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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
indennità di mancato preavviso
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Claudio Zolesi
Parma20/07/2026 10:12indennità di mancato preavviso
Una srl presenta domanda di concordato preventivo a febbraio 2019. Qualche giorno prima stipula però un contratto di affitto d'azienda, funzionale alla proposta concordataria preservando l'azienda in attività per la sua cessione al meglio, tramite il quale trasferisce in capo all'affittuaria tutti i contratti compresi quelli di lavoro dei dipendenti. All'inizio del febbraio 2022 l'affittante ritira il concordato formulando contestuale istanza di fallimento in proprio, che viene dichiarato il 9/2/2022. Il contratto di affitto d'azienda prosegue fino al 31 marzo 2022, data in cui viene esercitato il recesso da parte dell'affittuaria a seguito del verificarsi di una clausola risolutiva espressa convenuta in contratto. L'azienda (comprensiva dei contratti di lavoro) viene retrocessa in data 01/04/2022 all'affittante. In pari data la curatela comunica ai dipendenti la sospensione dei rapporti di lavoro dal 01/04/2022 al 31/08/2022 ai sensi dell'art 72 LF, in attesa di trovare soggetti interessati alla prosecuzione dell'attività. L'affitto d'azienda viene messo all'asta ma l'aggiudicazione all'unico concorrente non si perfeziona in quanto l'aggiudicatario non consegna le dovute garanzie. Alla fine di agosto il curatore, non avendo riscontrato alcuna altra manifestazione d'interesse per mantenere in vita l'azienda, comunica ai dipendenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per totale cessazione dell'attività dall'08/09/2022. La comunicazione mette in evidenza che il licenziamento avrà effetto immediato dal ricevimento della stessa, fermo restando il diritto all'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Precisa inoltre per ogni dipendente la sua anzianità, l'inquadramento, il CCNL applicato e il suo periodo di preavviso (nella maggior parte dei casi pari ad un mese). Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sapere se le indennità di mancato preavviso spettanti ai dipendenti (attualmente in fase di elaborazione) debbano ritenersi un debito endoprocedurale da pagare in prededuzione, anche in assenza di insinuazione al passivo fallimentare, oppure se sono da considerare un debito in privilegio ex art 2751 bis 1 da insinuare preventivamente nello stato passivo. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2026 18:48RE: indennità di mancato preavviso
Premesso che anche i crediti in prededuzione vanno pagati su richiesta dell'interessato e se contestati, nella entità o nella collocazione, vanno insinuati al passivo, la questione va inquadrata nell'ambito dei contratti pendenti, su cui la legge fallimentare- applicabile alla fattispecie- è abbastanza vaga quanto ai rapporti di lavoro, i quali invece trovano una puntuale regolamentazione nel nuovo codice, che può fornire le linee direttive per interpretare anche la legge fallimentare e colmarne i vuoti.
Cerchiamo di spiegarci. Con la retrocessione dell'azienda al fallimento i rapporti di lavoro ritornano in capo alla curatela, con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. mitigati dalla disposizione di cui al comma 6 dell'art. 104-bis l. fall., per il quale "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II." Questa norma , per la verità, è dettata per i contratti di affitto di azienda stipulati dal curatore nel mentre nel caso in esame l'affitto risale al periodo in cui il fallito era in bonis, ma, al momento della retrocessione diventa irrilevante da chi sia stato stipulato il contratto in quanto in entrambi i casi l'azienda, con i relativi rapporti di lavoro, viene retrocessa nelle mani del curatore e sarebbe inspiegabile che in un caso la massa non rispondesse giustamente dei debiti contratti dall'affittuario e dall'altro si gravasse la massa anche di questi debiti. Ed infatti il nuovo legislatore del codice della crisi, per un verso, riproduce nel comma 6 dell'art. 212 il pari comma sopra riportato dell'art. 104-bis l. fall. e, dall'altro, richiama tale comma nell'art. 184 comma 2, rendendolo così applicabile in ogni caso di recessione.
Se si conviene su questa premessa, in applicazione del citato comma 6 dell'art. 104bis l. fall., "ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II", ossia si applica la normativa sui contratti pendenti. Con ordinanza 03/02/2023, n. 3351, la S. Corte ha ribadito che "come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio 2018, n. 13693)". Discorso parimenti estensibile all'indennità di preavviso.
Ed infatti, lei ha comunicato ai dipendenti la sospensione del rapporto dalla data della retrocessione all'1.4.2022, per cui è a questa data che dovrebbe retroagire il licenziamento per giusta causa oggettiva, che vale come se (mancando l'affitto di azienda e la retrocessione) fosse stato effettuato alla data del fallimento. Di conseguenza i crediti nascenti dal licenziamento hanno natura concorsuale, compresa l'indennità di mancato preavviso.
Zucchetti SG srl
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