Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

  • Giancarlo Strada

    Genova
    08/06/2020 19:47

    Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

    Buonasera,
    devo procedere alla richiesta di rimborso IVA da dichiarazione annuale ai sensi del art. 30 co. 3 del DPR n.633/72 (eccedenze di IVA detraibile per un triennio).

    La previsione che prevede l'esclusione dell'obbligo di presentare la garanzia per il suddetto rimborso è valida anche per la presentazione del visto di conformità?
    Quale è il riferimento normativo ove si evinca la possibilità di non apporre il visto?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/06/2020 22:01

      RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

      A nostro avviso, in base alla lettera della norma l'esonero dalla prestazione della garanzia nel caso di procedure concorsuali non si estende all'apposizione del visto di conformità, che rimane certamente dovuta.

      Ci risulta peraltro che alcune Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate ritengano non dovuta, nel caso di fallimento, non solo la prestazione della garanzia ma anche l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione; suggeriamo quindi di contattare la sede locale dell'Agenzia e verificare quale sia la sua posizione.
      • Giancarlo Strada

        Genova
        22/06/2020 10:23

        RE: RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

        La ringrazio per il chiarimento.

        Nel caso in cui l'Agenzia confermasse la necessità di apporre il visto di conformità e l'attestazione, come ritiene corretto attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lett. a), b) e c)?

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/06/2020 12:44

          RE: RE: RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

          Seguendo l'impostazione che abbiamo dato nella precedente risposta, ovvero che debba essere attestato quanto richiesto dalla legge, limitando quanto alla lettera "c" al solo periodo concorsuale,a nostro parere l'attestazione potrà essere rilasciata come segue:

          "Si attesta che:
          a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
          b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
          c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi maturati nel corso della procedura fallimentar
          e".

          Riteniamo comunque doveroso ribadire che, non essendo pacifica l'applicazione della disposizione in esame nel caso di procedure concorsuali, tutto ciò nasce da una nostra interpretazione della lettera e della ratio della norma, e ben potrebbe l'Ufficio sia ritenere non necessaria l'attestazione, sia invece richiedere che essa abbia forma e/o contenuto diverso.
          • Giancarlo Strada

            Genova
            23/06/2020 12:20

            RE: RE: RE: RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

            L'Ufficio ha finalmente risposto confermando che ritiene "non necessaria la garanzia per il rimborso e neppure il visto di conformità unito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c)"

            Vi ringrazio nuovamente per l'aiuto.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              23/06/2020 14:07

              RE: RE: RE: RE: RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

              Trovare comportamenti ragionevoli da parte dell'Agenzia è sempre una bella cosa: noi siamo costretti a tenerci sul rigoroso, ma effettivamente nel caso di fallimenti, gestiti da un pubblico ufficiale sotto il controllo del Tribunale, visti e autocertificazioni paiono effettivamente superflui.
    • Giancarlo Strada

      Genova
      19/06/2020 10:01

      RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

      Buongiorno,
      collegato alla problematica sull'esclusione dall'obbligo di presentazione del visto di conformità vi è quello legato alla possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
      Come può una società fallita rispettare le condizioni patrimoniali, di continuità aziendale e di regolarità dei versamenti contributivi?
      D'altronde non ho trovato alcun riferimento alla possibile disapplicazione di tale obbligo.

      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        21/06/2020 22:05

        RE: RE: Rimborso IVA post fallimento - esonero visto di conformità

        Come già scritto in altra risposta su questo Forum, in assenza di istruzioni o chiarimenti sul punto, non possiamo che tentare una risposta basandoci sulla ratio delle disposizioni coinvolte.

        La dichiarata finalità del III e IV comma lettera "c" dell'art. 38-bis è quella di sollevare dal non trascurabile costo della fidejussione bancaria le c.d. "imprese virtuose", la cui "virtù" deve essere comprovata dal visto di conformità, dall'assenza di operazioni straordinarie potenzialmente elusive (lettere "a" e "b" del II comma) e dall'assenza di debiti verso "creditori pubblici qualificati": l'Erario (non è richiesto nulla in proposito perché il controllo viene effettuato in sede di effettuazione del rimborso) e gli Enti previdenziali (lettera "c" dell'art. 38-bis).

        L'art. 74-bis poi agevola le procedure fallimentari, esonerandole in via generale dall'obbligo di prestazione della fidejussione.

        Il coordinamento di tali disposizioni ci porta a inquadrare una situazione di favor per la procedura fallimentare rispetto al contribuente ordinario, mantenendo a nostro avviso la condizione che il fallimento (e non l'impresa ante procedura) dimostri comunque analoga "virtuosità"; di conseguenza riteniamo comunque dovuta l'apposizione del visto di conformità, e che la dichiarazione di cui alla lettera "c" debba riferirsi solamente al periodo concorsuale.

        Una diversa interpretazione creerebbe a nostro avviso un collegamento fra debiti ante (quelli per contributi previdenziali o assicurativi ante procedura) e crediti post (il credito IVA maturato in corso di procedura), inaccettabile sulla scorta del chiaro principio stabilito dall'art. 56 l.fall.

        Tale interpretazione ci pare inoltre coerente con quanto stabilito in tema di DURC dall'attuale formulazione dell'art. 5 del D.M. 30/1/2015: ai fini del rilascio del Documento in corso di procedura sono irrilevanti i debiti ante.

        Come già scritto in risposta al precedente intervento, ci risulta peraltro che alcune Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate ritengano non dovuta, nel caso di fallimento, non solo la prestazione della garanzia ma anche l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione; ribadiamo quindi il suggerimento di contattare la sede locale dell'Agenzia e verificare quale sia la sua posizione