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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione passivo avvocato del debitore istante del proprio fallimento/l.g.
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Enrico Colasanti
Rieti02/10/2025 17:23ammissione passivo avvocato del debitore istante del proprio fallimento/l.g.
Buona sera, chiedo un vostro parere riguardo l'ammissione al passivo di un credito professionale.
La domanda è proposta da un avvocato che ha assistito la società preparando l' istanza di apertura di liquidazione giudiziale ( accolta) di cui chiede il compenso professionale; chiede inoltre il pagamento del residuo credito per aver prestato consulenza ai fini della gestione della situazione di precrisi.
A mio parere non è obbligatoria l'assistenza di avvocato per la presentazione di istanza di fallimento/l.g. in proprio quindi tenderei a non ammettere il credito; inoltre osservo che il credito per l'attività di gestione della crisi che di fatto non ha avuto alcuna utilità visto che è stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale costituisca un duplicato di compenso che non è ammissibile al passivo del fallimento.
Per tale ultima attività la società nel mese anteriore all'apertura della procedura concorsuale ha pagato un consistente importo all'avvocato ( che lo ha decurtato dalla sua richeista) e che a mio avviso dovrebbe essere compensato in caso di ammissione del credito e comunque revocato anche se si trattasse di ammissione in prededuzione.
Che ne pensate ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2025 20:31RE: ammissione passivo avvocato del debitore istante del proprio fallimento/l.g.
Per la verità più di qualche dubbio permane circa la necessità della difesa tecnica per il debitore che presenta una domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio stante l'equivocità dell'espressione contenuta nel comma 5 dell'art. 40, secondo cui "nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente", che potrebbe anche essere riferita alla sola ipotesi della difesa personale del debitore nei cui confronti è stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale. Pacifico essendo che, a seguito della eliminazione del fallimento d'ufficio, non è più compatibile l'equivalenza del ricorso del debitore alla semplice denuncia-segnalazione e che l'accertamento in sede prefallimentare si fonda sulla sussistenza dei presupposti richiesti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, è chiaro che il debitore è titolare di un vero e proprio diritto di azione, espressione dell'esercizio di un potere di azione a contenuto meramente processuale, privo di un diritto sostanziale, unico residuato dopo l'abolizione del fallimento d'ufficio. Invero, seppur la domanda di autoliquidazione giudiziale non richieda l'espletamento di quelle incombenze tecniche di richiesta copie, di notifica, ecc. cui è tenuto il creditore istante e non instauri un contraddittorio come nel caso in cui la domanda sia presentata da questi, pur tuttavia la configurazione della domanda di autoliquidazione giudiziale come esercizio di azione, soggetta all'onere della prova- che si estende anche alla dimostrazione del superamento della soglia di indebitamento - finalizzata all'ottenimento di un provvedimento che incide sullo status della persona, inducono a ritenere che alla fattispecie sia applicabile la regola generale posta dall'art. 82, comma 3, cpc; norma ripresa dal comma 2 dell'art. 9 c.c.i.i., per il quale, "Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio". Per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non è prevista alcuna norma in eccezione a detto principio (a differenza di quanto indicato dall'art. 269, comma 1 per la liquidazione controllata), per cui, a nostro avviso, è da preferire la tesi che richiede l'assistenza tecnica del difensore anche per il ricorso in autoliquidazione giudiziale con la conseguente inammissibilità.
Ne consegue che il professionista che ha assistito il debitore nella compilazione della domanda di auto liquidazione giudiziale h diritto al compenso per le prestazioni effettuate, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e non in prededuzione, in quanto non prevista per questa ipotesi dall'art. 6 CCII per le prestazioni finalizzate alla liquidazione giudiziale.
Quanto alle altre prestazioni bisognerebbe saperne di più per capire se sono collegate e propedeutiche alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale, per cui andrebbero inglobate nella voce riguardante la domanda, oppure si tratta di prestazioni precedenti autonome di gestione, che bisognerebbe specificare, e potrebbero essere oggetto di autonomo compenso, salvo a valutarne la rilevanza specifica ed ex ante.
Zucchetti SG srl
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