Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    29/06/2020 18:51

    Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

    Buonasera,
    sono il curatore del fallimento di una impresa individuale del 2009.
    Oggi, ampiamente oltre i termini per la presentazione delle domande di insinuazione tempestiva, ho ricevuto una istanza da parte del Condominio ove abitava il fallito con la quale chiede di essere ammesso al passivo dal fallimento in via tempestiva e in prededuzione per crediti (spese condominiali) sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento.
    Evidenzio che le spese condominiali sono sorte in relazione ad un immobile che era del fallito ora appreso al fallimento e oggetto di vendita fallimentare.
    Ora se non ci sono dubbi sulla prededuzione visto che si tratta di crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, vorrei chiedere se è possibile che tale domanda possa essere ammessa come tempestiva.
    Ringraziando porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/06/2020 19:08

      RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

      Come tempestiva certamente no perché tali sono le domande pervenute al curatore fino a trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo, e la qualifica di domanda tempestiva data dal creditore è del tutto irrilevante. Lo sarebbe se si trattasse di insinuazione di un credito concorsuale perché la tempestività, come la tardività o la super tardività, sono date da elementi prettamente cronologici, in base ai quali il giudice qualifica la natura delle domane, traendone le conseguenze, per cui se eventualmente si tratta di domanda super tardiva, la stessa va dichiarata inammissibile ove manchi la prova della non imputabilità al creditore del ritardo. A maggior ragione la tempestività non si addice alle insinuazioni di crediti prededucibili perché questi sono tali (almeno in casi come il suo) in quanto sorgono in corso di procedura per cui non possono essere azionati prima che vengano in essere; ossia il condominio può presentare insinuazione per il mancato pagamento delle spese condominiali man mano che vengono approvati i bilanci e alle scadenze convenute.
      Per le insinuazioni dei crediti prededucibili si pongono, quindi, problemi completamente diversi da quelli attinenti i crediti concorsuali, tra cui, per quanto qui interessa, vi è una domanda che nell'attuale legge fallimentare non trova risposta: ossia, posto che il credito può essere fatto valere quando viene ad esistenza e non certo prima, esiste un termine, a decorrere dal momento in cui il credito è sorto, è liquido ed esigibile, entro il quale tale credito deve essere fatto valere con la richiesta di pagamento al curatore o con l'insinuazione al passivo?
      Le risposte date dalla giurisprudenza non sono uniformi. Secondo parte della giurisprudenza (Cass. 28 giugno 2019, n.17594), infatti, questi crediti, ove devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo, "sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo". In altre occasioni, tuttavia, la stessa Corte si è espressa nel senso che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi primo ed ultimo, l.fall. (Cass., 31 luglio 2015, n. 16218; Cass., 31 luglio 2018, n. 20310; Cass., 18 gennaio 2019, n. 1391), per poi precisare (Cass. 7 novembre 2019, n. 28799; Cass. 10 luglio 2019, n.18544; Cass. 17 febbraio 2020, n.3872;) che, l'inapplicabilità dell'art. 101 "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), e poi affermare che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.".
      Se si condivide questa giurisprudenza, basta controllare se la domanda di insinuazione è stata presentata entro l'anno dal momento in cui il credito poteva esere fatto valere o oltre l'anno; in questo secondo caso potrebbe essere dichiarata inammissibile, ove non venga giustificata la non imputabilità del ritardo.
      Zucchetti Sg srl
      • Michele Feltrin

        Ceggia (VE)
        13/07/2020 21:25

        RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

        Ho un'ultima domanda: con riferimento al citato credito prededucibile per spese condominiali sorte successivamente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in ottobre 2009, a tali crediti maturati anno per anno dal 2010 è applicabile il termine di prescrizione decennale? O in quanto sorti in costanza della procedura la prescrizione non opera?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/07/2020 18:09

          RE: RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

          Va premesso che le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. 25/02/2014, n.4489; da ult. Trib. Roma 10/03/2020, n.5004). La stessa sentenza n, 4489 del 2014 ha chiarito che "la regola di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. può applicarsi esclusivamente alle spese condominiali fisse, come quelle di pulizia o di manutenzione ordinaria, che rivestono natura periodica, trattandosi di obbligazioni che si rinnovano di anno in anno o in termini più brevi; diversamente, si deve ritenere che tutte le spese relative a lavori di manutenzione straordinaria, in virtù del loro carattere occasionale, legato ad una contingenza della parte comune da preservare, costituiscano normali crediti assoggettati all'ordinario regime di prescrizione decennale"
          Ovviamente bisogna poi tenere conti di eventuali atti interruttivi della prescrizione (basta una richiesta di pagamento allo scopo), dal compimento dei quali inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
          Questa regolamentazione non è intaccata dal fallimento nel senso che il fallimento non è causa interruttiva della prescrizione per cui la prescrizione continua a decorrere per i crediti concorsuali fino alla presentazione della domanda di insinuazione che è causa di interruzione; lo stesso principio, a maggior ragione, vige per i crediti prededucibili, sorti nel corso della procedura, che sono appunto crediti diretti verso il fallimento, che vanno pagati prima degli altri crediti, ma sono soggetti al regime ordinario quanto a prescrizione.
          Zucchetti SG srl
          • Michele Feltrin

            Ceggia (VE)
            15/07/2020 15:02

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

            Come qualsiasi atto interruttivo da Voi indicato, si può ritenere tale anche la comunicazione annuale del bilancio preventivo e del consuntivo che viene inviato dall'amministratore recante indicazione delle spese maturate anno per anno?
            Infatti nei prospetti ricevuti vi è l'indicazione del riparto delle spese eseguito ed i termini dei relativi versamenti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/07/2020 21:12

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

              E' difficile dare una risposta sicura. Certamente il bilancio preventivo regolarmente approvato, costituisce titolo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo, per la riscossione da parte dell'amministratore dei contributi condominiali, tuttavia il terzo comma dell'art. 2943 c.c. richiede che l'atto interruttivo non giudiziario debba essere tale da costituire in mora il debitore; ed a questo fine, seppur non sono necessarie formule solenni, è pur sempre indispensabile una manifestazione di volontà del creditore di voler essere pagato, con gli effetti della mora in caso di inadempimento.
              A nostro avviso la trasmissione dei bilanci preventivi e consuntivi non hanno questa funzione tanto più che nel caso, sono passati anni senza mai un sollecito; ma , trattandosi di interpretare la funzione di un atto, non escludiamo possano esservi interpretazioni diverse.
              Zucchetti SG srl
              • Michele Feltrin

                Ceggia (VE)
                17/07/2020 18:14

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

                Grazie. Analizzando i consuntivi ho notato che l'amministratore in data successiva alla dichiarazione di fallimento aveva ottenuto 2 decreti ingiuntivi (penso notificati al fallito ma non al fallimento). Tuttavia i decreti ingiuntivi sono inefficaci nei confronti della procedura e quindi presumo non costituenti atto interruttivo della prescrizione. È corretto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/07/2020 20:01

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

                  E' corretto se la notifica al fallito è stata effettuata dopo la dichiarazione di fallimento; se fatta prima, il documento non ha il valore del decreto ingiuntivo definitivo in mancanza del decreto di esecutività ex art. 647 cpc e, quindi non è opponibile alla massa, ma vale come atto interruttivo della prescrizione quale titolo giudiziario ai sensi del comma primo dell'art. 2943 c.c. e non del comma quarto, nei confronti del debitore poi dichiarato fallito.
                  Zucchetti SG srl
    • Francesco Tomizzi

      TERMOLI (CB)
      24/11/2020 19:32

      RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

      Volevo chiedere se la Procedura che aveva riassunto un giudizio pendente alla data del fallimento, viene condannata al pagamento delle spese del relativo procedimento, tale credito prededucibile sorto in costanza di fallimento è soggetto al termine di decadenza di un anno ex art. 101 l.f. per le domande di insinuazione al passivo.
      Nel senso che il curatore potrebbe rifiutarsi di pagare tale credito ed eccepire l'inammissibilità della domanda di insinuazione del credito prededucibile ove questa sia proposta oltre il termine di un anno da quanto è divenuto esigibile? in particolare dopo oltre tre anni dalla sentenza non impugnata?
      In tal senso v'è una pronuncia Cassazione Civile, Sez. VI, 11 marzo 2020, n. 6991 – Pres. Scaldaferri, Rel. Ferro, e Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3872 – Pres. Didone – Rel. Pazzi, riferita ai crediti sorti in pendenza di fallimento contestati.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/11/2020 19:51

        RE: RE: Insinuazione tempestiva per crediti in prededuzione per spese condominiali

        La richiesta di ammissione dei crediti sopravvenuti- per tali intendendo quelli che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza di fallimento, ivi compresi quindi i crediti prededucibili- ha sempre destato contrasti interpretativi quanto ai tempi di insinuazione (lì dove richiesta), mancando un termine a decorrere dal quale si possa conteggiare un decorso temporale entro il quale la domanda debba essere presentata o presentata senza dover dimostrare che il ritardo non è imputabile.
        Si è detto, infatti, che la domanda di insinuazione di un credito prededucibile non è soggetta, all'applicazione del termine decadenziale di dodici, prorogabile sino a diciotto, mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, commi 1 e 4, l. fall., non potendosi penalizzare chi, senza sua colpa, non poteva presentare la domanda in un momento anteriore per essere i necessari presupposti fattuali maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ed anche dopo il decorso dell'anno (o diciotto mesi) da questa data (Cass. 10/07/2019, n.18544; Cass., 31/07/2015, n. 16218; Cass., 31/07/2018, n. 20310; Cass., 18/01/2019, n. 1391. Ma si è anche detto, in senso contrario, che non vi sono "controindicazioni a trattare i creditori prededucibili contestati, ai fini dell'accertamento del passivo, come tutti gli altri creditori concorsuali (piuttosto che esentarli dai termini previsti dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4), dal momento che da questo trattamento essi non subiscono alcun pregiudizio, potendo far valere la scusabilità del ritardo della domanda ultratardiva in ragione del momento in cui è sorto il loro credito, anche ai fini del diritto al prelievo L. Fall., ex art. 112" (Cass. 28/06/2019, n.17594 17594).
        Poi la Cassazione ha meglio puntualizzato la questione contemperando il principio secondo cui l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi primo ed ultimo, l.fall., e lo ha fatto precisando che l'inapplicabilità dell'art. 101 "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare) e affermando che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Cass. 10 luglio 2019, n.18544; Cass. 07/11/2019, n. 28799; Cass. 17 febbraio 2020, n.3872; Cass. 11 marzo 2020, n. 6991).
        Questo è lo stato dell'arte al momento e, nonostante le critiche che possono muoversi a tale costruzione (non va dimenticato che il limite di un anno è dettato ai fini dell'ammissibilità delle domande in vista della stabilità dello stato passivo e quindi nulla ha a che vedere con la giustificabilità del ritardo delle tardive), è l'indirizzo da seguire in attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi, che risolve in parte tale problema lì dove, al quarto comma dell'art. 208 richiede che le domande supertardive devono essere trasmesse al curatore entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ne aveva impedito la tempestiva presentazione; usando lo stesso sistema oggi indicato dalla Corte tale termine dovrebbe essere applicato anche alle domande supertardive di crediti prededucibili.
        Applicando il criterio indicato al suo caso, lei può contestare il credito ed eccepire la inammissibilità per tardività nell'insinuazione, che equivale a decadenza.
        Zucchetti SG srl