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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito lavoratore reintegrato esercizio provvisorio
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Gennaro D'Andria
caserta15/01/2025 16:29credito lavoratore reintegrato esercizio provvisorio
Un lavoratore è stato reintegrato dal giudice del lavoro per illegittimità del licenziamento intimato dalla società in bonis. La sentenza è intervenuta dopo il fallimento e il lavoratore chiede l'ammissione delle retribuzioni in prededuzione, poichè è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.
A mio avviso effettivamente spetta la prededuzione almeno fino a quando è durato l'esercizio provvisorio.
Vorrei conoscere la Vostra opinione.
Grazie
Gennaro d'Andria-
Zucchetti SG
Vicenza16/01/2025 19:17RE: credito lavoratore reintegrato esercizio provvisorio
In primo luogo va ribadito che, per consolidata giurisprudenza in caso di licenziamento illegittimo permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita.
Va altresì precisato che è altrettanto pacifico che, in caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro dopo il licenziamento d'un suo dipendente, questi ha interesse ad una sentenza di reintegra nel posto di lavoro, dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, d'una cessione dell'azienda o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare o di ritorno in bonis (a queste ipotesi si riferisce la giurisprudenza quando parla di tutela del lavoratore all'interno dell'azienda) o l'eventuale ammissione ad una serie di benefici (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità).
Va infine detto che in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Tanto chiarito si può affrontare il problema specifico posto della natura del credito del lavoratore reintegrato nel posto di lavoro con sentenza intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro e dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio che era stato autorizzato nel fallimento. Questo provvedimento di reintegra ha l'effetto immediato di operare, ex tunc, la ricostituzione del rapporto lavorativo, che nel caso poteva trovare attuazione essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ma la reintegra non è avvenuta perché la sentenza relativa è successiva alla cessazione dell'esercizio provvisorio, per cui il lavoratore chiede, in via sostitutiva, la retribuzione che avrebbe ottenuto se fosse stato reintegrato; questo credito, tuttavia, a nostro avviso, non nasce in occasione o in funzione del fallimento, ma trova la sua fonte del licenziamento illegittimo effettuato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, per cui non gode della prededuzione, ma può essere ammesso come credito oncorsuale privilegiato ex art. 2751 bis, n. 1, c.c..
Zucchetti SG srl
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