Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

  • Roberto Colella

    Lecco
    11/10/2023 16:36

    INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Azienda individuale fallita ad Agosto 2014 stato passivo domande insinuazione tempestive reso esecutivo in data 14.01.2015.
    Un Istituto di credito chiede l'ammissione tempestiva al passivo del fallimento in via chirografaria per il residuo credito di scoperto conto corrente e del saldo debitore anticipo fatture l'importo di Euro 137.700,94 nonché euro 27.729,69 per residuo finanziamento erogato nel 2012 con richiesta di privilegio generale ex art. 9 Decreto Legislativo 31/3/1988 n. 123 per garanzia da parte Fondo Garanzia Medio Credito Centrale spa (MCC). Il credito viene ammesso integralmente al chirografo per Euro 162.487,94 con esclusione privilegio e la Curatela comunica in data 14.01.2015 il provvedimento di ammissione dell'intero credito al chirografo con l'esclusione del privilegio citato all'Istituto Bancario a norma dell'Art.97 L.F. e non riceve, nei 30 giorni successivi, opposizione ex art. 99 L.F.
    Dopo l'approvazione Rendiconto nel maggio 2023 e prima del deposito progetto Riparto finale l'Agenzia delle Entrate riscossione notifica al fallimento in data 27.6.2023 cartella di pagamento per il credito vantato da MCC pari a Euro 34.733,92 (ruolo reso esecutivo nel 2023).
    L'Agenzia delle Entrate Riscossione con domanda di insinuazione credito del 8.8.2023 (ultra-ultratardiva perché ricordo che l'esecutività dello stato passivo risale al 14.01.2015) chiede l'ammissione al passivo del fallimento per i crediti del fondo MCC, pari a Euro 34.733,92 in via privilegiata ex art. 24 comma 33 Legge 449/97- Art. 9 comma 5 del D. lgs123/98, Art. 8b Legge 33/15 ed Euro 470,70 al chirografo per un totale di Euro 35.204,62 precisando l'istante che il credito è stato portato dai ruoli trasmessi ad Agenzia Entrate Riscossione nel 2023 e che il provvedimento di liquidazione della perdita da parte di MCC è intervenuto dopo il fallimento (non specificando la data) e che quindi non si applica, secondo il creditore nel caso di specie, il termine decadenziale di 12 mesi previsto dall'art. 101, trattandosi di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento (Cass. 16218/2015).
    Quanto premesso, nel progetto di passivo Ultra Ultratardive che sto preparando ritengo di escludere il credito perché:
    1) lo stesso credito è già stato ammesso in favore della Banca al chirografo (e la Banca, non ha impugnato l'esclusione del privilegio ex art 99 L.F,).
    2) la domanda ultra ultratardiva è stata proposta oltre il termine di 12 mesi dall'esecutività dello stato passivo (14.1.2015), e non trova applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla Cassazione con la sentenza n. 16218/2015, richiamata dall'Agenzia delle Entrate, perché non si tratta di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento (il credito esisteva già a tale data). Faccio rilevare inoltre che l'Istituto di credito ha escusso la garanzia da MCC senza che nell'istanza venisse indicata la data effettiva di pagamento da parte di MCC nonché la data effettiva di accertamento della perdita di MCC e per tali motivi c'era tutto il tempo per proporre domanda tardiva nei termini. –
    Proporrei quindi l'esclusione del credito al chirografo per i motivi sopra evidenziati.
    Attendo cortesemente un Vostro parere.
    Cordiali saluti.
    Dott. Roberto Colella
    Lecco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/10/2023 19:03

      RE: INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

      Il fatto che il credito della banca sia stato ammesso al passivo in chirografo e non sia stata proposta opposizione è nel caso irrilevante in quanto correttamente quel credito era stato ammesso in chirografo avendo il finanziamento della banca tale natura, per cui opportunamente la banca (che aveva tentato l'ammissione privilegiata) non ha impugnato il provvedimento. Il credito del MCC è un credito autonomo rispetto a quello della banca in quanto deriva dalla garanzia data da MCC alla banca stessa di pagamento di una quota del finanziamento in caso di inadempimento del finanziato, ma non si crea alcun rapporto tra MCC e finanziato; soltanto nel momento in cui viene escusso dalla banca MCC matura in forza della normativa citata in domanda un credito che può far valere anche nei confronti dell'utilizzatore con il privilegio prioritario su ogni altro salvo che per quello delle spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.. In effetti MCC si surroga nella posizione della banca già ammesso, solo che essendo il credito della banca collocato al chirografo e vantando MCC un privilegio, la sostituzione non può avvenire con il meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall., ma richiede una vera e propria domanda di insinuazione che deve essere, quindi vagliata dal giudice in quanto sulla collocazione privilegiata di MCC il giudice non si era espresso in precedenza (si era espresso sulla collocazione chirografaria della banca finanziatrice).
      In questo quadro va collocata la domanda di MCC (che normalmente è inferiore a quella del finanziamento bancario operando generalmente la garanzia per la quota dell'80%) che, essendo una domanda supertardiva è soggetta al vaglio di ammissibilità dovendo l'istante fornire la prova che il ritardo non è a lei imputabile. Il vero problema in tal caso è individuare un termine dal venir meno dell'evento non imputabile entro cui la domanda ultratardiva debba essere proposta, dato che l'art. 101 l. fall. non lo prevede, indicando solo il termine finale dell'esaurimento del riparto.
      La tesi espressa nella sentenza della S. Corte n. 16218 del 2015- secondo cui, in mancanza della fissazione legislativa di un termine la domanda di insinuazione di crediti sopravvenuti non è mai oggettivamente qualificabile come tardiva, mancando la possibilità di indicare un termine temporale di riferimento, per cui non si pongono mai problemi di imputabilità o meno del ritardo e il creditore non deve scontare ovviamente le conseguenze ricollegate alla tardività in senso stretto con riguardo alle modalità di soddisfazione del credito"- è ormai superata dalla successiva giurisprudenza (Cass. 16.11.2021, n. 34730; Cass.13.05.2021, n. 12735; Cass. 02.02.2021, n. 2308; Cass. 17.02.2020, n.3872; Cass. 07.11. 2019, n. 28799; Cass. 10.07. 2019, n.18544; ecc.). che ha ritenuto che l'inapplicabilità dell'art. 101 "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), affermando che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Così Cass. 10.07.2019, n.18544). Di contro si è detto che il limite di un anno è dettato ai fini dell'ammissibilità delle domande in relazione alla stabilità dello stato passivo e quindi nulla ha a che vedere con la giustificabilità del ritardo, che non si collega al termine entro cui proporre la domanda, che è fissato dall'art. 101 l. fall. nell'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo, ma attiene alla individuazione di un termine dal venir meno dell'evento non imputabile entro cui la domanda ultratardiva deve essere proposta per essere ammissibile; e questo termine la legge non o prevede. Dalla presenza di una causa non imputabile- spiega la S. Corte (Cass. 24.11.2015, n. 23975)- "non può ricavarsi, a mò di corollario, la giustificazione di qualsiasi ritardo dell'insinuazione", la quale "non è una conseguenza logica necessaria... ma dovrebbe trovare fondamento in ulteriori considerazioni". Infatti, la L. Fall., art. 101, u.c., u.p., "non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore: se è onere del creditore giustificare il ritardo, "non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo"; quindi, se quest'ultimo è giustificato da una certa causa non imputabile (nella specie, l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui alla L. Fall., art. 92), una volta che essa sia venuta meno, l'ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni, fra cui rientra certamente quella derivante dall'esigenza di disporre del tempo necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza di ammissione al passivo e poi di presentarla (Su questa stessa linea, Cass. 01.10.2015, n. 19679; Cass. 05.09.2018, 21661; Cass. 28.06.2019, n. 17594; Cass. 20.11.2019, n. 30133; Cass. 02.12.2020, n. 27590; Cass. 10.02.2021 n. 12336). Da ultimo, infine, la S. Corte (Cass. 05.04.2022, n. 11000), dopo aver confutato, con ampia motivazione le argomentazioni apportate dalla giurisprudenza che richiamava il limite dell'anno, precisa che "costituisce criterio razionale quello di valutare il tempo impiegato per la proposizione della domanda, computandolo dal momento di insorgenza del credito fino alla data dell'insinuazione", e conclude che "la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da. un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere"; di modo che la parte istante deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento dal momento in cui la insinuazione ultratardiva sarebbe stata possibile.
      Con riferimento ai crediti riscuotibili tramite ruoli, inoltre, la Cassazione è costante nell'affermare che "la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale; e dunque sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere", di modo che "i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituiscono di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo" (Tra le tante, Cass. 02.10.2019, n. 24589; Cass. 30.09. 2019, n. 24442; Cass. 30.01.2019, n.2732; Cass. 30.03.2016, n.6195; Cass. 11.10.2011, n.20910).
      Da questa giurisprudenza si può trarre il principio che il creditore supertardivo può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101, ma deve farlo, anche per i crediti sopravvenuti, nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto. Di conseguenza nella specie diventa importante consocere quando MCC è stato escusso, giacchè da quel momento avrebbe potuto effettuare in un tempo ragionevole l'insinuazione; non avendo fornito questo dato rilevante, la domanda può essere dichiarata inammissibile per mancanza della prova della incolpèevolezza del ritardo.
      Zucchetti SG srl
    • Sonia Chiti

      Prato
      27/02/2024 17:10

      RE: INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

      Come comportarsi se la banca, avendo una esposizione debitoria nei confronti della società fallita non assistita da privilegio, ha consolidato il proprio credito chirografario con un finanziamento ex novo accedendo alla garanzia MCC, acquisendo così il privilegio in danno alla massa dei creditori?
      Così la banca creditrice si è assicurata "... la garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito" (Ordinanza Tribunale Asti n. 105 dell'8 gennaio 2024).
      Il credito della banca verrà ovviamente riconosciuto in chirografo, mentre il privilegio di MCC in surroga dovrà essere negato?
      Grazie per l'attenzione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/02/2024 12:21

        RE: RE: INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

        Il Tribunale di Asti '8.1.2024 ha affrontato , per la prima volta, i rapporti tra Istituto bancario finanziatore, Impresa finanziata e Fondo di garanzia Medio Credito Centrale (MCC) sotto il profilo della responsabilità, ma bisogna esaminare l'esatto contenuto della pronuncia, su cui ci siamo soffermati in una risposta recente.
        Il Tribunale ha dichiarato nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e comunque contra legem per violazione di norme imperativa penale e quindi nullo ex art. 1418 c.c., il contratto di mutuo bancario supportato da garanzia pubblica sostenendo la consapevolezza da parte della banca, al momento dell'erogazione del prestito, dello stato di decozione in cui versava la società finanziata; in particolare incentrando l'attenzione sulle cause di nullità del contratto, sulle cause del negozio giuridico e sulla diligenza professionale richiesta al banchiere.. In sostanza, secondo il Tribunale di Asti, il mutuo era stato concesso in prossimità della dichiarazione di fallimento della società mutuataria quando era evidente che questa già versava in stato di insolvenza, evidenziato dai bilanci depositati al registro imprese, dall'esistenza di un atto di pignoramento, dall'iscrizione di una ipoteca giudiziale su beni della società poi fallita sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore, dalla presenza di numerosi insoluti, senza lo svolgimento di un'istruttoria seria da parte della banca al momento dell'erogazione del mutuo. Tutto ciò ha indotto il tribunale a ritenere che la banca aveva consapevolmente concesso "una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato", allo scopo non di realizzare la causa tipica del contratto di mutuo della "erogazione immediata di una somma con assunzione del rischio circa la sua integrale restituzione a fronte dell'impegno del mutuatario al rimborso rateale e neppure la concessione di una dilazione negli obblighi restitutori di un finanziamento già erogato mediante stipulazione di nuove e più sopportabili condizioni", ma semplicemente quello di consentire di sostituire la precedente esposizione chirografaria con altra, anch'essa chirografaria, ma assistita dalla garanzia di MCC, sicchè la causa concreta dell'operazione posta in essere era stata per la banca l'assicurazione "della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito". Si può in conclusione dire che secondo il tribunale astigiano se non vi fossero state le due causali accennate (la garanzia del Fondo e l'opportunità di recuperare il proprio credito) nessuna banca avrebbe mai potuto concedere credito.
        Abbiamo preferito soffermarci sulla decisione in questione per l'importanza della stessa e le ripercussioni che può avere; ma va anche detto che la questione va guardata, caso per caso, con molta attenzione perché, pur condividendo l'iter argomentativo esposto, non va dimenticato che l'accesso facilitato al credito in un periodo molto critico quale quello della pandemia è giustificato da un interesse generale pubblicistico al mantenimento del sistema imprenditoriale delle PMI in quanto l'erogazione del mutuo ha permesso in quella fase epidemica la prosecuzione dell'attività aziendale di molte imprese in una condizione di assenza di redditività.
        Pertanto, la tesi del Tribunale di Asti, che nelle condizioni descritte è condivisibile, può essere utilizzata, sia in via di azione che di eccezione per escludere il credito della banca, quando ricorrono le stringenti condizioni che erano presenti nella fattispecie di cui si è discusso. E questo lo può sapere lei che conosce la situazione.
        Zucchetti SG srl
    • Arianna Sanfelici

      Gazzuolo (MN)
      30/04/2024 09:37

      RE: INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

      Buongiorno,
      mi collego alla discussione e al caso del collega sottoponendovi un caso analogo per un vostro cortese parere.
      Ditta individuale fallita a maggio 2022 e stato passivo delle domande tempestive reso esecutivo il 14.09.2022.
      E' pervenuta l'insinuazione al passivo da parte della banca finanziatrice che è stata ammessa al chirografo nello stato passivo del 14.09.2022.
      In data 19.09.2023 perviene comunicazione di surroga a mezzo Pec da parte del Mediocredito Centrale in seguito alla quale comunico sia al Mediocredito Centrale sia a Agenzia Entrate Riscossione che l'udienza successiva per l'esame delle domande tardive è fissata in data 10.01.2024. Il Mediocredito Centrale nella surroga specifica la data di delibera della perdita (31.03.2023) e la data di erogazione dell'importo (18.05.2023) non specificando la data di escussione e non allegando alcuna contabile. Successivamente in data 01.03.2024 l'Agenzia Entrate Riscossione presenta l'insinuazione al passivo per conto del Mediocredito Centrale allegando la cartella di pagamento, specificando che il ritardo si deve alla notifica del ruolo avvenuta il 10.01.2024, richiamando altresì la sentenza n. 16218/2015 per quanto riguarda il termine decadenziale dei dodici mesi per i crediti sopravvenuti alla data di dichiarazione di fallimento.
      Tutto ciò premesso, chiedo un vostro parere in merito alla possibilità di esclusione del credito per mancanza della prova della non colpevolezza del ritardo in quanto né nell'insinuazione né nella surroga viene specificata la data di escussione ma solo quella della delibera della perdita e della liquidazione dell'importo. Inoltre non è pervenuta alcuna contabile dell'erogazione.
      Vi ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/04/2024 18:56

        RE: RE: INSINUAZIONE MEDIO CREDITO CENTRALE

        Il diritto di MCC al "regresso" nasce al momento della erogazione dell'importo garantito alla banca finanziatrice, per cui, se tale operazione risale al 18.5.2023, la domanda di insinuazione presentata l'1.3.2024 è entro l'anno a partire dal momento entro cui MCC poteva far valere il suo credito e, comunque in tempi congrui, considerata la struttura di Mediocredito e il necessario passaggio all'Agenzia Entrate Riscossione, che provvede per legge al ricupero. Certo avendo presentato domanda di surroga il 19.9.2023, vuol dire che, almeno da quella data era in grado anche di trasmettere al curatore domanda di insinuazione, ma su questo incide il passaggio alla Riscossione.
        Questa soluzione presuppone che vi sia la prova della data della erogazione, mancando la quale non può dirsi che MCC abbia fornito la prova della incolpevolezza del ritardo; prova che deve fornire in quanto ha presentato una domanda ultratardiva essendo stata trasmessa oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo, a nulla rilevando, a questo fine, la domanda di surroga.
        Zucchetti Sg srl