Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE DEL LOCATORE

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    30/09/2024 17:07

    INSINUAZIONE DEL LOCATORE

    In una liquidazione giudiziale il creditore quale locatore si insinua al passivo ex art. 2764 cc per i canoni non percepiti.
    Il creditore chiede inoltre in prededuzione i canoni dall'apertura della LG all'effettivo rilascio del bene. Va detto che il creditore aveva ottenuto il provvedimento di sfratto per morosità ma in epoca successiva all'apertura della LG. Premetto inoltre che all'apertura della procedura di LG la ditta individuale risultava cessata al Registro Imprese da alcuni mesi e il titolare sparito all'estero abbandonando tutto. In quei locali sono poi risultate poche attrezzature dell'attività commerciale di scarso valore e in seguito asportate per la successiva loro liquidazione tramite IVG.
    Ho qualche dubbio circa la correttezza della richiesta relativa alla prededuzione dei canoni dall'apertura della LG, quando già in quel momento la ditta era cessata e cancellata dal registro imprese, fino al rilascio del bene. Pertanto a mio parere tutto il credito va in privilegio certamente, ma non spetta la prededuzione.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2024 15:46

      RE: INSINUAZIONE DEL LOCATORE

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione.
      Ciò che conta, infatti, non è tanto se e come il conduttore abbia utilizzato l'immobile, ma il fatto che ne aveva la disponibilità concessagli con il contratto di locazione e se non ha goduto dell'immobile è un fatto suo personale che non può ricadere sul locatore, il quale, a sua volta, è rimasto privo della disponibilità dello stesso immobile, sia per goderlo personalmente che darlo in ulteriore locazione. Visto tuttavia che il creditore chiede in prededuzione i canoni maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, ciò che veramente conta è che tale immobile è comunque pervenuto al curatore e che questi lo abbia utilizzato per custodire i beni mobili destinati alla vendita. Ossia lo ha utilizzato dopo l'apertura della liquidazione giudiziale per la gestione del patrimonio del debitore, tant'è che solo dopo la vendita dei beni mobili allocati nello stabile in questione, il curatore procede alla restituzione, per cui si versa, a nostro avviso, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1 lett. d).
      Zucchetti SG srl