
      28/01/2026 21:04

      RE: Surroga Mediocredito Centrale

      Buonasera, stante l'incertezza e la non uniformità di pensiero vorrei sottoporre il mio caso al fine di ricevere conforto.
      Quale Curatore di una LG, la banca presenta la domanda di insinuazione al passivo che viene ammessa in chirografo. La banca aveva precisato che avrei ricevuto una domanda di surroga da MCC il cui credito avrebbe avuto natura privilegiata. Ho ricevuto ad ottobre 2025 la surroga, ma ad oggi non ho ricevuto né la notifica della cartella, né la domanda di insinuazione al passivo di AER che, comunque, sarebbe ultra tardiva.
      Vorrei procedere quindi in questo modo: rettificare lo stato passivo, registrando la surroga con relativo privilegio di MCC, predisporre il riparto finale ove MCC si vedrebbe assegnato un importo dopo l'INPS. Laddove non riceva osservazioni al riparto procedere a chiederne l'esecutività e far emettere i relativi mandati di pagamento. Pensate che tale iter possa essere una forzatura? Potrei andare incontro a qualche responsabilità tenuto conto che i soldi andrebbe, comunque, sempre allo Stato? Grazie anticipatamente, ma ho letto tanti articoli e sentenze, ma l'argomento non è ancora lineare.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        31/01/2026 15:10

        RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

        Anticipando il risultato del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che a nostro avviso occorrerà attendere che sia depositata una formale istanza di insinuazione al passivo, ottenuta la quale il credito (autonomo rispetto a quello per il quale si è insinuata la banca) dovrà essere ammesso in via privilegiata (come previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998) anche se la banca che ha erogato il finanziamento è stata ammessa come ipotecario.
        Non è dunque possibile procedere alla mera rettifica dello stato passivo come accade con le surroghe.
        Il tema è stato ricostruito recentemente dalla Corte di cassazione con la sentenza 20 novembre 2025, n. 30647.
        La Corte ricorda, in generale, che:
        - in caso di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, chi subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa;
        - nel caso in cui, al contrario, il credito azionato è già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di "surrogazione") deve procedere nei modi previsti dall'art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale, con atto suscettibile di reclamo (al pari dell'eventuale omissione) a norma dell'art. 36 l.fall., provvede, poi, alla rettifica formale dello stato passivo (in questi termini anche, fra le altre, Cass. n. 10454 del 2014).
        Tuttavia, aggiunge, nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (così anche Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
        A questo proposito la pronuncia osserva come si sia condivisibilmente affermato che:
        - l'art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a. "allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese";
        - l'art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che:
        a) la "garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
        b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria";
        c) "nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese" (comma 2);
        d) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3);
        e) "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale";
        f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate";
        g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma 4).
        Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che:
        - "nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse …" (art. 9, comma 4);
        - "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"; - "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (art. 9, comma 5).
        Orbene, secondo la pronuncia, dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che:
        - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato;
        - in caso d'inadempimento dell'impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
        - il Fondo, a sua volta, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull'impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell'art. 1203 c.c.;
        - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (Cass. n. 33369 del 2023);
        - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l'intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell'impresa inadempiente.
        Ciò detto, prosegue la pronuncia, il Fondo di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce della natura "pubblicistica" del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell'istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell'escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l'art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.
        Il Fondo, pertanto, nel momento in cui adempie per l'intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la "restituzione" delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme "rimborsate" dal predetto Fondo di garanzia, si è comunque estinto ed è, in parte qua, surrogato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al Fondo stesso (richiama sul punto Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle imprese coperti da garanzia pubblica, ha ritenuto che: - la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di un'autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria nei confronti del garante; - tale obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; - in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo).
        Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: - tale "azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, … ma trovando fondamento nell'atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo"; - "l'inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell'azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l'inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l'ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l'apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l'ammissione al passivo" (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguente estinzione in parte qua del credito ammesso.
        Dunque, come anticipato, occorrerà attendere l'insinuazione al passivo e ammettere il credito con il privilegio.
        • Lorenzo Guido

          roma
          31/01/2026 15:25

          RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

          Vi ringrazio per aver riportato una sentenza recente e che necessita il giusto approfondimento.
          Tuttavia, mi pongo il seguente quesito.
          Perché MCC mi deve trasmettere una surroga e poi devo attendere la domanda di insinuazione al passivo dell'AER?
          La surroga é surroga e presuppone che il curatore ne prenda atto rettificando lo stato passivo, ovvero eliminando il credito della banca che ha ricevuto i soldi da MCC e inserendo MCC come surrogante, ma riconoscendogli il privilegio.
          Non posso procedere, quindi, ad effettuare un riparto pagando direttamente MCC che ha trasmesso correttamente la propria surroga?
          Attendere la notifica della cartella e la domanda di AER oltre al profilo dell'ultra tardività, comporterebbe anche una duplicazione dei crediti ammessi o erro? Inoltre, dovrei a quel punto far finta di non aver ricevuto la surroga? A mio avviso la questione è delicata e torno a chiedere nuovamente…laddove io vada a pagare MCC (col suo privilegio) che rischio corro?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            02/02/2026 11:54

            RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

            Come dicevamo nella precedente risposta, la surroga non è sufficiente poiché MCC insinua un credito proprio. Inoltre, non si pone un problema di duplicazione del crediti in ragione del fatto che, ottenuta l'insinuazione di MCC il credito della banca garantita, per l'importo oggetto di escussione, va escluso dal riparto.