Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione erario

  • Giovanni Sandrini

    Vicenza
    11/03/2021 12:16

    Compensazione erario

    Buongiorno,
    una società (ora fallita) era consorziata in un Consorzio, poi posto in liquidazione. In sede di riparto della liquidazione, il Consorzio ha assegnato alla società (ora fallita) un credito erariale chiesto a rimborso.
    Successivamente al fallimento, l'erario ha chiesto alla Curatela di compensare il credito erariale (ab origine del Consorzio) con i propri controcrediti nei confronti della fallita.
    Ai sensi dell'art. 56 L.F "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso".
    Nel caso di specie, il credito erariale è nei confronti di un terzo soggetto, non della fallita.
    Sono a chiedere, pertanto, se tale richiesta di compensazione possa essere ritenuta legittima e se vi sia già capitato un caso analogo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2021 19:45

      RE: Compensazione erario

      Il problema consiste nel qualificare l'assegnazione del credito del Consorzio alla consorziata in sede di riparto della liquidazione. La natura giuridica di tale assegnazione, così come quella consentita dal terzo comma dell'art. 117 l. fall. con il riparto finale fallimentare, non risulta approfondita specificamente, ma l'unico istituto richiamabile è quello della cessione dei credito; cessione ammessa anche per i crediti tributari (art. 43bis DPR n. 602 del 1973; l'art. 12 sexies del D.L. 34/2019 ha reso possibile anche la cessione del credito IVA infrannuale, ecc.).
      Se si muove da questa premessa che l'assegnazione equivale a cessione del credito, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 07/06/2018, n. 14729; Cass. 17/01/2001, n. 575; Cass. 6/08/1999, n. 8485; v. pure Cass. 2/12/2016, n. 24657; Cass. 7/04/2009, n. 8373; Cass. 1/08/2003, n. 11719). Tra le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio rientrano, oltre all'intervenuto pagamento (o ad un pagamento parziale), e alla prescrizione del diritto di credito, anche le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento, tra cui la compensazione del debito con un controcredito vantato dal ceduto verso il cedente.
      Poiché la compensazione opera al momento della coesistenza dei rispettivi credito, il dato da verificare è se anche il credito erariale ha la sua fonte genetica in un atto o fatto anteriore alla cessione del credito dal consorzio alla consorziata, come è molto probabile che sia vista la cessazione dell'attività del consorzio.
      Questi principi non mutano per il fatto che il consorziato cessionario sia stato dichiarato fallito in quanto, nel caso, non si sta parlando di cessione di crediti verso il fallito, da valutare nell'ottica del secondo comma dell'art. 56 l. fall., ma, al contrario, di cessione ante fallimento di un credito verso il terzo
      Zucchetti SG srl